Bonus ristrutturazioni ed ecobonus 2025-2026: chi può usarli e quanto valgono?
Il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus sono le due principali agevolazioni fiscali per chi interviene su un immobile. Le aliquote sono cambiate con la legge di Bilancio 2025 e 2026: una guida aggiornata su chi ne ha diritto, quali interventi sono coperti e cosa fare per non perdere la detrazione.
Ristrutturare casa, migliorarne l’efficienza energetica, sostituire gli infissi o rifare l’impianto di riscaldamento: sono interventi costosi, ma il fisco offre strumenti concreti per alleggerirne il peso. I due principali sono il bonus ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus — detrazioni che consentono di recuperare in dichiarazione dei redditi una parte significativa delle spese sostenute, spalmate su dieci anni. Parliamo di
Indice
Il bonus ristrutturazioni: cos’è e chi può accedervi
Il bonus ristrutturazioni edilizie è disciplinato dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. È la detrazione più longeva e consolidata del sistema fiscale italiano, nata per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e spalmata su dieci quote annuali di pari importo.
Sul fronte dei beneficiari, possono accedervi i contribuenti IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. La condizione essenziale è possedere l’immobile oggetto di intervento in base a un titolo idoneo. In concreto, la detrazione spetta a quattro categorie principali.
La prima comprende i proprietari o nudi proprietari e i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile — usufrutto, uso, abitazione o superficie. La seconda riguarda i locatari e i comodatari, ma con una condizione precisa: il proprietario deve aver espresso il proprio consenso, e la detenzione dell’immobile deve risultare da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, che deve sussistere anche al momento del sostenimento delle spese. La terza categoria comprende i soci di cooperative a proprietà divisa e gli assegnatari di alloggi, nonché — previo consenso scritto della cooperativa — i soci di cooperative a proprietà indivisa. La quarta riguarda gli imprenditori individuali, le imprese familiari, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, per gli immobili non inclusi tra i beni strumentali o i beni merce.
La detrazione spetta inoltre ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, inclusi i conviventi di fatto, e al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. Un aspetto importante: il possesso del titolo idoneo e la disponibilità dell’immobile non devono permanere per l’intero decennio di fruizione della detrazione, ma sono necessari soltanto al momento dell’effettuazione degli interventi agevolati.
Gli interventi ammessi dal bonus ristrutturazioni
L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, nonché su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici non residenziali.
Per le singole unità immobiliari, gli interventi agevolati sono: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi; eliminazione delle barriere architettoniche; misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico; interventi per il risparmio energetico, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici; adozione di misure antisismiche; bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere per evitare infortuni domestici; messa a norma degli edifici; sostituzione del gruppo elettrogeno. Per le parti comuni degli edifici condominiali è ammessa anche la manutenzione ordinaria, che invece non rientra tra gli interventi agevolati sulle singole unità.
Le aliquote 2025 e 2026: due misure distinte
A regime, il bonus ristrutturazioni spetta nella misura del 36% con un limite di spesa agevolabile di 48.000 euro. Dal 2012 al 2024 il legislatore aveva però innalzato la misura al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro. Con la legge di Bilancio 2025 è iniziata una riduzione graduale che vale la pena conoscere nel dettaglio.
Per il 2025 e il 2026 sono previste due aliquote diverse. Chi interviene sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su quell’immobile, beneficia della detrazione al 50%. Per tutti gli altri casi — seconde case, immobili non adibiti ad abitazione principale, locatari, comodatari — l’aliquota scende al 36%. In entrambi i casi il limite di spesa agevolabile rimane a 96.000 euro.
Il futuro è meno generoso. Salvo modifiche normative, dal 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%, sempre con il limite di 96.000 euro. Per il periodo 2028-2033 la detrazione sarà del 30% con un limite di 48.000 euro. Dal 2034 si tornerà al 36% ma con il limite ridotto a 48.000 euro. Chi sta pianificando interventi significativi farebbe bene a considerare attentamente questi tempi.
La documentazione per non perdere il bonus ristrutturazioni
Per beneficiare della detrazione, le spese devono essere sostenute con il bonifico parlante, dal quale risultino il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che esegue i lavori e la causale del versamento. Se il bonifico parlante è stato omesso o compilato in modo errato, la detrazione non è automaticamente perduta: si può recuperare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, che attesti la corretta contabilizzazione dei corrispettivi ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Il bonifico parlante non è richiesto per oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Nella dichiarazione dei redditi è obbligatorio indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo totale superiore a 70.000 euro, nell’atto di affidamento dei lavori va richiamato il contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa esecutrice; in mancanza di tale indicazione nelle fatture, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’impresa. Se l’intervento prevede un risparmio energetico con utilizzo di fonti rinnovabili, è necessario trasmettere la comunicazione all’ENEA.
L’ecobonus: l’agevolazione per l’efficienza energetica
L’ecobonus — disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, introdotto originariamente dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006 — è la detrazione dedicata agli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Si applica esclusivamente a edifici già esistenti, censiti o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale — compresi gli immobili rurali e quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale — e può riguardare anche parti comuni di edifici.
