Il mediatore può fare il testimone?
È possibile chiamare a testimoniare in giudizio il professionista che ha seguito la procedura di mediazione tra le parti in causa?
La mediazione è la procedura conciliativa che, in alcune controversie, è obbligatoria prima di intraprendere una causa giudiziaria. Essa si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale – il mediatore – che deve favorire l’accordo tra le parti in contesa. Ciò premesso, con il presente articolo ci occuperemo della seguente domanda: il mediatore può fare il testimone?
Praticamente, si tratta di comprendere se è possibile chiamare a testimoniare la persona che ha assunto il ruolo di mediatore, su fatti che sono stati oggetto dell’incontro conciliativo. Cosa dice la legge a tal proposito?
Indice
Chi è il mediatore civile?
Il mediatore civile è il professionista che possiede almeno una laurea almeno triennale (oppure, in alternativa, che è iscritto a un ordine professionale) e che abbia frequentato un corso di formazione specifico (con tirocinio) presso enti accreditati dal Ministero della Giustizia e superato l’esame finale.
Solo al ricorrere di queste condizioni è possibile iscriversi all’albo dei mediatori conservato dal ministero.
Cosa fa il mediatore civile?
Il mediatore civile, nell’ambito della procedura di mediazione, deve favorire la risoluzione bonaria della controversia.
In pratica, il mediatore deve fungere da paciere, cercando di evitare che la lite giunga in tribunale.
In alcune materie (come ad esempio le successioni ereditarie, i diritti reali sugli immobili e il condominio), la mediazione è obbligatoria per legge: se non viene tentata prima di intraprendere una causa civile, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’azione (art. 5, d.lgs. n. 28/2010).
Quando la mediazione è obbligatoria, le parti devono farsi assistere da un avvocato; nelle altre circostanze, cioè quando la procedura è meramente facoltativa, possono presenziare innanzi al mediatore anche da sole, cioè senza difesa tecnica.
Il verbale con cui si conclude la mediazione è pienamente vincolante tra le parti e costituisce
Il mediatore può testimoniare in giudizio?
Tutto ciò che viene detto durante la mediazione non può essere utilizzato in sede giudiziaria; per tale ragione, il mediatore non può essere chiamato a testimoniare sulle dichiarazioni rese dalle parti durante l’incontro svoltosi in sua presenza.
Tizio e Caio si incontrano in mediazione. Durante la prima seduta, Caio ammette la propria responsabilità ma decide comunque di non aderire ad alcun accordo. Nel successivo giudizio, Tizio non può chiamare il mediatore a testimoniare contro Caio, magari per deporre sulla confessione che ha reso durante la procedura conciliativa.
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Secondo la legge (art. 10, d.lgs n. 28/2010), le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Ciò che viene riferito durante la mediazione è quindi coperto dal più assoluto segreto, per cui tutte le persone che vi hanno preso parte (i soggetti direttamente coinvolti, gli avvocati, gli eventuali consulenti tecnici, i tirocinanti, il mediatore, ecc.) non possono essere chiamate a testimoniare sui fatti che hanno appreso durante gli incontri.
È la stessa norma di legge a specificare che il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti a un’altra autorità.
Vale anche per il mediatore il segreto professionale stabilito dalla legge (art. 200 c.p.p.) per avvocati, medici e ministri di confessioni religiose per i fatti appresi nell’esercizio del loro servizio.
L’obbligo di riservatezza trova la sua ragione nella necessità di favorire quanto più possibile l’instaurazione, fra le parti presenti in mediazione, di un clima di sereno confronto, senza il timore che il dialogo tra esse possa pregiudicare definitivamente le proprie ragioni (come invece potrebbe accadere in giudizio, ad esempio durante l’interrogatorio formale).
La giurisprudenza (Trib. Roma, 25 gennaio 2016) ha tuttavia specificato che il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.
Ciò significa che il divieto di testimonianza – e, più in generale, di divulgazione a terzi – riguarda solamente i fatti che concernono la controversia e non le circostanze meramente esterne, come ad esempio le modalità di partecipazione all’incontro (in presenza o telematicamente) oppure la presenza di determinate persone all’incontro.
Secondo la stessa giurisprudenza, infatti, ogniqualvolta le dichiarazioni «riguardano circostanze che attengono alle
Insomma: il mediatore non può testimoniare nel giudizio tra le parti che, precedentemente, si sono a lui rivolte in sede di mediazione esclusivamente con riferimento ai fatti che riguardano il merito della controversia; è invece ammissibile la testimonianza volta a chiarire aspetti esterni e meramente procedurali, come ad esempio la presenza delle parti, il giorno e l’ora della convocazione, la modalità di svolgimento dell’incontro, l’assistenza dei difensori, ecc.
Il mediatore può essere chiamato a testimoniare sul fatto che la controparte si sia presentata in mediazione priva di difensore oppure con un dottore in giurisprudenza non ancora abilitato al patrocinio.