Cassazione: contestazioni alla CTU ammesse anche in appello
La Cassazione stabilisce che le osservazioni alla CTU non sono tardive se presentate dopo i termini previsti dal codice di procedura civile.
La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale per il diritto alla difesa nelle controversie che richiedono l’intervento di un esperto nominato dal tribunale. Se una parte non presenta osservazioni critiche direttamente al consulente tecnico d’ufficio entro i termini stabiliti dal giudice, non perde automaticamente il diritto di farlo in un momento successivo del processo. Questa facoltà resta valida perfino durante la fase della comparsa conclusionale o nel giudizio di appello. La regola generale che emerge è che le contestazioni sulla attendibilità e sulla valutazione dei risultati della perizia costituiscono semplici argomentazioni difensive. Non si tratta quindi di attività soggette a preclusioni rigide, a patto che il difensore non introduca nuovi fatti o eccezioni di nullità formale. Il cittadino e l’impresa possono dunque difendersi nel merito della relazione tecnica anche dopo il deposito finale dell’ausiliario del giudice.
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I termini per le osservazioni hanno natura ordinatoria
Il fulcro della decisione riguarda la gestione dei tempi processuali durante lo svolgimento della consulenza. Secondo i giudici di legittimità (Cass. ord. 4905/26), il termine che il magistrato concede alle parti per inviare le proprie osservazioni al consulente ha una natura ordinatoria. Questo significa che la sua funzione è quella di dare ritmo al lavoro dell’esperto e non quella di limitare in modo definitivo il potere difensivo delle parti (art. 195 Cpc). Tale termine esaurisce il suo scopo all’interno del subprocedimento che porta al deposito della
Differenza tra argomentazioni difensive e nullità formali
Esiste un limite netto tra ciò che si può contestare in ritardo e ciò che invece richiede un intervento immediato. Le critiche che riguardano la qualità della valutazione o la logica seguita dal consulente sono considerate
Il divieto di introdurre nuovi fatti o prove nel processo
La possibilità di contestare la perizia tecnica in appello o nelle fasi conclusive non autorizza però lo stravolgimento della causa. Le osservazioni tardive sono ammesse solo se rimangono nell’ambito della valutazione delle prove già presenti. La parte che decide di sollevare rilievi critici non può utilizzare questa finestra per inserire nel processo elementi che non erano presenti prima. In particolare, è vietato utilizzare le osservazioni alla CTU per:
introdurre nuovi fatti che modificano o estinguono il diritto in discussione;
presentare domande diverse rispetto a quelle iniziali;
proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio dal magistrato;
allegare nuove prove documentali o richiedere testimonianze non istruite in precedenza.
In pratica, se un proprietario contesta i lavori di ristrutturazione, può criticare il modo in cui il perito ha valutato i danni esistenti, ma non può aggiungere nuovi danni che non aveva denunciato all’inizio della causa. Le critiche devono essere dirette esclusivamente a minare l’attendibilità della relazione e il modo in cui il consulente ha interpretato i dati tecnici a sua disposizione.