Spese telefoniche: quando si possono scaricare?

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Autore: Paolo Remer

18 aprile 2026

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Come funziona la deducibilità fiscale dei costi e la detraibilità IVA delle spese telefoniche per imprese e professionisti: le regole aggiornate del Fisco.

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Molti imprenditori e professionisti vogliono sapere quando si possono scaricare le spese telefoniche. Esse rappresentano un costo notevole e quasi inevitabile per chi esercita un’attività economica. Oggi smartphone, linea fissa e connessione internet sono strumenti indispensabili per lavorare, comunicare con i clienti e gestire l’impresa.

Dal punto di vista fiscale, però, nella maggior parte dei casi queste spese non sono deducibili integralmente. Il legislatore presume, infatti, che il telefono possa essere utilizzato anche per fini personali e, proprio per questo, ha introdotto una

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limitazione alla deducibilità dei costi.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 102, comma 9 del TUIR, che stabilisce una regola semplice: in via ordinaria, le spese telefoniche sono deducibili solo all’80% dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Tuttavia una recente apertura dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 71/2026) ha cambiato le carte in tavola per chi riesce a dimostrare un uso esclusivamente aziendale legato ai servizi resi ai clienti.

Vediamo nel dettaglio come funziona il meccanismo di deducibilità fiscale dei costi e anche la detraibilità dell’IVA su fatture e acquisti di strumenti di telefonia.

Quali spese telefoniche si possono dedurre

La deducibilità dai redditi (IRPEF o IRES) riguarda tutte le

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apparecchiature e i servizi di comunicazione elettronica utilizzati nell’attività economica.

In particolare rientrano in questa ampia categoria le seguenti voci di costo:

Tutti questi costi, se inerenti all’attività d’impresa o professionale esercitata, sono deducibili nella misura dell’80%. Questa limitazione nasce da una presunzione fiscale di uso promiscuo. In pratica, il legislatore ritiene che il telefono aziendale possa essere utilizzato non solo per motivi professionali, ma anche per esigenze personali.

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Così, soltanto l’80% del costo è deducibile; il restante 20% è indeducibile. Questa regola vale sia per la telefonia mobile e fissa sia per i servizi di trasmissione dati e internet.

Se però il contribuente può provare che l’apparecchiatura non può essere utilizzata per finalità personali, e che dunque vi è un uso esclusivamente aziendale (come nel caso di una linea fissa installata nei locali dell’impresa e che non può essere usata in via promiscua dai dipendenti), allora la deduzione è totale.

Resta ferma la deduzione al 100% per alcune categorie di imprenditori, come gli autotrasportatori: possono dedurre interamente le spese gli impianti telefonici installati sui veicoli adibiti al trasporto merci (nel limite di un impianto per veicolo)

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.

Rimangono esclusi i contribuenti in regime forfettario, che determinano i costi in misura fissa, in base al coefficiente di redditività applicabile all’attività esercitata e dunque non applicano il metodo analitico. Lo vedremo meglio nel prosieguo dell’articolo: c’è un paragrafo specifico dedicato a questa categoria.

Come funziona la detrazione dell’IVA

Diverso è il discorso per l’IVA, che segue regole proprie. Qui la detrazione dipende dall’effettivo utilizzo del telefono nell’attività.

Uso esclusivamente professionale

Se il telefono è utilizzato solo per l’attività, l’IVA è interamente detraibile al 100%.

Questo avviene, ad esempio, quando:

Uso promiscuo

Se invece il telefono è utilizzato anche per scopi privati, e non soltanto aziendali, l’IVA è

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detraibile normalmente al 50%.

Si tratta di una percentuale applicata nella prassi fiscale quando non è possibile stabilire con precisione la quota di utilizzo professionale.

Come si deduce l’acquisto dello smartphone

Quando l’impresa o il professionista acquista un telefono, occorre distinguere tra due casi.

Se il costo dell’apparecchio è inferiore a 516,46 euro, il bene può essere dedotto interamente nell’anno di acquisto.

