Se il ladro restituisce la refurtiva la querela si estingue?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 aprile 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La restituzione di quanto è stato precedentemente rubato evita la condanna penale? Come funziona l’estinzione per condotte riparatorie?

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Il furto è un reato – essenzialmente – perseguibile a querela di parte nel senso che, senza la denuncia della persona offesa, la polizia non può procedere nei confronti del responsabile, il quale è quindi destinato a farla franca. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un quesito preciso: se il ladro restituisce la refurtiva, la querela si estingue?

Praticamente, si tratta di comprendere se la condotta riparatoria dell’autore del reato, il quale decide – spontaneamente o su consiglio dell’avvocato – di restituire alla vittima ciò che le ha sottratto, impedisca al processo di fare il suo corso oppure se il giudice, nonostante tutto, possa ugualmente condannare l’imputato. Cosa dice la legge a tal proposito?

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La querela si estingue se il ladro restituisce la refurtiva? Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è la querela?

La querela è una condizione di procedibilità dei reati; per una serie di crimini, infatti, la legge chiede che sia la persona offesa a rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere la punizione del responsabile.

In poche parole, senza querela ci sono reati che non possono essere perseguiti dalla polizia, quand’anche quest’ultima ne fosse a conoscenza e la responsabilità dell’autore fosse evidente.

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La querela può essere sporta per iscritto o a voce, entro tre mesi dal quando la persona offesa ha avuto conoscenza del reato commesso nei suoi riguardi.

Il termine è elevato a sei mesi per lo stalking e il revenge porn, a dodici mesi per la violenza sessuale non aggravata.

Il furto è un reato procedibile a querela?

Il furto è un reato procedibile a querela, tranne che nelle ipotesi previste dall’art. 624-bis c.p., e cioè nei casi in cui sia commesso con strappo, in abitazione o con destrezza «su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità» (art. 3, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23).

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Soli in queste specifiche circostanze, il furto è procedibile d’ufficio, per cui la polizia può intervenire anche senza la segnalazione della persona offesa.

La querela si estingue se il ladro restituisce la refurtiva?

La querela non si estingue se il ladro restituisce la refurtiva; la condotta, tuttavia, può essere rilevante ai fini della determinazione della pena o dell’esclusione della responsabilità penale.

Innanzitutto, la restituzione della refurtiva può essere valutata come attenuante generica (art. 62, n. 6, c.p.), con conseguente sconto di pena – pari a un terzo – qualora l’imputato venisse condannato.

La restituzione della refurtiva potrebbe perfino essere ritenuta idonea dal giudice a riparare il pregiudizio arrecato ai fini dell’estinzione del reato.

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Secondo il codice penale (art. 162-ter), nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno provocato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Insomma: se il ladro, nonostante la querela, restituisce tempestivamente la refurtiva e, in aggiunta, offre un adeguato risarcimento alla persona offesa, il giudice può dichiarare estinto il reato, anche contro la volontà della persona offesa (Cass., 14 novembre 2024, n. 41899).

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Infine, il giudice può valutare la restituzione della refurtiva ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Secondo la legge (art. 131-bis c.p.), nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Insomma: pur non avendo effetti immediati sulla querela, la restituzione della refurtiva ha sempre un effetto positivo per l’imputato il quale, nella peggiore delle ipotesi, può comunque contare su uno sconto di pena.

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Si può rimettere la querela dopo la restituzione della refurtiva?

La restituzione della refurtiva potrebbe convincere la persona offesa a rimettere la querela, cioè a revocarla, con conseguente estinzione del reato (art. 152 c.p.).

La remissione può essere effettuata in qualsiasi momento, sino alla sentenza di condanna definitiva.

La remissione, però, è sempre una scelta facoltativa della persona offesa, per cui la restituzione della refurtiva potrebbe non conseguire questo effetto. Resta impregiudicata, invece, la possibilità di accedere ai benefici di cui al precedente paragrafo.

Approfondimenti

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