Cane aggressivo in condominio: cosa rischia il proprietario?
Obbligo di garanzia del proprietario, responsabilità penale e civile per lesioni e omicidio colposo, ruolo dell’amministratore condominiale, segnalazione all’ASL, museruola e guinzaglio, polizza di responsabilità civile, art. 590 e art. 672 cod. pen.: le sentenze della Cassazione sulle aggressioni da parte di cani.
Un pastore tedesco esce dal cancello e morde una donna. Dei cani maremmani lasciati incustoditi sbranano una ragazza in un’area pubblica. Un cane sfugge al padrone e aggredisce due persone. In tutti questi casi la Cassazione ha confermato la condanna penale del proprietario — perché su di lui grava un obbligo di garanzia: deve custodire, educare e controllare il proprio cane tenendo conto della sua pericolosità, stazza e carattere.
Nel condominio, dove la convivenza con animali di grossa taglia genera sempre più conflitti, l’amministratore ha un ruolo preciso nella prevenzione. Vediamo cosa rischia il proprietario di un cane aggressivo e quali strumenti ha l’amministratore per tutelare i condomini.
Indice
Il proprietario del cane ha un obbligo di garanzia?
Sì. La Cassazione afferma con costanza il principio dell’obbligo di garanzia del proprietario: è responsabile, penalmente e civilmente, per l’omessa custodia, educazione e tenuta del cane, tenendo conto della sua pericolosità, stazza o carattere, quando dall’aggressione derivino lesioni a persone o ad altri animali.
La responsabilità penale si fonda tipicamente sull’art. 590 del Codice Penale (lesioni personali colpose) e, nei casi più gravi, sull’omicidio colposo. La colpa del proprietario viene riconosciuta sulla base della violazione dei presidi di cautela imposti dall’art. 672 del Codice Penale — che sanziona la mancata adozione di cautele nella custodia di animali pericolosi — e, più in generale, sulla base della violazione del dovere di sorveglianza.
Cosa dicono le sentenze più recenti della Cassazione?
Tre pronunce, di cui l’ultima del 2026, confermano e rafforzano il principio.
Con la sentenza n. 1413/2023, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario di un pastore tedesco condannato per lesioni colpose. Il cane era uscito dal cancello dell’abitazione e si era avventato contro una donna e il suo cagnolino, mordendola al naso e facendola cadere. Il proprietario non era stato in grado di richiamare l’animale all’ordine. La Corte ha confermato la condanna e ritenuto congruo il risarcimento liquidato in via equitativa.
Con la sentenza n. 2286/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario di un cane che era sfuggito alla custodia e aveva aggredito due persone. La condanna per lesioni colpose e il risarcimento del danno sono stati confermati: la responsabilità era stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Con la sentenza n. 4625/2026 — la più recente — la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario di alcuni cani maremmani condannato per omicidio colposo. Gli animali, lasciati incustoditi, avevano aggredito e ucciso una ragazza che si trovava in un’area pubblica destinata al pic-nic. La Corte ha ribadito che sul proprietario incombeva l’obbligo di sorveglianza dei cani.
Il regolamento condominiale può vietare i cani?
No. L’art. 1138 del Codice Civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il divieto di possesso non può essere imposto — ma gli obblighi di custodia e le responsabilità del proprietario restano pienamente operanti. Tuttavia, secondo un ramo della giurisprudenza, laddove il regolamento sia stato approvato all’unanimità o allegato a tutti gli atti di compravendita (cosiddetto regolamento contrattuale), il divieto sarebbe valido.
Cosa può fare l’amministratore condominiale?
L’amministratore è titolare di un obbligo di garanzia della sicurezza pubblica e privata nel condominio, che comprende anche le vicende legate alla presenza di animali domestici. In concreto, può adottare due tipi di intervento.
Il primo è la segnalazione — anche in forma scritta — al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale dei casi di aggressione da parte di cani presenti nel condominio, affinché vengano inseriti nell’elenco dei cani mordaci e vengano attivati i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.
Il secondo è la richiesta ai condomini — anche mediante circolare scritta — di adottare la museruola o il guinzaglio quando conducano i cani nei locali comuni del condominio, che costituiscono luoghi aperti al pubblico. Per i cani inseriti nell’elenco delle razze pericolose è richiesto l’uso contemporaneo di guinzaglio e museruola, nonché la stipula di una polizza di responsabilità civile contro terzi per i danni causati dall’animale.
In sintesi
Il proprietario di un cane è titolare di un obbligo di garanzia: risponde penalmente e civilmente per le lesioni o la morte causate dall’animale a causa di omessa custodia, educazione o sorveglianza (artt. 590 e 672 cod. pen.). La Cassazione ha confermato condanne per lesioni colpose (Cass. n. 1413/2023, n. 2286/2023) e per omicidio colposo (Cass. n. 4625/2026). Il regolamento condominiale non può vietare la detenzione di animali domestici (art. 1138 cod. civ.), ma l’amministratore può segnalare le aggressioni all’ASL e richiedere l’adozione di museruola, guinzaglio e polizza di responsabilità civile per i cani di razze pericolose negli spazi comuni.