Truffe informatiche: il dipendente distratto rischia il licenziamento
La Cassazione conferma la legittimità del recesso per chi effettua pagamenti dopo un phishing senza svolgere i controlli minimi richiesti.
Il dipendente che cade vittima di una truffa informatica e dispone pagamenti non dovuti rischia il licenziamento per giusta causa. Questa è la regola generale che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il principio stabilisce che la qualifica di vittima di un attacco di phishing non esonera automaticamente il lavoratore dalle proprie responsabilità disciplinari. Il punto centrale dell’analisi non risiede nell’inganno subito, ma nella condotta negligente o imprudente del lavoratore che non ha saputo riconoscere segnali di allarme evidenti. La legge impone infatti un obbligo di
Indice
L’obbligo di diligenza e le responsabilità del lavoratore
La valutazione della colpevolezza del lavoratore ruota attorno al concetto di
La formazione non esclude la colpa per negligenza grave
Un aspetto molto dibattuto riguarda la responsabilità in assenza di specifici corsi di aggiornamento sulla sicurezza. La giurisprudenza ha però chiarito che la mancanza di una formazione anti-phishing specifica non giustifica il dipendente con mansioni qualificate. Chi ha il potere di autorizzare pagamenti deve adottare i canoni della normale diligenza professionale a prescindere dall’addestramento ricevuto. Il principio dell’incolpevole affidamento non trova spazio se il lavoratore omette controlli minimi, come la verifica dell’indirizzo e-mail del mittente. La condotta è ritenuta grave se espone l’azienda a una
Segnali di allarme e dovere di controllo preventivo
Le truffe informatiche, per quanto evolute, presentano spesso elementi di incoerenza che un occhio attento può rilevare. La Corte d’appello di Trieste (sent. 346/2025) ha elencato alcuni segnali che devono indurre il lavoratore a sospendere ogni operazione. L’errore non è scusabile se il dipendente ignora anomalie palesi, quali:
il cambio improvviso e non concordato delle coordinate bancarie o dell’Iban;
l’utilizzo di coordinate bancarie estere per fornitori nazionali;
uno stile linguistico della comunicazione incoerente con quello del presunto mittente;
un senso di urgenza ingiustificato finalizzato a spingere verso un’azione immediata;
la discrepanza tra il nome visualizzato e l’effettivo indirizzo e-mail di provenienza.
In questi casi, il dipendente ha il dovere di attivare le procedure interne di verifica o di contattare direttamente l’interessato. L’omessa segnalazione di un sospetto phishing ai superiori esclude la buona fede e aggrava la posizione disciplinare del lavoratore (C. App. L’Aquila sent. 286/2025).
Proporzionalità della sanzione e onere della prova
Non ogni errore informatico conduce automaticamente alla perdita del posto di lavoro. Il giudice deve sempre valutare la proporzionalità della sanzione rispetto al contesto in cui si è svolto il fatto. La Cassazione (ord. 3261/2026) ha precisato che fattori come lo stress lavorativo o carichi di lavoro eccessivi possono attenuare la responsabilità e portare a una revisione della sanzione. Tuttavia, rimane fermo il principio dell’onere della prova a carico del dipendente.
Se un’operazione illecita parte da un computer o da credenziali assegnate a un lavoratore, spetta a quest’ultimo dimostrare la propria estraneità (App. Milano sent. 1575/2017).
Il dipendente deve fornire prove che dimostrino l’uso abusivo dei suoi strumenti da parte di terzi o l’impossibilità tecnica di accorgersi dell’attacco. In assenza di tali elementi, l’azione resta imputabile alla sua condotta negligente.