Condominio: l’amministratore in prorogatio ha diritto al compenso
La Cassazione chiarisce i compensi dovuti all’amministratore dopo la scadenza del mandato per le attività urgenti e la gestione del condominio.
Indice
La prova del credito attraverso i documenti contabili
Il diritto dell’amministratore a percepire il compenso non è automatico, ma richiede una prova rigorosa. La giurisprudenza ha confermato che ogni credito vantato dal professionista deve trovare un riscontro preciso nella documentazione contabile. Questa documentazione deve essere regolarmente approvata dall’assemblea dei condomini (Cassazione 3892/2017; Cassazione 14197/2011). Esiste un limite netto al potere d’azione del professionista: egli non possiede un potere di spesa generale e indiscriminato. Spetta infatti all’assemblea condominiale il compito di approvare il
Obbligo del conto corrente e divieto di confusione patrimoniale
Un aspetto fondamentale per la validità del credito riguarda la modalità con cui il denaro viene gestito. La legge vieta la confusione tra il patrimonio personale dell’amministratore e quello del condominio. Il professionista non può dimostrare un suo credito attraverso assegni tratti dal proprio
Per spiegare meglio questo concetto, si può fare un esempio pratico:
l’amministratore paga una fattura della luce del condominio con i propri soldi perché la cassa è vuota;
questa operazione crea confusione tra i patrimoni;
senza un bilancio consuntivo approvato che evidenzi formalmente il disavanzo, il professionista non ha diritto a recuperare quelle somme.
La mancanza di una contabilità chiara impedisce di applicare norme diverse da quelle specifiche sul condominio (art. 1129, comma 8, cod. civ.).
Il parallelo tra la revoca ingiustificata e il compenso dovuto
Il diritto al compenso durante la prorogatio trova un supporto logico nelle norme che regolano il contratto di mandato(art. 1129, penultimo comma, cod. civ.). La legge stabilisce che l’amministratore che subisce una revoca ingiustificata ha diritto al risarcimento dei danni (Cassazione 7874/2021). Questo accade quando il condominio decide di interrompere il rapporto senza una giusta causa, ovvero senza motivi gravi che giustificherebbero un intervento del giudice (art. 1725, comma 1, cod. civ.). Il ragionamento dei giudici è lineare: se l’ordinamento prevede un risarcimento per chi viene allontanato ingiustamente e smette di lavorare, a maggior ragione deve riconoscere il compenso a chi continua a lavorare correttamente dopo la scadenza del termine per garantire i servizi minimi ai condomini. Negare la retribuzione a chi provvede agli atti urgenti sarebbe una contraddizione del sistema legale.