Fisco, la Guardia di Finanza può entrare in azienda solo se necessario
Le nuove regole limitano l’accesso fisico dei verificatori, che devono privilegiare l’uso delle banche dati e motivare ogni ispezione in sede.
La Guardia di Finanza cambia approccio per quanto riguarda le ispezioni presso le sedi dei contribuenti. Non si tratta più di una scelta discrezionale dei verificatori, ma di una misura che deve rispondere a criteri rigorosi di necessità e proporzionalità. La regola generale che emerge dalle ultime disposizioni stabilisce che l’accesso in azienda rappresenta l’ultima opzione possibile, da attivare soltanto quando gli strumenti digitali o le banche dati non permettono di raggiungere lo stesso risultato. Il comando generale del Corpo ha infatti impartito nuove istruzioni operative ai reparti, recependo le novità introdotte dallo
Indice
Il superamento del potere discrezionale dopo la sentenza Cedu
La spinta verso questo cambiamento deriva dalla
I nuovi criteri di necessità e proporzionalità dell’ispezione
Per avviare una verifica sul posto, i militari devono ora seguire due binari precisi: la misura deve essere adeguata e necessaria. Un intervento è adeguato se risulta idoneo a raggiungere lo scopo dell’indagine, mentre è necessario solo se non esistono altri mezzi meno invasivi per ottenere i medesimi dati. Se la Guardia di Finanza può acquisire le informazioni tramite le proprie banche dati o attraverso una richiesta di documenti via
Le circostanze che giustificano ancora l’intervento sul posto
Nonostante la stretta, esistono numerose situazioni in cui l’
la ricerca di documentazione extracontabile nascosta all’interno di apparecchiature aziendali o armadi;
la verifica dell’esistenza e della qualità dei beni strumentali soggetti ad ammortamento;
la quantificazione reale delle giacenze presenti in magazzino;
il riscontro immediato delle consistenze di cassa al momento del controllo;
l’identificazione dei lavoratori dipendenti presenti in azienda per contrastare il lavoro sommerso;
l’esecuzione di analisi tecniche o misurazioni sui consumi energetici necessari alla produzione;
Annuncio pubblicitarioil calcolo della resa media del personale o dei materiali impiegati nei processi produttivi;
la rilevazione diretta dei listini prezzi applicati alla clientela;
ogni altra attività di riconciliazione dati che richiede una cognizione diretta dei luoghi da parte dei verificatori.
In tutti questi esempi, il contatto diretto con la realtà aziendale è l’unico modo per ricostruire correttamente la base imponibile.
Verifiche sui Pos e partite Iva apri e chiudi senza restrizioni
Esistono alcuni ambiti in cui l’accesso resta sempre possibile e meno vincolato a valutazioni preventive, poiché il riscontro immediato è l’essenza stessa del controllo. Si tratta delle verifiche sul corretto utilizzo dei Pos e sull’ottemperanza agli obblighi di invio dei corrispettivi. In questi casi, la legge prevede che il controllo sul posto sia l’unico modo per accertare che l’esercente utilizzi regolarmente gli strumenti di pagamento elettronico. Lo stesso principio si applica al monitoraggio delle partite Iva apri e chiudi, dove la velocità dell’intervento è fondamentale per prevenire frodi carosello o fenomeni di evasione da riscossione. Per queste specifiche tipologie di attività, la normativa riconosce che il ricorso ai poteri di accesso è intrinsecamente necessario per garantire l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione.