Euribor: la clausola del mutuo è valida se la banca è estranea

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Autore: Angelo Greco

07 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’Avvocato generale della Corte Ue analizza la validità dei tassi Euribor nei contratti di mutuo sottoscritti con istituti estranei alla manipolazione.

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La manipolazione del tasso Euribor non determina in automatico la nullità delle clausole nei contratti di mutuo, a patto che la banca erogatrice non abbia partecipato all’intesa illecita. Il principio generale che emerge dalle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che la responsabilità per le violazioni della concorrenza è sempre di natura personale. Se un istituto di credito non risulta coinvolto nell’accordo restrittivo accertato dalle autorità europee, il contratto che firma con il cliente resta valido. Il semplice rinvio a un parametro esterno, anche se oggetto di alterazione da parte di terzi, non rende nulla la clausola del tasso variabile se manca un legame diretto tra la banca e il cartello. Questa interpretazione tutela la stabilità dei rapporti contrattuali sottoscritti con soggetti estranei alle condotte illecite, pur lasciando al

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giudice nazionale il compito di valutare l’impatto della manipolazione sulla validità dell’atto secondo le norme interne.

Il principio della responsabilità personale nelle intese

Il diritto dell’Unione stabilisce che la responsabilità per le condotte che alterano il mercato ricade solo su chi partecipa attivamente all’infrazione. L’avvocato osserva che la nullità prevista dai trattati (art. 101, par. 2, Tfue) colpisce gli accordi che violano le regole di

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concorrenza (art. 101, par. 1, Tfue). Tale sanzione non può estendersi ai rapporti contrattuali che i soggetti estranei alla violazione concludono con i propri clienti. La logica giuridica impone che un contratto di mutuosia considerato autonomo rispetto all’intesa illecita se la banca che lo propone non ha alcun rapporto con la condotta illegittima. Ad esempio, se una banca locale inserisce in un mutuo ipotecario un tasso variabile collegato all’Euribor, ma non ha partecipato alle discussioni segrete per falsare il parametro, essa non può subire le conseguenze dell’invalidità previste per i membri del cartello. Il rinvio al parametro serve solo a determinare l’interesse dovuto e non costituisce di per sé un’adesione all’accordo illecito.
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Il ruolo della Commissione Ue nelle indagini sul cartello

La vicenda nasce dalle indagini della Commissione Ue che, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ha accertato l’esistenza di un’intesa tra alcune grandi banche. Questi istituti avevano operato tra il settembre 2005 e il maggio 2008 per falsare il corso normale dei componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro. La Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto la questione alla giustizia europea (causa C-60/25) proprio per chiarire se queste decisioni potessero travolgere anche i mutui dei singoli cittadini. La controversia riguardava un contratto di mutuo ipotecario tra un privato e una banca che non faceva parte del gruppo di istituti sanzionati da Bruxelles. Il giudice del rinvio voleva sapere se la manipolazione accertata a livello europeo rendesse nulla la clausola di determinazione degli interessi che rinviava proprio a quel parametro manipolato.

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La valutazione del giudice nazionale sulla validità della clausola

Nonostante l’assenza di una nullità automatica derivante dal diritto europeo, la constatazione della manipolazione accertata dalla Commissione Ue riveste un peso significativo. L’avvocato generale sottolinea che la giurisdizione nazionale non può trascurare questo elemento durante il procedimento. Sebbene la clausola non violi direttamente l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il magistrato interno deve esaminare se essa sia valida rispetto al diritto nazionale. Questo significa che il giudice italiano deve verificare se il rinvio a un parametro manipolato alteri l’equilibrio contrattuale o violi altre norme di protezione. Ecco alcuni aspetti che il giudice deve tenere in considerazione:

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  • l’impatto effettivo della manipolazione sulla determinazione del tasso di interesse applicato al mutuatario;

  • la conformità della clausola con le norme nazionali sulla trasparenza e sulla determinazione dell’oggetto del contratto;

  • l’eventuale violazione di norme interne che sanzionano l’utilizzo di indici di riferimento non corrispondenti al valore reale di mercato.

Gli effetti pratici per i titolari di mutui a tasso variabile

Per i cittadini che hanno sottoscritto un finanziamento, questa posizione chiarisce che la battaglia legale per ottenere la nullità della clausola è più complessa se la propria banca non è tra quelle sanzionate. Il contratto non cade automaticamente solo perché il parametro

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Euribor è stato oggetto di manipolazione in passato. La validità del rinvio al parametro resta solida se la banca ha agito in buona fede e non ha fatto parte dell’accordo restrittivo. Un esempio pratico aiuta a comprendere: un mutuatario che ha firmato un contratto con una banca di credito cooperativo estranea al cartello non può invocare le decisioni della Commissione Ue del 2013 per annullare il proprio tasso di interesse basandosi solo sul diritto europeo. Tuttavia, potrà comunque chiedere al giudice di verificare se, in base alle leggi italiane, quella clausola sia ancora equa e valida alla luce della manipolazione del mercato accertata a livello internazionale.

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