Lavori straordinari: l'amministratore firma i contratti d'appalto

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Autore: Angelo Greco

08 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’amministratore di condominio può stipulare contratti e conferire incarichi per i lavori straordinari già approvati, vincolando tutti i proprietari.

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Quando l’assemblea di condominio decide di eseguire opere di manutenzione straordinaria, affida implicitamente all’amministratore il compito di tradurre quella volontà in atti giuridici concreti. La regola generale prevede che, una volta ottenuto il via libera per l’intervento, il professionista che gestisce lo stabile possa stipulare il contratto d’appalto e nominare i tecnici necessari, vincolando i singoli proprietari al pagamento. Questo potere di rappresentanza non richiede una seconda votazione per ogni dettaglio contrattuale, a meno che i condòmini non abbiano espresso una riserva specifica. Senza una delibera a monte, però, l’amministratore agisce a proprio rischio: in assenza di autorizzazione o ratifica, i condòmini non hanno alcun obbligo di contribuire alle spese sostenute per l’iniziativa autonoma del gestore.

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La delibera assembleare come base dell’obbligo di spesa

L’iniziativa contrattuale dell’amministratore per lavori di manutenzione straordinaria richiede sempre una base legale solida per essere opponibile ai singoli proprietari. Se l’amministratore dispone interventi edilizi o conferisce incarichi professionali senza la preventiva approvazione dell’assemblea, i condòmini non sono tenuti a pagare le quote relative. Questa regola protegge il patrimonio dei singoli da scelte arbitrarie. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente quando l’assemblea delibera l’opera. In questo caso, l’amministratore acquisisce il potere di stipulare i contratti necessari per realizzare quanto deciso (artt. 1130, 1131 n. 3 e 1135 n. 4, cod. civ.). La Corte di Cassazione ha chiarito che l’approvazione del lavoro straordinario abilita il gestore a firmare l’appalto e a nominare, ad esempio, un legale per l’assistenza nella stesura del contratto (Cass. sent. 31592/2025).

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Il potere di rappresentanza e l’autonomia del gestore

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato un orientamento storico che mira a rendere operativa la gestione condominiale. L’amministratore accorto agisce solitamente come attuatore delle scelte dell’assemblea e si astiene dal disporre opere straordinarie, salvo i casi di assoluta urgenza. Tuttavia, una volta che l’assemblea ha votato per l’esecuzione dei lavori, il potere di rappresentanza dell’amministratore non subisce limitazioni. Egli può negoziare le condizioni con l’impresa e con i professionisti coinvolti senza dover sottoporre ogni singola clausola al voto dei condòmini. È infatti irrealistico pensare che un’assemblea possa esaminare analiticamente ogni piega di un contratto d’appalto complesso. Il professionista agisce quindi con una certa autonomia operativa per garantire la realizzazione dell’opera (Cass. sent. 1640/1997).

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Quando l’assemblea può limitare la firma dell’amministratore

Esiste un unico caso in cui l’amministratore non può decidere in autonomia i dettagli del contratto: la riserva di approvazione. Se l’assemblea, nel momento in cui delibera i lavori, stabilisce espressamente di voler visionare e votare le singole clausole della stipulazione, l’amministratore perde la sua libertà negoziale. In assenza di tale riserva, egli può validamente pattuire anche condizioni onerose per il condominio, come gli interessi moratori superiori al tasso legale in caso di ritardo nei pagamenti all’impresa. In una vicenda specifica, i giudici hanno ritenuto vincolante per i condòmini una clausola sugli interessi pattuita dall’amministratore proprio perché l’assemblea non si era riservata il potere di decidere su quel punto specifico. La riserva assoluta dell’intervento dei condòmini riguarda infatti solo la decisione di compiere l’opera, non le modalità tecniche della sua contrattualizzazione.

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Responsabilità e tutele per i singoli condòmini

Il sistema delineato dalla Cassazione bilancia l’efficienza della gestione con la responsabilità del professionista. Se l’amministratore agisce al di fuori dei poteri conferiti dalla legge o dall’assemblea, il contratto stipulato non obbliga i condòmini e genera debiti solo in capo al gestore stesso. Per evitare contenziosi, è opportuno che:

  • l’amministratore utilizzi sempre la delibera come bussola per la sua attività;

  • i condòmini specifichino nella delibera eventuali limiti ai compensi professionali;

  • l’incarico per l’assistenza legale o tecnica sia strettamente correlato all’opera approvata;

  • l’urgenza sia documentata qualora si agisca senza il consenso preventivo degli inquilini.

La decisione dell’assemblea di intervenire sulle parti comuni dell’edificio configura quindi il potere del gestore di concludere i relativi negozi giuridici, assumendosi la responsabilità per l’eventuale cattivo esercizio di tale funzione.

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