Naturalmente, resta sempre la limitazione dell’80%.

Se il costo supera la soglia di 516,46 euro, il bene è considerato strumentale e deve essere ammortizzato.

In questo caso la deduzione avviene a quote annuali; normalmente con un ammortamento del 20% annuo

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(cioè un quinto del costo totale) e sempre con la limitazione dell’80% del costo.

Esempio pratico: quanto si può scaricare davvero per le spese telefoniche?

Immaginiamo il caso di un professionista con partita IVA in regime ordinario che sostiene queste spese telefoniche in un anno:

Vediamo cosa succede dal punto di vista fiscale.

Deduzione del costo

Abbonamento telefonico

Costo annuale:
600 €

Deduzione all’80%:

600 × 80% = 480 euro deducibili

I restanti 120 euro non sono deducibili.

Naturalmente il risparmio fiscale effettivo dipende dall’aliquota IRPEF applicata al contribuente in base ai suoi redditi (secondo l’attuale sistema a scaglioni, le aliquote – cioè le percentuali di prelievo fiscale – variano dal 23% al 43% per le porzioni di reddito eccedenti i 50mila euro annui).

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Acquisto smartphone

Il telefono costa 800 euro, quindi supera la soglia di 516,46 euro e deve essere ammortizzato.

Supponiamo un ammortamento del 20% annuo. La quota annua è: 800 × 20% = 160 euro

Applicando la deduzione all’80%: 160 × 80% = 128 euro deducibili ogni anno.

Detrazione IVA

Prezzo del telefono acquistato: 800 € + IVA 22% = 976 euro. L’IVA pagata è 176 €.

Se il telefono è a uso promiscuo: IVA detraibile al 50%, quindi 176 × 50% = 88 euro di IVA recuperabile.

Quando le spese telefoniche sono deducibili al 100%

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre alle situazioni che abbiamo già descritto sopra, anche in alcuni altri casi è possibile superare il limite dell’80%

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.

La novità è contenuta nella risposta a interpello n. 71 del 2026. Secondo il Fisco, la deduzione può arrivare al 100% – ed essere quindi totale, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa – quando i costi telefonici:

In altre parole, se la spesa telefonica rappresenta un costo direttamente imputabile al servizio reso al cliente, non si applica la limitazione dell’80%.

Questo può accadere, ad esempio, quando:

Telefono ai dipendenti

Se l’azienda concede lo

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smartphone al dipendente per uso anche personale, il “valore normale” del servizio (al netto di quanto pagato dal dipendente) viene tassato come fringe benefit in busta paga.

Inoltre, se l’azienda rimborsa il 50% dei costi sostenuti dal dipendente sul proprio cellulare personale, tale rimborso costituisce reddito da lavoro dipendente per il lavoratore.

Spese telefoniche nel regime forfettario

Per chi opera nel regime forfettario la situazione è completamente diversa.

In questo regime non si deducono i costi reali e il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi.

Di conseguenza, le spese telefoniche non sono deducibili separatamente: sono già considerate implicitamente nel coefficiente forfettario applicabile alla categoria, in base al codice ATECO di classificazione economica dell’attività esercitata (es. il 78% per i professionisti intellettuali, il che significa un 22% di costi sottratti dai ricavi o compensi percepiti per arrivare al reddito imponibile, e in questa percentuale forfettaria sono comprese anche le spese telefoniche, a prescindere dalla loro concreta entità).

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L’importanza della documentazione

Per sostenere la deduzione fiscale delle spese telefoniche è importante conservare una documentazione adeguata.

In particolare possono risultare utili questi elementi:

Più la documentazione dimostra il collegamento tra le spese telefoniche e l’attività economica, più sarà facile difendere la deduzione in caso di controllo. Una buona documentazione preventiva è spesso la migliore difesa in caso di controllo fiscale, come ti spieghiamo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Come difendere la deduzione delle spese in caso di controllo del Fisco

Le spese telefoniche sono tra quelle

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più facilmente contestabili in sede di accertamento, perché il telefono può essere utilizzato sia per lavoro sia per scopi personali. Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate è importante poter dimostrare che il costo è inerente all’attività professionale o d’impresa.

