Legittimo il riconoscimento delle due mamme nell’atto di nascita

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Autore: Raffaella Mari

07 marzo 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La Cassazione conferma il diritto alla doppia genitorialità per le coppie di donne che ricorrono alla fecondazione assistita con metodo Ropa.

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La genitorialità deve essere riconosciuta a entrambe le madri quando una coppia di donne decide di affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita. Questo principio vale non solo per chi partorisce, ma anche per la compagna che fornisce il proprio patrimonio genetico e condivide il progetto di vita. La regola generale stabilita dalla giurisprudenza assicura che il legame biologico e l’intenzione di diventare genitori prevalgano sui limiti burocratici. In Italia, dunque, è legittimo che l’atto di nascita di un bambino riporti i nomi di due madri, a condizione che vi sia un progetto genitoriale comune e una relazione stabile. Questa decisione garantisce al minore la certezza del proprio stato civile e la protezione giuridica di entrambi i genitori fin dal momento della nascita. Il diritto non può ignorare la realtà di una famiglia fondata sulla scienza e sull’affetto.

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Il caso della tecnica Ropa e la genitorialità genetica

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4977/2026) ha affrontato la situazione di una bambina nata in Italia da una coppia di donne. Le due partner avevano fatto ricorso alla tecnica della Ricezione di ovociti dalla coppia, nota come metodo Ropa, eseguita in Spagna. In questo caso specifico, una delle due donne ha donato l’ovocita, che è stato poi fecondato in vitro con il seme di un donatore anonimo e impiantato nell’utero dell’altra compagna. La madre che ha fornito il materiale genetico è definita sia

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madre genetica che madre intenzionale. Inizialmente, la Corte d’appello di Milano aveva cancellato il nome di quest’ultima dall’atto di nascita, lasciando solo quello della madre biologica che aveva portato avanti la gravidanza. La Cassazione ha però ribaltato questa decisione, stabilendo che entrambe le figure hanno il diritto di essere riconosciute ufficialmente come genitori della piccola.

Il superamento dei limiti della Legge 40 del 2004

Per lungo tempo, l’ordinamento italiano ha imposto restrizioni severe per i figli nati sul territorio nazionale da coppie dello stesso sesso. Il limite principale derivava dalle norme sulla fecondazione eterologa (art. 8 legge 40/2004). Questa legge riserva l’accesso alle tecniche di procreazione assistita solo ai casi di infertilità patologica. Secondo questa vecchia impostazione, le coppie omosessuali non rientravano in tale categoria. Di conseguenza, si riteneva che solo una persona potesse essere indicata come madre nell’atto di nascita. Tale orientamento creava una disparità tra i bambini nati all’estero e quelli nati in Italia. Mentre per i primi era possibile trascrivere gli atti stranieri, per i secondi scattava un divieto quasi assoluto che penalizzava il legame con la madre non partoriente.

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La svolta della Corte Costituzionale e della Cassazione

Il quadro normativo è cambiato grazie a una fondamentale decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 68/2025). Il giudice delle leggi ha preso atto del silenzio del legislatore e ha scelto di tutelare l’interesse superiore del minore. Anche la Cassazione (sentenza n. 15075/2025) si era già espressa in questa direzione. I giudici hanno superato i precedenti orientamenti restrittivi (sentenze n. 230/2020 e n. 32/2021) che impedivano il riconoscimento. La nuova linea giurisprudenziale stabilisce che la mancanza di una legge specifica non può giustificare il diniego dei diritti. Il vuoto normativo viene colmato dal giudice per evitare che i bambini restino senza una protezione legale completa. Il riconoscimento del rapporto con la

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madre intenzionale diventa quindi un atto dovuto se sono presenti requisiti solidi.

Il rifiuto delle tesi del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno si è opposto al riconoscimento delle due madri sostenendo che i registri dello stato civile sono vincolati da norme precise. Il Viminale ha richiamato il combinato disposto di due norme:

  • la dichiarazione di nascita deve seguire procedure standard (art. 29 dpr 396/2000);

  • il riconoscimento del figlio naturale spetta a una coppia composta da padre e madre (art. 250 cod. civ.).

Secondo questa tesi ministeriale, il contenuto degli atti di nascita non potrebbe essere modificato senza un intervento diretto del Parlamento. Tuttavia, la Cassazione ha respinto queste argomentazioni. I giudici hanno chiarito che tali norme devono essere lette in armonia con la Costituzione. Se la legge sulla

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procreazione assistitaè in contrasto con i principi fondamentali, come stabilito dalla Consulta, la burocrazia dello stato civile deve adeguarsi alla tutela dei nuovi modelli familiari.

I requisiti necessari per il riconoscimento legale

Per ottenere l’indicazione di entrambe le madri sul certificato di nascita, la magistratura verifica sempre la presenza di circostanze concrete. Non basta la semplice volontà momentanea, ma serve un impegno strutturato e visibile.

Per esempio, i giudici controllano che esistano questi elementi:

  • la presenza di una stabile relazione sentimentale tra le due donne;

  • la condivisione effettiva del progetto genitoriale fin dall’inizio;

  • l’apporto genetico o biologico di entrambi i membri della coppia;

  • la volontà di garantire al bambino una continuità affettiva e protettiva.

Nel caso della tecnica Ropa, il legame è ancora più evidente perché una madre dona il patrimonio genetico e l’altra il proprio corpo per la gestazione. La legge riconosce quindi che entrambe hanno contribuito in modo sostanziale alla venuta al mondo del figlio.

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