Impugnazione delibera nulla: la mediazione è obbligatoria?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 aprile 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Condominio: il tentativo di conciliazione davanti al mediatore è obbligatorio anche nell’ipotesi in cui la deliberazione dell’assemblea sia radicalmente nulla?

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La mediazione è la procedura di conciliazione che la legge ha previsto come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria per determinate controversie, tra le quali rientrano anche quelle di natura condominiale. In buona sostanza, se una persona intende promuovere una causa contro un condominio, deve necessariamente effettuare un tentativo di mediazione; solo nel caso in cui fallisca può rivolgersi al giudice. In questo contesto si pone il seguente quesito: la mediazione è obbligatoria quando si impugna una deliberazione nulla?

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Praticamente, si tratta di comprendere se il condomino assente, dissenziente o astenuto che intenda contestare una deliberazione assembleare debba invitare il condominio, in persona del suo amministratore, a partecipare a un incontro di mediazione nonostante la decisione sia nulla, cioè sia affetta da quella grave forma di invalidità che può essere fatta valere da chiunque senza limiti di tempo. Insomma: la mediazione è obbligatoria quando si impugna una deliberazione nulla? Approfondiamo l’argomento.

Delibera condominiale: quando è nulla?

Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806) devono considerarsi

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nulle le deliberazioni condominiali:

Come si impugna una delibera condominiale nulla?

La deliberazione condominiale nulla può essere impugnata da

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chiunque ne abbia interesse, senza limiti di tempo.

A differenza della decisione meramente annullabile, quindi, la delibera nulla può essere contestata in giudizio anche dai condòmini che hanno espresso voto favorevole e anche oltre il consueto termine di trenta giorni (art. 1137 c.c.), purché sussista un interesse concreto e attuale alla rimozione della decisione illegittima (Trib. Venezia, 7 aprile 2025, n. 1780).

Deliberazione nulla: la mediazione è obbligatoria?

La mediazione è obbligatoria anche quando si impugna una deliberazione nulla.

Secondo la legge (art. 5, d.lgs. n. 28/2010), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio

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è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda; in mancanza, il giudice non può esprimersi sulla richiesta, dovendo rigettare l’azione giudiziaria intrapresa.

All’interno della materia condominiale la legge non fa distinzioni tra tipologie di controversie, per cui deve ritenersi che l’impugnazione della deliberazione, a prescindere dai vizi per cui è esercitata, debba sempre essere preceduta dal necessario tentativo di mediazione, anche nelle ipotesi in cui, per via della sua nullità, l’azione sia intrapresa oltre il consueto termine di trenta giorni dalla sua adozione o comunicazione.

Insomma: anche quando si impugna la deliberazione perché nulla occorre anticipare l’azione giudiziaria con un’istanza di mediazione da comunicare alla controparte (cioè al condominio).

In questa specifica circostanza, però, chi impugna la deliberazione nulla non dovrà preoccuparsi di rispettare il termine di trenta giorni: ciò che conta è che, prima di adire il tribunale, comunichi al condominio l’invito a partecipare all’incontro obbligatorio di mediazione.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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