La platea dei beneficiari è più ampia di quella del bonus ristrutturazioni: possono accedervi non solo i contribuenti IRPEF ma anche i soggetti IRES. Rientrano quindi le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i titolari di reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali; le società semplici; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Anche per l’ecobonus è necessario detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. Ne hanno diritto il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento — usufrutto, uso, abitazione o superficie; l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; gli imprenditori individuali e le società di persone per gli immobili non strumentali o merce; i familiari conviventi — coniuge, parte dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado; il convivente di fatto; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il promissario acquirente. Per i familiari conviventi e i conviventi di fatto, l’agevolazione spetta solo per interventi sugli immobili abitativi, non su quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Gli interventi ammessi dall’ecobonus
Gli interventi agevolabili dall’ecobonus sono numerosi e articolati. Vi rientrano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti volta a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria, esclusa quella con caldaie a biomassa per la climatizzazione invernale; gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, inclusi dal 2018 l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari e collettori solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; l’acquisto e la posa in opera di schermature solari; l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomassa; gli interventi sull’involucro di parti comuni di edifici condominiali esistenti; la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali; gli interventi su parti comuni condominiali che migliorano di una o di due classi energetiche; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A; l’acquisto e la posa di micro-generatori; l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti.
Una novità rilevante dal 2025 riguarda le caldaie a combustibili fossili: sono escluse dall’ecobonus le sostituzioni degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a gas o metano — sia a condensazione sia a generazione d’aria calda. L’esclusione deriva dall’adeguamento alla direttiva europea 2024/1275 sulla decarbonizzazione degli edifici. Non sono invece esclusi i micro-cogeneratori — anche se alimentati da combustibili fossili — i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi che combinano una pompa di calore con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica dal produttore.
Le aliquote dell’ecobonus 2025 e 2026
Anche per l’ecobonus le aliquote si sono ridotte a partire dal 2025. La misura ordinaria prevede il 36% per le spese del 2025 e il 30% per quelle del 2026 e del 2027, sempre con esclusione degli interventi sulle caldaie a combustibili fossili. L’aliquota è elevata al 50% nel 2025 e nel 2026 — e al 36% nel 2027 — per gli interventi realizzati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da chi è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su quell’immobile. Quest’ultimo innalzamento al 50% per il 2026 è stato confermato dalla legge di Bilancio 2026.
A differenza del bonus ristrutturazioni, nell’ecobonus i limiti di spesa non sono unici ma variano in base al singolo intervento. Per la riqualificazione energetica degli edifici, ad esempio, il limite massimo di detrazione è di 100.000 euro: il corrispondente limite di spesa è quindi pari a 200.000 euro quando la detrazione spetta al 50% e a circa 277.778 euro quando spetta al 36%. Per gli interventi iniziati in un anno e conclusi in un altro con aliquote diverse, la detrazione si calcola separatamente anno per anno sulle spese effettivamente sostenute in ciascun periodo. La Circolare 8/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con un esempio pratico, come gestire il calcolo del limite residuo per interventi già parzialmente sostenuti negli anni precedenti. La detrazione si utilizza in dieci quote annuali di pari importo, e l’eventuale quota non utilizzata nell’anno non può essere riportata agli anni successivi né rimborsata.
La documentazione per l’ecobonus
Anche per l’ecobonus il pagamento deve avvenire con il bonifico parlante, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che ha eseguito i lavori, nonché il numero e la data della fattura a cui si riferisce il bonifico. Come per il bonus ristrutturazioni, se il bonifico parlante è stato omesso o compilato in modo errato la detrazione non è perduta, purché il contribuente disponga di una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione dei corrispettivi. Se si è usata la causale per ristrutturazioni invece di quella per l’ecobonus, non è necessaria alcuna correzione.
Per beneficiare della detrazione è inoltre necessario acquisire e conservare l’asseverazione tecnica, l’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva dell’intervento, che deve riportare i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, i dati dell’edificio, la tipologia dell’intervento, il risparmio annuo di energia conseguito, il costo complessivo comprensivo delle spese professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. I dati devono essere trasmessi all’ENEA entro novanta giorni dal termine dei lavori: è un adempimento spesso trascurato ma indispensabile per non perdere il diritto alla detrazione.
La regola generale
Il principio che governa entrambe le agevolazioni è invariato: lo Stato incentiva il miglioramento del patrimonio edilizio esistente consentendo di recuperare in dichiarazione una parte delle spese sostenute, spalmate su dieci anni. Le aliquote si sono ridotte rispetto al passato e continueranno a farlo. Chi ha interventi in programma ha tutto l’interesse a valutare con attenzione i tempi di esecuzione e di pagamento, per intercettare le aliquote più favorevoli ancora disponibili, ricordando che la detrazione segue il principio di cassa — si applica all’anno in cui la spesa è effettivamente sostenuta, non a quello in cui i lavori vengono eseguiti.