Silenzio assenso: il permesso di costruire vale anche con difformità

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Autore: Angelo Greco

25 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il Consiglio di Stato stabilisce che il silenzio assenso matura dopo 90 giorni anche se il progetto non rispetta pienamente le norme urbanistiche.

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Il Consiglio di Stato ha fissato un principio fondamentale che cambia il rapporto tra cittadini e uffici pubblici: il silenzio assenso per un permesso di costruire si perfeziona anche se il progetto presenta delle difformità urbanistiche. Secondo la regola generale stabilita dai giudici, una volta trascorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’amministrazione abbia risposto, il titolo edilizio si considera ottenuto a tutti gli effetti. Questa novità garantisce la certezza del diritto ed evita che i residenti restino sospesi per tempi indefiniti a causa dell’inerzia del Comune. L’amministrazione non può quindi annullare la richiesta o pretendere integrazioni tardive oltre i termini di legge, a meno che non intervenga con i poteri di autotutela in casi specifici e limitati. La decisione punta a trasformare la semplificazione burocratica in una tutela concreta, impedendo che piccoli errori tecnici blocchino per sempre l’attività edilizia dei privati (sentenza n. 1878/2026).

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Dal recupero di un sottotetto alla regola generale di Palazzo Spada

La vicenda nasce dalla richiesta di un cittadino per ottenere il permesso di costruire necessario al recupero di un sottotetto. Dopo oltre tre mesi dalla consegna della domanda, il Comune ha richiesto nuovi documenti e ha negato l’attestazione del silenzio assenso, sostenendo che il termine non fosse mai maturato. Il caso è arrivato davanti al Consiglio di Stato che ha colto l’occasione per fare chiarezza su un tema spesso oggetto di dubbi interpretativi. I giudici hanno stabilito che l’efficacia della

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semplificazione non può dipendere da una verifica successiva sulla conformità totale del progetto. Se il Comune non risponde nel termine prestabilito, perde il potere di contestare vizi che avrebbe dovuto rilevare durante l’istruttoria ordinaria. Questa sentenza cristallizza un orientamento favorevole ai cittadini, riducendo i margini di manovra per gli uffici tecnici che non rispettano le scadenze.

I tempi certi della legge per ottenere il titolo edilizio

Il sistema del silenzio assenso poggia su norme chiare che disciplinano l’attività amministrativa (l. n. 241/1990) e il settore dell’edilizia (Dpr n. 380/2001). Per i permessi di costruire, il termine ordinario è fissato in novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, purché non ci siano state interruzioni formali. Esistono però delle eccezioni importanti: il silenzio assenso non può mai formarsi se l’immobile si trova in aree soggette a

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vincoli paesaggistici, ambientali o culturali. In tutti gli altri casi, il decorso del tempo sostituisce il provvedimento espresso dell’ente pubblico. Ad esempio, se un proprietario presenta un progetto per una ristrutturazione in una zona non vincolata e non riceve comunicazioni entro tre mesi, la legge considera quel progetto approvato. Questo meccanismo serve a punire l’inefficienza degli uffici e a permettere l’avvio dei lavori in tempi ragionevoli.

Il dibattito tra semplificazione burocratica e conformità totale

In passato esistevano due visioni opposte su come interpretare il silenzio della pubblica amministrazione. Un primo orientamento riteneva che il silenzio assenso non potesse nascere se il progetto violava le norme urbanistiche, poiché la semplificazione non doveva tradursi in una

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liberalizzazione selvaggia. Un secondo filone, ora confermato dai giudici, sostiene invece che basti il possesso dei requisiti formali per far scattare l’assenso automatico. Il Consiglio di Stato ha chiarito che pretendere la piena conformità sostanziale renderebbe inutile la norma sulla semplificazione. Se il cittadino dovesse essere sempre certo della perfezione del progetto per sperare nel silenzio assenso, non avrebbe mai una vera garanzia legale. L’esito della procedura rimarrebbe in bilico per anni, vanificando lo scopo della legge che vuole eliminare le incertezze burocratiche.

La certezza del diritto prevale sui controlli tardivi del Comune

Secondo Palazzo Spada, impedire la formazione del silenzio assenso a causa di difformità urbanistiche crea una incoerenza nel sistema. La legge prevede già strumenti per rimediare a eventuali errori gravi attraverso l’

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annullamento d’ufficio, ma si tratta di una procedura eccezionale che richiede presupposti specifici e un interesse pubblico attuale. Se il silenzio non si formasse mai in presenza di una difformità, il Comune potrebbe intervenire in qualunque momento, anche dopo anni, trattando il cittadino come se avesse costruito abusivamente. Invece, la formazione del titolo per decorso del tempo obbliga l’ente a essere diligente nei controlli iniziali. Una volta superati i 90 giorni, la difformità urbanistica non è più un ostacolo alla validità dell’atto, a meno che non esistano le condizioni per una revoca formale e motivata.

I requisiti minimi senza i quali il permesso non può scattare

Nonostante l’apertura dei giudici, il silenzio assenso non è un assegno in bianco e richiede una base minima di serietà documentale. La legge e il decreto Pnrr chiariscono che il termine non decorre se la domanda è talmente carente da non permettere di comprendere l’oggetto dell’intervento. Esistono alcuni elementi che devono essere sempre presenti:

  • il titolo di legittimazione, ovvero la prova che chi chiede il permesso sia il proprietario o abbia il diritto di costruire;

  • gli elaborati progettuali completi, che descrivano graficamente le opere da realizzare;

  • la ricezione della domanda da parte dell’ufficio protocollo dell’amministrazione competente;

  • l’indicazione precisa della zona in cui ricade l’intervento edilizio.

Se mancano questi pilastri, la richiesta è considerata vuota e non produce alcun effetto giuridico, rendendo impossibile la maturazione del consenso automatico.

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