Fisco, la Guardia di Finanza può entrare in azienda solo se necessario

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Autore: Paolo Florio

20 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Le nuove regole limitano l’accesso fisico dei verificatori, che devono privilegiare l’uso delle banche dati e motivare ogni ispezione in sede.

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La Guardia di Finanza cambia approccio per quanto riguarda le ispezioni presso le sedi dei contribuenti. Non si tratta più di una scelta discrezionale dei verificatori, ma di una misura che deve rispondere a criteri rigorosi di necessità e proporzionalità. La regola generale che emerge dalle ultime disposizioni stabilisce che l’accesso in azienda rappresenta l’ultima opzione possibile, da attivare soltanto quando gli strumenti digitali o le banche dati non permettono di raggiungere lo stesso risultato. Il comando generale del Corpo ha infatti impartito nuove istruzioni operative ai reparti, recependo le novità introdotte dallo

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Statuto del contribuente (legge 108/2025) che ha convertito il decreto legge 84/2025. Questo intervento normativo nasce dalla necessità di allineare l’ordinamento italiano ai principi europei, tutelando il domicilio dei cittadini e delle imprese da intrusioni che non siano strettamente indispensabili per l’accertamento fiscale.

Il superamento del potere discrezionale dopo la sentenza Cedu

La spinta verso questo cambiamento deriva dalla

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sentenza Italgomme della Corte dei diritti dell’uomo (Cedu 6 febbraio 2025). I giudici europei hanno censurato la normativa italiana perché concedeva un eccesso di discrezionalità alle autorità durante i controlli fiscali, senza fornire garanzie adeguate contro eventuali abusi o arbitrii. La Corte ha stabilito che deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo sull’ispezione del domicilio. Per rispondere a queste critiche, il legislatore ha modificato lo Statuto del contribuente (art. 13 bis dl 84/2025), imponendo alla Guardia di Finanza l’obbligo di indicare in modo analitico le ragioni che giustificano l’ingresso nei locali. La riforma riguarda specificamente i luoghi di esercizio dell’attività, come
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aziende, studi professionali e abitazioni a uso promiscuo. Restano invece invariate le regole per le abitazioni private, dove l’accesso richiede sempre l’autorizzazione della Procura della Repubblica.

I nuovi criteri di necessità e proporzionalità dell’ispezione

Per avviare una verifica sul posto, i militari devono ora seguire due binari precisi: la misura deve essere adeguata e necessaria. Un intervento è adeguato se risulta idoneo a raggiungere lo scopo dell’indagine, mentre è necessario solo se non esistono altri mezzi meno invasivi per ottenere i medesimi dati. Se la Guardia di Finanza può acquisire le informazioni tramite le proprie banche dati o attraverso una richiesta di documenti via

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Pec, deve preferire queste strade. Ad esempio, se l’obiettivo è l’esame della contabilità ordinaria, il verificatore deve prima valutare se la trasmissione telematica dei registri sia sufficiente. L’accesso fisico diventa legittimo solo se esiste un collegamento concreto tra la presenza dei militari nei locali e la raccolta di prove che non potrebbero essere acquisite diversamente. Il contribuente riceve così una tutela maggiore, poiché l’amministrazione deve dimostrare che il sacrificio dei suoi diritti è ridotto al minimo indispensabile.

Le circostanze che giustificano ancora l’intervento sul posto

Nonostante la stretta, esistono numerose situazioni in cui l’

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ispezione in loco rimane lo strumento fondamentale. La circolare operativa della Guardia di Finanza elenca alcuni casi in cui la presenza fisica dei verificatori è giustificata dalle circostanze:

  • la ricerca di documentazione extracontabile nascosta all’interno di apparecchiature aziendali o armadi;

  • la verifica dell’esistenza e della qualità dei beni strumentali soggetti ad ammortamento;

  • la quantificazione reale delle giacenze presenti in magazzino;

  • il riscontro immediato delle consistenze di cassa al momento del controllo;

  • l’identificazione dei lavoratori dipendenti presenti in azienda per contrastare il lavoro sommerso;

  • l’esecuzione di analisi tecniche o misurazioni sui consumi energetici necessari alla produzione;

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  • il calcolo della resa media del personale o dei materiali impiegati nei processi produttivi;

  • la rilevazione diretta dei listini prezzi applicati alla clientela;

  • ogni altra attività di riconciliazione dati che richiede una cognizione diretta dei luoghi da parte dei verificatori.

In tutti questi esempi, il contatto diretto con la realtà aziendale è l’unico modo per ricostruire correttamente la base imponibile.

Verifiche sui Pos e partite Iva apri e chiudi senza restrizioni

Esistono alcuni ambiti in cui l’accesso resta sempre possibile e meno vincolato a valutazioni preventive, poiché il riscontro immediato è l’essenza stessa del controllo. Si tratta delle verifiche sul corretto utilizzo dei Pos e sull’ottemperanza agli obblighi di invio dei corrispettivi. In questi casi, la legge prevede che il controllo sul posto sia l’unico modo per accertare che l’esercente utilizzi regolarmente gli strumenti di pagamento elettronico. Lo stesso principio si applica al monitoraggio delle partite Iva apri e chiudi, dove la velocità dell’intervento è fondamentale per prevenire frodi carosello o fenomeni di evasione da riscossione. Per queste specifiche tipologie di attività, la normativa riconosce che il ricorso ai poteri di accesso è intrinsecamente necessario per garantire l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione.

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