Smart working e infortuni: ora paga l'Inail per il danno a casa

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Autore: Raffaella Mari

10 marzo 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La guida sulla copertura Inail per lo smart working: regole sugli infortuni in itinere, casi giudiziari e rimborsi per le cure mediche private.

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Il confine tra vita privata e attività professionale si fa sempre più sottile, ma la protezione legale per chi lavora da remoto è ormai un pilastro consolidato dell’ordinamento italiano. Ora, in tema di infortuni sul lavoro, la regola generale è semplice: chi svolge la propria prestazione in modalità agile (il cosiddetto smart working) gode della medesima tutela assicurativa dei colleghi che operano in ufficio. Non importa che l’evento avvenga tra le mura domestiche o in uno spazio di coworking, purché sia dimostrabile il nesso con l’attività lavorativa.

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Questa estensione della garanzia pubblica, introdotta con la riforma del 2017, ha colmato un vuoto normativo che in passato lasciava i lavoratori privi di indennizzo per gli incidenti occorsi fuori dai locali aziendali. Oggi l’Inail copre non solo i rischi professionali diretti, ma anche gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo scelto per lavorare, purché dettati da criteri di ragionevolezza e conciliazione tra vita e lavoro.

La tutela Inail si estende oltre i confini dell’ufficio

L’innovazione più significativa per chi pratica il lavoro agile risiede nella piena

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copertura assicurativa pubblica. Prima dell’intervento legislativo (L. 81/2017), sebbene lo smart working esistesse già in via sperimentale, gli infortuni che accadevano lontano dalla sede aziendale non ricevevano protezione dall’assicurazione obbligatoria. La normativa vigente (art. 23, L. 81/2017) ha invece esteso la tutela agli infortuni e alle malattie professionali che dipendono da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. Questo significa che la protezione segue il dipendente ovunque egli svolga il proprio compito, a patto che il rischio sia legato al lavoro. Un esempio pratico riguarda il lavoratore che subisce un trauma da sforzo mentre utilizza il computer aziendale in un luogo diverso dall’ufficio: in questo caso, l’evento riceve la stessa tutela di un incidente avvenuto alla scrivania aziendale.
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Infortuni in itinere e spostamenti per ragioni familiari

La legge garantisce la copertura anche per il cosiddetto infortunio in itinere. Questa tutela riguarda gli incidenti che avvengono durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione. La condizione essenziale è che la scelta di tale luogo sia ragionevole e risponda a esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro. La giurisprudenza ha confermato l’ampiezza di questa visione. In un caso recente (Trib. Milano, 17 luglio 2024), una lavoratrice è stata risarcita per un infortunio avvenuto mentre tornava a casa, dove avrebbe ripreso il lavoro agile, dopo un permesso per prendere la figlia a scuola. Il tribunale ha stabilito che l’adempimento dei doveri genitoriali non interrompe il nesso lavorativo, richiamando principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ord. 18659/2020).

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Come si accerta il nesso tra lavoro e incidente domestico

La sfida principale per gli organi ispettivi riguarda l’accertamento della connessione tra l’incidente e l’attività professionale. Per facilitare questo compito, l’istituto assicuratore ha emanato specifiche istruzioni (circolare 48/2017). In prima battuta, l’Inail verifica il perimetro spazio-temporale della copertura analizzando l’accordo individuale di lavoro agile. Se l’accordo non contiene indicazioni precise, gli ispettori devono valutare se l’attività svolta al momento dell’evento sia in stretto collegamento con quella lavorativa. Per determinare la risarcibilità, si prendono in considerazione i seguenti elementi:

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  • la conformità del comportamento del lavoratore alle mansioni assegnate;

  • la presenza di un legame diretto tra l’azione compiuta e la prestazione;

  • la ragionevolezza delle tempistiche dichiarate nell’accordo scritto.

Cadute in casa e rimborso delle spese mediche private

Un caso emblematico ha riguardato una dipendente vittima di una caduta durante una videoconferenza. Mentre partecipava alla riunione online presso la propria abitazione, la lavoratrice si è alzata per recuperare alcuni documenti professionali, riportando la frattura di una caviglia. Il tribunale (Trib. Padova, 462/2025) ha riconosciuto non solo il diritto al risarcimento del danno biologico, ma ha introdotto un precedente significativo in merito alle spese di cura. Data la natura del sinistro e la necessità di interventi rapidi, è stato riconosciuto alla lavoratrice il rimborso delle prestazioni mediche sostenute in regime privato. Questa decisione si fonda sulla constatazione che la lentezza del servizio pubblico non deve ricadere sul lavoratore infortunato che ha necessità di recuperare la propria integrità fisica per tornare a svolgere la propria attività.

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