Come evitare la sospensione della patente per autovelox?

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Autore: Angelo Greco

04 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Scopri come salvare punti e patente dopo una multa per eccesso di velocità omettendo la comunicazione dei dati del conducente secondo il Codice della Strada.

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Ricevere un verbale per eccesso di velocità è un evento che mette in allarme ogni automobilista, specialmente quando la sanzione prevede il decurto di punteggio e il fermo del titolo di guida. Molti si chiedono come evitare la sospensione della patente per autovelox cercando soluzioni legali per tutelare la propria mobilità. La legge italiana prevede meccanismi specifici che permettono al proprietario del veicolo di non subire sanzioni personali se l’identità del conducente rimane ignota, a fronte però di un esborso economico supplementare.

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La sanzione sulla patente è sempre personale?

Nel sistema giuridico italiano che regola la circolazione stradale, esiste una distinzione netta tra la responsabilità per il pagamento della somma di denaro e la responsabilità per le sanzioni che colpiscono la persona. Mentre per la multa pecuniaria il proprietario del veicolo risponde in solido con chi era alla guida, per le sanzioni che incidono sulla

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patente di guida vige il principio di personalità. La decurtazione dei punti e la sospensione della patente hanno una natura afflittiva e personale. Questo significa che tali provvedimenti possono colpire soltanto l’individuo che ha effettivamente premuto il pedale dell’acceleratore al momento del passaggio davanti all’autovelox.

La giurisprudenza ha chiarito questo concetto in modo inequivocabile. Non è possibile trasferire automaticamente una punizione che limita la libertà di guida sul proprietario del mezzo solo perché quest’ultimo non è in grado di indicare chi fosse al volante. Applicare una sanzione personale a un soggetto che non è stato identificato come l’autore materiale della violazione sarebbe irragionevole e contrario ai principi costituzionali (Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze num. 239 del 2011). Il proprietario, in qualità di obbligato in solido, deve pagare la multa per l’eccesso di velocità, ma la sua patente rimane intatta finché non viene accertato che fosse lui alla guida Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano num. 4952 del 2009).

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Cosa succede se non comunico i dati del conducente?

Quando un’infrazione viene rilevata da un dispositivo automatico senza la contestazione immediata, l’organo di polizia invia al proprietario del veicolo un modulo specifico. Questo documento richiede di fornire, entro sessanta giorni dalla notifica, le generalità e i dati della patente di chi conduceva il mezzo (cod. strada art. 126-bis). Se il proprietario decide di non rispondere o dichiara di non ricordare chi fosse alla guida, scatta un meccanismo previsto proprio per gestire l’incertezza sull’identità del trasgressore.

Omettere questa comunicazione senza un giustificato motivo non comporta la perdita automatica dei punti per il proprietario, né la sospensione della sua patente. La legge infatti non può presumere che il proprietario sia colpevole dell’infrazione dinamica se non ci sono prove certe della sua presenza al posto di guida. Tuttavia, il silenzio del proprietario viene considerato come una mancata collaborazione con l’autorità pubblica. Questa condotta genera una sanzione amministrativa autonoma e distinta dalla multa originaria per eccesso di velocità. In pratica, si

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sceglie di pagare una somma aggiuntiva per “proteggere” la propria patente e quella dei propri familiari (Corte Cost. sentenza n. 306 del 25 novembre 2009).

Qual è la seconda sanzione per la mancata comunicazione?

La “seconda sanzione” a cui si va incontro non è una penale legata alla velocità, ma una punizione per non aver ottemperato all’obbligo di informazione verso la polizia. L’articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce che il proprietario che omette di fornire i dati del conducente è soggetto al pagamento di una somma che varia da un minimo di 291 euro a un massimo di 1.166 euro (cod. strada art. 126-bis). Questa cifra si aggiunge all’importo della multa principale per l’eccesso di velocità, che deve comunque essere pagata per chiudere la pendenza relativa all’infrazione stradale.

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Il pagamento di questa seconda sanzione amministrativa definisce l’illecito e chiude definitivamente la questione con l’organo accertatore. È importante sottolineare che questa somma non può essere ridotta o annullata se si paga la multa principale. Sono due percorsi legali paralleli: uno riguarda la velocità, l’altro riguarda l’omessa comunicazione dei dati (LEGGE 24 novembre 2006, n. 286). Molti automobilisti preferiscono affrontare questo costo supplementare piuttosto che subire il blocco della patente per mesi, soprattutto quando l’uso del veicolo è indispensabile per ragioni lavorative o personali.