Ecco cinque prove documentali utili che possono rafforzare la posizione del contribuente

Fatture intestate all’attività

La prima prova fondamentale è che le fatture del gestore telefonico siano intestate all’impresa o al professionista e non alla persona fisica.

La fattura deve riportare:

Questo elemento dimostra che il contratto telefonico è collegato all’attività economica.

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Contratto telefonico aziendale

Anche il contratto di abbonamento ai servizi di un determinato operatore telefonico e di connettività internet può essere una prova utile.

Un contratto intestato all’azienda o allo studio professionale rafforza l’idea che il telefono sia uno strumento di lavoro e non una semplice utenza privata.

Pagamenti tracciabili

È sempre preferibile che le spese telefoniche siano pagate con mezzi tracciabili, ad esempio:

La tracciabilità dei pagamenti rende più semplice dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta nell’ambito dell’attività professionale.

Policy aziendale o regolamento interno

Nelle imprese e negli studi professionali di grandi dimensioni può essere utile predisporre

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una policy sull’uso dei telefoni aziendali.

Ad esempio un regolamento che stabilisca:

Questo documento può essere utile per dimostrare che l’uso del telefono è prevalentemente professionale.

Sistemi di contabilità o ripartizione dei costi

Nei casi più complessi – ad esempio quando i costi telefonici sono collegati a servizi resi ai clienti – può essere utile adottare sistemi di contabilità analitica.

Questi sistemi consentono di distinguere i costi di uso interno, così da separare quelli direttamente collegati ai servizi venduti ai clienti.

Una separazione chiara dei costi può addirittura consentire, in alcuni casi,

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la deduzione integrale delle spese telefoniche.

Conclusione

In sintesi:

Domande frequenti

Le spese telefoniche sono deducibili per imprese e professionisti?

Sì. Le spese telefoniche sostenute nell’attività di impresa o professionale sono deducibili dal reddito imponibile. In via ordinaria la legge prevede una deducibilità dell’80% dei costi relativi a telefoni, smartphone, SIM, traffico telefonico, internet e canoni di abbonamento. Questa limitazione deriva dalla presunzione di utilizzo promiscuo del telefono, cioè sia per lavoro sia per esigenze personali. Se si supera tale presunzione dimostrando che c’è un uso esclusivamente aziendale, la deducibilità è totale.

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L’IVA sulle spese telefoniche si può detrarre?

L’IVA sulle spese telefoniche è detraibile al 100% se il telefono è utilizzato esclusivamente per l’attività professionale o d’impresa. Se invece l’utilizzo è promiscuo (lavoro e privato), la detrazione è normalmente limitata al 50%. È possibile applicare una percentuale diversa solo se si riesce a dimostrare in modo preciso la quota di utilizzo professionale.

Quanto si può dedurre per l’acquisto di uno smartphone aziendale?

Il costo di acquisto di uno smartphone utilizzato per l’attività è deducibile nella misura dell’80%.
Se il prezzo è inferiore a 516,46 euro, il costo può essere dedotto interamente nell’anno di acquisto (sempre con il limite dell’80%).

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Se invece supera questa soglia, il telefono deve essere ammortizzato negli anni, di solito con una quota del 20% annuo, applicando sempre la deducibilità dell’80%.

Le spese telefoniche possono essere dedotte al 100%?

Sì, ma solo in casi particolari. La deduzione integrale al 100% è possibile quando i costi telefonici:

In queste situazioni le spese telefoniche non sono considerate a uso promiscuo e quindi non si applica il limite dell’80%.

Le spese telefoniche sono deducibili nel regime forfettario?

No. Nel regime forfettario non è possibile dedurre separatamente le spese telefoniche. In questo regime il reddito imponibile viene calcolato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, che comprende già in modo forfettario tutte le spese dell’attività, comprese quelle telefoniche.

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