Naspi: disoccupazione garantita a chi si dimette per mancato versamento dei contributi

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Autore: Angelo Greco

24 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione stabilisce che l’omissione contributiva reiterata è una giusta causa di dimissioni: il lavoratore non perde il diritto al sostegno al reddito.

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Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’azienda non è solo un illecito verso lo Stato, ma una violazione contrattuale così grave da giustificare l’abbandono immediato del posto di lavoro senza perdere l’indennità di disoccupazione. La Corte di cassazione ha chiarito che il dipendente che rassegna le dimissioni perché scopre di non essere stato regolarizzato dal punto di vista contributivo ha pieno diritto alla Naspi. Questo accade perché l’omissione del datore di lavoro, se prolungata nel tempo, rompe definitivamente il rapporto di fiducia e rende intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo. Non importa che esistano meccanismi di salvaguardia per la pensione futura: il fatto stesso che l’azienda non versi quanto dovuto per legge rappresenta una lesione dei principi di correttezza e buona fede che devono guidare ogni contratto di lavoro.

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La decisione della Cassazione sulla giusta causa

La questione è stata affrontata dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso dell’Inps, confermando che l’istituto deve erogare l’indennità a un lavoratore che aveva lasciato l’impiego dopo aver scoperto sedici mesi di vuoto contributivo. La regola generale (art. 3, comma 2, d.lgs. 04/03/2015, n. 22) prevede che la Naspi spetti non solo a chi viene licenziato, ma anche a chi si dimette per

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giusta causa. Nel caso di specie, la condotta della società è stata definita di “particolare gravità” perché l’inadempimento non è stato un episodio isolato, ma una scelta costante durata dall’assunzione per oltre un anno, rendendo legittimo il recesso immediato del dipendente.

Perché l’automaticità delle prestazioni non basta

L’Inps ha tentato di opporsi al pagamento sostenendo che il lavoratore non avrebbe subito un danno reale e immediato. Secondo l’ente previdenziale, il dipendente sarebbe comunque protetto dal cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 cod. civ.), che garantisce la copertura previdenziale anche se il datore non ha versato i contributi, e dalla possibilità di riscattarli tramite una rendita vitalizia (l. 1338/1962). Tuttavia, i giudici hanno stabilito che questi rimedi legali non cancellano la gravità della colpa del datore di lavoro. La tutela assicurata dall’ordinamento serve a proteggere la pensione, ma non può obbligare il lavoratore a restare alle dipendenze di un datore che viola sistematicamente gli obblighi contrattuali e fiduciari.

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Esempi pratici e criteri di gravità

Per meglio comprendere quando le dimissioni danno diritto alla Naspi, è utile analizzare la continuità dell’inadempimento. Se un datore di lavoro dimentica di versare i contributi per un solo mese a causa di un errore tecnico, difficilmente si potrà parlare di giusta causa. Al contrario, come nel caso esaminato dalla Corte:

  • un’omissione che dura per sedici mesi consecutivi;

  • la totale assenza di versamenti sin dal primo giorno di assunzione;

  • la scoperta casuale da parte del lavoratore di non essere in regola;

    costituiscono indici chiari di una condotta contraria alla buona fede. In queste circostanze, il lavoratore può dimettersi telematicamente indicando come motivo la “giusta causa” e presentare domanda all’Inps per ottenere l’assegno di disoccupazione, che nel caso trattato dalla sentenza ammontava a oltre 7.300 euro.

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Conseguenze per il datore di lavoro e per l’Inps

La sentenza ribadisce che il rapporto di lavoro non è basato solo sullo scambio tra prestazione e stipendio, ma su un più ampio dovere di protezione e lealtà. Se il datore di lavoro non versa i contributi, sta tecnicamente sottraendo al lavoratore una parte della sua retribuzione differita (quella destinata alla previdenza). Questa condotta “gravemente lesiva” abilita il dipendente a interrompere il contratto senza preavviso. L’Inps, di conseguenza, non può negare la prestazione assistenziale facendo leva su tecnicismi giuridici, poiché l’evento che ha portato alla perdita del lavoro è comunque riconducibile a una colpa del datore e non a una libera scelta arbitraria del lavoratore.

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