Diagnosi sbagliata sul feto: il ginecologo paga sempre?

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Autore: Raffaella Mari

13 marzo 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La madre deve dimostrare che, se informata correttamente, avrebbe abortito. Senza questa prova, il medico non risponde. Chiedere gli esami prenatali non basta.

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Il ginecologo non rileva le malformazioni del feto durante la gravidanza. Il bambino nasce con un handicap. I genitori chiedono il risarcimento. Il medico deve pagare automaticamente?

La Cassazione, con la sentenza n. 12264/2014, ha risposto no. Il medico che sbaglia la diagnosi prenatale non risponde in via automatica del danno da nascita indesiderata (ossia il pregiudizio che si verifica quando, per errore diagnostico del sanitario, la madre perde la possibilità di abortire consapevolmente). Per ottenere il risarcimento, la madre deve dimostrare che, se fosse stata informata correttamente delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza. Senza questa prova, non c’è responsabilità. La questione di

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quando il ginecologo risponde per la diagnosi sbagliata sul feto dipende da come si distribuisce l’onere della prova, e la Cassazione ha scelto una linea rigorosa che vale la pena comprendere.

Il nodo centrale: chi deve provare cosa

In passato, la giurisprudenza tendeva a presumere che la madre, se correttamente informata, avrebbe abortito: era il medico a dover dimostrare il contrario. La Cassazione ha invertito questa impostazione.

Oggi l’onere della prova grava sulla madre. Deve allegare e dimostrare, con elementi concreti e sufficientemente significativi, che avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza se il medico le avesse comunicato tempestivamente le condizioni del feto. Il giudice valuta caso per caso, senza ricorrere a generalizzazioni statistiche.

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La ragione di questa scelta è chiara: trasformare il giudizio risarcitorio in una vicenda quasi automatica, legata al solo verificarsi del danno, equiparerebbe la responsabilità medica a una polizza assicurativa sul risultato. Non è questo il senso della responsabilità civile.

Chiedere gli esami prenatali non è prova sufficiente

Il punto più rilevante della sentenza riguarda il valore probatorio degli esami diagnostici richiesti durante la gravidanza. La madre potrebbe sostenere: ho chiesto le analisi proprio per sapere se il feto aveva anomalie, e questo dimostra che avrei abortito in caso di esito negativo.

La Cassazione respinge questo ragionamento. La richiesta di esami prenatali è un semplice indizio, non una prova della volontà di abortire. Le ragioni per cui una donna chiede accertamenti durante la gravidanza sono molte: monitorare la salute del feto, prepararsi psicologicamente, gestire al meglio il parto. Nessuna di queste finalità equivale alla volontà di interrompere la gravidanza in caso di malformazioni.

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Perché quella richiesta di esami diventi prova rilevante, deve essere accompagnata da altri elementi che, valutati insieme, dimostrino in modo sufficientemente chiaro l’intenzione della madre.

Quando il medico risponde senza bisogno di ulteriori prove

C’è un caso in cui la responsabilità del medico scatta automaticamente: quando la madre ha reso una dichiarazione preventiva, espressa e inequivoca, con cui ha informato il sanitario della propria intenzione di interrompere la gravidanza in caso di malformazioni del feto.

Se quella dichiarazione esiste ed è acquisita al processo, il medico che non ha rilevato le malformazioni risponde del danno senza che la madre debba dimostrare altro. La sua volontà era già documentata: l’errore diagnostico l’ha privata della possibilità di esercitarla.

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In assenza di quella dichiarazione, invece, la madre deve costruire la prova con altri mezzi: testimonianze, comunicazioni scritte con il medico, elementi che dimostrino come la questione delle malformazioni fosse esplicitamente al centro del percorso diagnostico.

Le conseguenze pratiche

Per le donne in gravidanza che vogliono tutelarsi, la sentenza suggerisce una cautela concreta: se la verifica delle condizioni del feto è funzionale anche alla decisione sull’interruzione della gravidanza in caso di anomalie, è opportuno che questa intenzione venga espressa chiaramente al medico e, possibilmente, messa per iscritto nella documentazione clinica. Una dichiarazione in tal senso, inserita nella cartella medica o comunicata per iscritto, cambia radicalmente il regime probatorio in caso di errore diagnostico successivo.

Per i medici, la sentenza conferma l’importanza di raccogliere e documentare le informazioni sui desideri e le intenzioni della paziente nel corso del percorso diagnostico prenatale, non solo per rispettare il consenso informato, ma anche per poter ricostruire con precisione, in caso di contenzioso, quale fosse la situazione al momento degli accertamenti.

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