Cassazione: contestazioni alla CTU ammesse anche in appello

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Autore: Angelo Greco

19 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione stabilisce che le osservazioni alla CTU non sono tardive se presentate dopo i termini previsti dal codice di procedura civile.

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La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale per il diritto alla difesa nelle controversie che richiedono l’intervento di un esperto nominato dal tribunale. Se una parte non presenta osservazioni critiche direttamente al consulente tecnico d’ufficio entro i termini stabiliti dal giudice, non perde automaticamente il diritto di farlo in un momento successivo del processo. Questa facoltà resta valida perfino durante la fase della comparsa conclusionale o nel giudizio di appello. La regola generale che emerge è che le contestazioni sulla attendibilità e sulla valutazione dei risultati della perizia costituiscono semplici argomentazioni difensive. Non si tratta quindi di attività soggette a preclusioni rigide, a patto che il difensore non introduca nuovi fatti o eccezioni di nullità formale. Il cittadino e l’impresa possono dunque difendersi nel merito della relazione tecnica anche dopo il deposito finale dell’ausiliario del giudice.

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I termini per le osservazioni hanno natura ordinatoria

Il fulcro della decisione riguarda la gestione dei tempi processuali durante lo svolgimento della consulenza. Secondo i giudici di legittimità (Cass. ord. 4905/26), il termine che il magistrato concede alle parti per inviare le proprie osservazioni al consulente ha una natura ordinatoria. Questo significa che la sua funzione è quella di dare ritmo al lavoro dell’esperto e non quella di limitare in modo definitivo il potere difensivo delle parti (art. 195 Cpc). Tale termine esaurisce il suo scopo all’interno del subprocedimento che porta al deposito della

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relazione tecnica. Il giudice utilizza questi termini per organizzare e dirigere il processo in modo efficiente, ma non può usarli per impedire a una parte di criticare il contenuto della perizia in un secondo momento (art. 175 Cpc). Se un’impresa riceve una condanna basata su un calcolo errato del perito, può contestare quel conteggio anche se non lo ha fatto durante le operazioni peritali.

Differenza tra argomentazioni difensive e nullità formali

Esiste un limite netto tra ciò che si può contestare in ritardo e ciò che invece richiede un intervento immediato. Le critiche che riguardano la qualità della valutazione o la logica seguita dal consulente sono considerate

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argomentazioni difensivedi natura non tecnico-giuridica. Queste osservazioni servono a stimolare il potere di valutazione del giudice, il quale deve decidere se la perizia è convincente o meno. Per esempio, se il consulente stima il valore di un immobile in modo troppo basso secondo la parte, questa valutazione può essere contestata liberamente. Al contrario, se il vizio riguarda la procedura, come la mancanza di comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, si rientra nelle eccezioni di nullità(art. 156 Cpc; art. 157 Cpc). In questo caso specifico, la contestazione deve avvenire immediatamente, altrimenti il vizio si considera sanato e non può più essere fatto valere nei gradi successivi del giudizio.
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Il divieto di introdurre nuovi fatti o prove nel processo

La possibilità di contestare la perizia tecnica in appello o nelle fasi conclusive non autorizza però lo stravolgimento della causa. Le osservazioni tardive sono ammesse solo se rimangono nell’ambito della valutazione delle prove già presenti. La parte che decide di sollevare rilievi critici non può utilizzare questa finestra per inserire nel processo elementi che non erano presenti prima. In particolare, è vietato utilizzare le osservazioni alla CTU per:

  • introdurre nuovi fatti che modificano o estinguono il diritto in discussione;

  • presentare domande diverse rispetto a quelle iniziali;

  • proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio dal magistrato;

  • allegare nuove prove documentali o richiedere testimonianze non istruite in precedenza.

In pratica, se un proprietario contesta i lavori di ristrutturazione, può criticare il modo in cui il perito ha valutato i danni esistenti, ma non può aggiungere nuovi danni che non aveva denunciato all’inizio della causa. Le critiche devono essere dirette esclusivamente a minare l’attendibilità della relazione e il modo in cui il consulente ha interpretato i dati tecnici a sua disposizione.

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