La sospensione della patente può colpire il proprietario?

La risposta breve è no, a patto che il proprietario non si dichiari come conducente. Se l’autorità non riesce a identificare con certezza chi fosse alla guida a causa dell’omessa comunicazione dei dati, non può legalmente procedere con la

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sospensione della patente nei confronti del titolare del veicolo. Tale sanzione accessoria può essere irrogata solo se esiste un verbale che identifica con precisione il trasgressore. Questo principio è stato ribadito anche per le nuove forme di sospensione breve introdotte recentemente, le quali si applicano esclusivamente nei confronti dei conducenti identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione (cod. strada art. 218-ter).

Il proprietario del veicolo gode quindi di una sorta di “scudo” derivante dall’anonimato del conducente. Finché non viene compilato e inviato il modulo con i dati della patente, il provvedimento di sospensione rimane privo di un destinatario legittimo. La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’articolo 126-bis serve proprio a compensare l’impossibilità per lo Stato di applicare le sanzioni personali e afflittive. Di conseguenza, chi sceglie di pagare la seconda multa per omessa comunicazione mette al sicuro la propria abilitazione alla guida (SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano num. 5965 del 2009).

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Come gestire correttamente il verbale dell’autovelox?

Per muoversi correttamente ed evitare sorprese, il proprietario deve agire con precisione chirurgica. Una volta ricevuto il verbale che segnala l’eccesso di velocità e la possibile perdita di 6 punti con sospensione, egli deve valutare se procedere al pagamento della multa originaria. Se decide di non comunicare i dati del conducente per salvare la patente, deve semplicemente attendere che arrivi un secondo verbale relativo alla mancata comunicazione dei dati personali. Non occorre inviare lettere in cui si dichiara di “non ricordare”, poiché il semplice silenzio dopo i 60 giorni fa scattare automaticamente la procedura della seconda sanzione.

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È fondamentale ricordare che:

  • il pagamento della multa per eccesso di velocità deve essere effettuato entro i termini per evitare rincari;

  • la mancata comunicazione dei dati farà recapitare, solitamente dopo qualche mese, un nuovo verbale con la sanzione da 291 euro;

  • i punti sulla patente del proprietario rimarranno invariati;

  • nessun provvedimento di sospensione verrà notificato se il conducente resta ignoto;

  • l’unico modo per perdere i punti e subire la sospensione è compilare il modulo assumendosi la responsabilità della guida o indicando un altro soggetto.

Questo percorso richiede una disponibilità economica maggiore, ma garantisce la continuità della validità del titolo di guida, evitando il fermo amministrativo della patente che l’infrazione originaria avrebbe altrimenti comportato (SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze num. 239 del 2011).

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Quali sono i rischi legali della mancata dichiarazione?

Oltre all’aspetto economico, molti temono ripercussioni di altro tipo o l’accusa di voler nascondere la verità. Tuttavia, la scelta di non comunicare i dati è prevista e disciplinata dal Codice della Strada stesso e non configura un illecito penale. La Corte Costituzionale ha chiarito che il proprietario ha il dovere di collaborare, ma se non lo fa, la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 126-bis è l’unica conseguenza ammessa dall’ordinamento. Non ci sono segnalazioni alla prefettura o altre macchie sul profilo del cittadino, se non il debito amministrativo verso l’ente che ha rilevato l’infrazione.

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Il vero rischio è rappresentato solo dall’entità della sanzione pecuniaria, che può essere elevata se l’omissione riguarda veicoli aziendali o flotte numerose. Inoltre, è bene sapere che il pagamento della seconda multa non cancella la violazione di velocità in sé: quella rimane accertata e il proprietario ne risponde sempre con il proprio patrimonio. Se il proprietario decide invece di dichiarare il falso, indicando ad esempio un anziano parente che non guida da anni, allora si entra in un campo molto pericoloso che può portare a conseguenze legali ben più gravi della semplice sanzione amministrativa. La via dell’omessa comunicazione, pur essendo costosa, rimane l’unica strada sicura e lecita per proteggere la patente in caso di dubbi sull’identità del conducente.

In sintesi, la legge offre una via d’uscita economica per chi non vuole o non può permettersi la sospensione della patente. Pagando la sanzione per l’omessa comunicazione, si estingue ogni obbligo relativo all’identificazione del trasgressore, lasciando intatto il punteggio e la validità del titolo di guida del proprietario del veicolo.

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