Bonus prima casa: revocare la donazione dell’immobile non cancella i benefici fiscali

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Autore: Angelo Greco

07 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Riacquistare una casa tramite mutuo dissenso non cancella le agevolazioni fiscali sulla prima casa. Ecco la regola stabilita dai giudici tributari.

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Il diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa si cristallizza nel momento in cui avviene la stipula dell’atto notarile. Una recente decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado della Basilicata stabilisce una regola generale importante: ciò che conta per il fisco è esclusivamente la situazione patrimoniale dell’acquirente alla data del rogito. Se in quel momento il contribuente possiede tutti i requisiti di legge, eventuali eventi successivi, come la revoca della donazione per mutuo consenso

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, non possono mettere a rischio il beneficio ottenuto.

Questo principio vale anche se il cittadino torna in possesso di un immobile che aveva precedentemente venduto o donato. Lo scioglimento di una vecchia donazione attraverso il mutuo dissenso non rappresenta infatti una causa di revoca dei vantaggi fiscali. La legge non prevede sanzioni per chi riacquista la proprietà di un bene alienato in passato, purché l’operazione avvenga dopo il nuovo acquisto agevolato.

Le condizioni per l’agevolazione al momento del rogito

Per ottenere i benefici fiscali legati alla

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prima casa, il contribuente deve dichiarare il possesso di determinati requisiti tecnici e patrimoniali. La normativa principale stabilisce che l’acquirente non debba essere titolare di altri diritti di proprietà su abitazioni situate nello stesso Comune del nuovo acquisto (art. 1, Tariffa, Parte I, Dpr n. 131 del 1986). Inoltre, egli non deve possedere su tutto il territorio nazionale altri immobili acquistati con le medesime agevolazioni, a meno che non si impegni a venderli entro un anno. Il punto centrale della sentenza (Cgt Basilicata n. 597/2025) chiarisce che il controllo dell’Amministrazione finanziaria deve limitarsi a questa precisa situazione giuridica
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. Se Marco vende la sua vecchia casa ricevuta in dono e ne acquista una nuova con il bonus, la sua posizione è regolare. Qualora la vecchia casa dovesse tornare a Marco in un secondo momento, ciò non invalida la validità delle dichiarazioni rese davanti al notaio durante il secondo acquisto.

Effetti del mutuo dissenso sulla proprietà immobiliare

Il mutuo dissenso è un contratto con il quale le parti decidono di sciogliere un precedente accordo, facendone cessare gli effetti (art. 1372 cod. civ.). Nel caso specifico trattato dai giudici, il contribuente aveva risolto una precedente donazione immobiliare proprio attraverso questo strumento. L’effetto è il ritorno del bene nella sfera patrimoniale del donatario o del donante, a seconda degli accordi. L’Agenzia delle Entrate spesso contesta questa operazione, sostenendo che la riacquisizione del bene configuri una violazione dell’impegno a non possedere altri immobili agevolati. Tuttavia, i giudici di Potenza hanno stabilito che la

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risoluzione della donazione non ha un impatto retroattivo tale da annullare i benefici sulla “nuova” prima casa. La legge tutela infatti la stabilità dell’acquisto agevolato, purché al momento della firma dell’atto di acquisto la vecchia proprietà fosse stata effettivamente alienata (art. 7 Legge n. 448 del 1998).

Assenza di cause di decadenza espressamente previste

La decadenza dalle agevolazioni fiscali può verificarsi solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Le cause tipiche di perdita del bonus riguardano la dichiarazione mendace sui requisiti o la vendita dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni senza il riacquisto di una nuova abitazione principale entro dodici mesi (Nota II-bis, art. 1 Tariffa, Dpr n. 131 del 1986). La fattispecie della

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riacquisizione dell’immobile preposseduto tramite mutuo dissenso non rientra tra queste ipotesi. Poiché le norme sulle sanzioni e sulle decadenze tributarie sono di stretta interpretazione, il fisco non può estenderle a situazioni non previste dal legislatore. Il contribuente mantiene quindi il diritto al risparmio d’imposta (art. 15 Dpr n. 601 del 1973) perché:

  • la vendita del bene originario è stata reale ed effettiva;

  • la situazione di “non possesso” era veritiera al momento del nuovo acquisto;

  • il mutuo dissenso interviene su un atto giuridico diverso e separato;

  • non esiste una norma che vieti di tornare proprietari di un bene precedentemente ceduto.

La tutela del contribuente e la certezza del diritto

Questa interpretazione giurisprudenziale garantisce la

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certezza del diritto per chi decide di riorganizzare il proprio patrimonio familiare. Se un cittadino acquista un immobile con le agevolazioni e successivamente, per ragioni familiari o personali, decide di annullare una vecchia donazione, non deve temere ritorsioni fiscali sulla sua attuale abitazione principale. La sentenza della Corte di giustizia tributaria sottolinea che il diritto al bonus non è un elemento precario soggetto a variabili future imprevedibili. La verifica della spettanza del beneficio deve restare ancorata a criteri oggettivi e temporali certi, evitando interpretazioni estensive che penalizzerebbero ingiustamente il risparmio dei cittadini nel settore immobiliare.

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