Spese condominiali: l'uso del vialetto non crea il supercondominio

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Autore: Angelo Greco

28 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione chiarisce che il supercondominio esiste solo con la comproprietà dei beni e non per il semplice uso di servizi di altri edifici.

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Per parlare di supercondominio non basta che due edifici diversi utilizzino lo stesso servizio o lo stesso impianto. La Corte di cassazione ha recentemente stabilito un principio fondamentale che tutela i proprietari da pretese economiche ingiustificate da parte dei condomini vicini. Non è sufficiente il solo fatto di attraversare un viale o di beneficiare dell’illuminazione stradale per essere considerati parte di una struttura condominiale allargata. La regola generale prevede che il legame giuridico nasca soltanto se esiste un titolo di

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comproprietà effettivo sui beni in questione. Se un fabbricato sorge su un terreno distinto e ha una storia costruttiva autonoma, l’uso di un passaggio situato sulla proprietà altrui non trasforma automaticamente l’abitazione in una parte del supercondominio, né obbliga al pagamento delle relative quote (ord. 27998/2025). Il diritto di godere di un passaggio non equivale alla titolarità del bene stesso.

Il caso del viale conteso e la richiesta di oneri

La vicenda nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un

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condominio contro i proprietari di una casa unifamiliare confinante. Il condominio pretendeva il pagamento di vari oneri condominiali legati alla gestione di un viale d’accesso, dotato di cancello e impianto di illuminazione. I proprietari della villetta, pur utilizzando quel passaggio, sostenevano di non far parte del condominio e chiedevano l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi rapporto di supercondominialità. In primo grado, il Tribunale di Cagliari dava ragione ai proprietari della casa singola, poiché risultava che essi avessero solo un diritto di passaggio pedonale. Tuttavia, la Corte d’appello ribaltava la decisione e sosteneva che l’uso condiviso del vialetto e dei servizi collegati fosse sufficiente a creare un legame condominiale tra le due diverse realtà immobiliari.
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Quando nasce davvero il rapporto di supercondominialità

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza d’appello e ha precisato i confini rigorosi della materia. Il rapporto di supercondominio (art. 1117 bis cod. civ.) non sorge in via automatica per il solo fatto che un servizio sia utile a più fabbricati. I giudici di legittimità hanno ricordato che deve esistere una relazione di accessorietà necessaria tra i beni comuni e le unità immobiliari. Questo legame si verifica quando le singole proprietà appartengono a più proprietari e sono collegate a parti comuni (art. 1117 cod. civ.). Nel caso specifico, i fabbricati erano stati costruiti in tempi diversi, su terreni distinti e da proprietari differenti. Non vi era quindi alcuna prova che la particella immobiliare del viale fosse in

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comproprietà tra i soggetti coinvolti. Senza questo requisito della proprietà condivisa, non è possibile applicare le regole del condominio né richiedere il pagamento delle spese per la manutenzione.

Le tre ipotesi di costituzione del supercondominio di fatto

La giurisprudenza individua situazioni precise in cui si può parlare di un supercondominio che nasce senza un atto formale dell’assemblea. Tali condizioni si verificano soltanto quando:

  • l’unico proprietario di un edificio lo fraziona in più porzioni autonome e ne trasferisce la proprietà a soggetti diversi;

  • più soggetti costruiscono insieme su un suolo che è già in comune tra loro;

  • l’unico proprietario originario cede a terzi piani o porzioni di piano e realizza così una divisione del fabbricato.

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Questi scenari presuppongono che all’origine ci sia un unico bene poi diviso o un suolo condiviso fin dal principio. Nel caso del viale d’accesso, mancavano tutti questi requisiti. La strada apparteneva esclusivamente al condominio confinante. Il fatto che il proprietario della villetta potesse passarci non lo rendeva comproprietario, ma solo un utente di un servizio altrui.

La distinzione tra fruizione e diritto di proprietà

Il punto centrale della decisione riguarda la differenza tra l’utilizzo pratico di un bene e la sua titolarità giuridica. La mera fruizione di un impianto o di una strada non basta a integrare la figura del supercondominio se questi insistono sulla proprietà esclusiva di uno solo degli edifici. Per fare un esempio chiaro, se il proprietario di una villa ha il permesso di usare la piscina del condominio accanto, non diventa per questo un condomino obbligato a pagare le spese di riparazione della vasca o dello spogliatoio, a meno che non sia comproprietario del terreno su cui sorge la piscina. La Cassazione ha stabilito che, in assenza di proprietà comune, si applicano le norme sulla comunione o altri accordi tra privati, ma non quelle specifiche del condominio che permettono di imporre spese in base ai millesimi.

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