L’azienda paga i danni se non ferma le offese tra colleghi

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Angelo Greco

29 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione conferma il risarcimento per straining: il datore di lavoro deve tutelare la salute mentale del dipendente vessato dai colleghi.

Annuncio pubblicitario

Quando un dipendente subisce vessazioni dai propri compagni di squadra, la responsabilità legale ricade direttamente sull’azienda. Non serve che esista un piano preordinato per distruggere psicologicamente il lavoratore, tipico del mobbing. Basta che il datore di lavoro resti inerte davanti a un ambiente lavorativo diventato ostile e stressante. Questa condizione si definisce straining e obbliga l’imprenditore a risarcire i danni subiti dalla vittima. Il principio fondamentale stabilito dai giudici prevede che chi gestisce un’impresa garantisca l’integrità fisica e morale di chi lavora. Se i colleghi deridono o danneggiano i beni di un compagno e l’azienda non interviene, scatta la violazione dell’obbligo di protezione. La tutela della salute prevale sulla gestione disciplinare e sui limiti di assenza per malattia, specialmente quando la patologia è causata proprio dal contesto professionale ostile.

Annuncio pubblicitario

Differenza tra mobbing e straining nelle vessazioni lavorative

La distinzione tra le diverse forme di persecuzione sul lavoro è fondamentale per determinare il diritto al risarcimento. Il mobbing richiede un disegno persecutorio specifico, ovvero una serie di atti coordinati con l’obiettivo di emarginare il dipendente. Lo straining, invece, si configura anche in assenza di una strategia mirata. È sufficiente che il lavoratore sia costretto a operare in un contesto obiettivamente stressante e subisca azioni ostili limitate nel numero, ma con effetti duraturi sulla sua salute. Un esempio pratico riguarda il caso di un carrellista preso di mira da un gruppo di operai. Questi ultimi lo insultano ripetutamente, lo chiamano “fallito” o “spione” e arrivano a danneggiare il suo armadietto personale. Anche se l’azienda non ha orchestrato queste azioni, la sua mancata reazione trasforma il clima aziendale in una fonte di danno per il dipendente. In queste situazioni, la

Annuncio pubblicitario
Cassazione (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 5436 del 11/03/2026) stabilisce che il datore di lavoro risponde delle conseguenze psicofisiche subite dalla vittima.

L’obbligo di protezione del datore di lavoro secondo il codice

L’imprenditore non è solo un organizzatore della produzione, ma è il primo garante della sicurezza dei propri collaboratori. La legge impone precisi doveri di vigilanza e intervento (art. 2087 cod. civ.). Tale norma obbliga l’azienda ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’inadempimento datoriale si manifesta quando il titolare, pur a conoscenza delle tensioni o delle aggressioni verbali tra i dipendenti, non adotta provvedimenti per far cessare le condotte vessatorie. Nel caso esaminato dai giudici, l’azienda è rimasta immobile per sei anni, permettendo che le angherie dei colleghi distruggessero l’equilibrio psicologico del lavoratore. La responsabilità è di natura contrattuale: il datore di lavoro che non assicura un ambiente sereno viola il contratto e deve pagare per la

Annuncio pubblicitario
sindrome ansiosa o il disturbo dell’adattamento che ne derivano.

Il calcolo del risarcimento tra danno biologico e morale

La quantificazione del denaro dovuto al dipendente segue parametri precisi, spesso identificati nelle tabelle del tribunale di Milano. La giurisprudenza distingue chiaramente tra diverse voci di spesa:

  • il danno biologico, che riguarda la lesione oggettiva della salute accertata da un medico legale;

  • il danno morale, che rappresenta la sofferenza interiore e il dolore provato a causa delle offese;

  • il danno non patrimoniale temporaneo, che copre il periodo di inabilità durante la fase acuta della patologia.

Nel caso specifico deciso dalla Cassazione, l’azienda dovrà versare oltre 71.100 euro. Questa somma comprende circa 47.000 euro per la lesione permanente alla salute e 10.000 euro per la sofferenza morale. A questi si aggiungono 14.000 euro per il periodo di malattia temporanea. I giudici hanno applicato inoltre una personalizzazione del

Annuncio pubblicitario
risarcimento del 44%, giustificata dalla lunga durata delle condotte vessatorie e dalla gravità della situazione concreta.

Illegittimo il licenziamento se la malattia dipende dall’azienda

Un punto di grande rilievo riguarda la stabilità del posto di lavoro. Spesso i dipendenti vittime di straining accumulano molte assenze per via dello stato d’ansia. Se il lavoratore supera il periodo di comporto, ovvero il limite massimo di giorni di malattia previsti dal contratto, l’azienda solitamente procede al licenziamento. Tuttavia, se la patologia è ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro che non ha vigilato (art. 2087 cod. civ.), il licenziamento diventa nullo. Le assenze causate dallo stress lavorativo non possono essere conteggiate contro il dipendente. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro e al pagamento di tutte le mensilità perse, poiché la causa della sua assenza è l’inadempimento dell’azienda stessa che non ha saputo garantire un ambiente sano.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui