Maternità: niente sussidio di disoccupazione se mancano le dimissioni convalidate

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Angelo Greco

10 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Senza il visto dell’Ispettorato le dimissioni della madre sono inefficaci. L’Inps non paga la Naspi se il rapporto di lavoro risulta ancora attivo.

Annuncio pubblicitario

La lavoratrice madre che decide di lasciare il proprio impiego durante il periodo di maternità deve seguire un iter burocratico rigido per evitare la perdita di tutele economiche fondamentali. Una recente decisione della Corte di cassazione (ord. 6979/2026) chiarisce una regola generale che non ammette eccezioni: le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino sono del tutto inefficaci se non ricevono la convalida da parte dell’Ispettorato del lavoro. Questa mancanza non si limita a un vizio formale temporaneo, ma impedisce la chiusura del rapporto giuridico. Di conseguenza, poiché il contratto di lavoro resta tecnicamente attivo, la donna non può accedere alla

Annuncio pubblicitario
Naspi, il sussidio di disoccupazione che spetta solo in caso di perdita involontaria dell’occupazione. Il trascorrere del tempo non sana l’assenza del visto ministeriale, lasciando la lavoratrice in un limbo giuridico che blocca l’erogazione delle indennità previdenziali.

L’inefficacia delle dimissioni senza il visto ministeriale

Il legislatore ha previsto una protezione speciale per le donne lavoratrici in un arco temporale definito

Annuncio pubblicitario
periodo protetto, che inizia con la gravidanza e prosegue fino al compimento del primo anno di età del figlio (d.lgs. 151/01). Durante questa fase, ogni atto che porta alla fine del rapporto di lavoro su iniziativa della dipendente deve passare al vaglio degli ispettori del Ministero del Lavoro. Secondo la Suprema Corte (ord. 6979/2026), se manca questa verifica sulla genuinità della volontà della donna, le dimissioni sono colpite da una inefficacia radicale. Ciò significa che, per l’ordinamento, l’atto di recesso non è mai esistito e non ha prodotto alcun effetto giuridico. Il rapporto di lavoro si considera dunque persistente a tutti gli effetti di legge, anche se la donna ha smesso di frequentare il posto di lavoro o crede di aver concluso la propria esperienza professionale.
Annuncio pubblicitario

Il requisito della disoccupazione involontaria per la Naspi

Per ottenere l’assegno di disoccupazione, il richiedente deve dimostrare di trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria (d.lgs. 22/15). Questa condizione presuppone che il contratto di lavoro sia terminato in modo certo e definitivo. Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, l’Inps ha correttamente negato il sussidio poiché, in assenza della convalida delle dimissioni (art. 55 d.lgs. 151/01), il legame tra azienda e dipendente risultava ancora in vigore. La legge istitutiva della Naspi (artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 22/15) non permette l’erogazione di fondi a chi è ancora formalmente occupato. Per esempio, se una dipendente decide di lasciare l’ufficio quando il figlio ha sei mesi, ma non si reca presso gli uffici del Ministero per confermare la propria scelta, il suo contratto rimane giuridicamente in piedi; l’ente previdenziale non può quindi considerare quel rapporto come interrotto.

Annuncio pubblicitario

Il passare del tempo non sana la mancanza della convalida

Un errore comune, commesso in passato anche da alcuni giudici di merito, è pensare che l’inefficacia delle dimissioni termini con la fine del periodo protetto. La Cassazione (ord. 6979/2026) ha invece stabilito che il semplice decorso dei mesi non può sanare un vizio genetico della volontà. Se la firma sulle dimissioni non è stata convalidata quando la legge lo imponeva, quell’atto resta nullo anche quando il bambino supera l’anno di età. Non esiste una trasformazione automatica delle dimissioni inefficaci in dimissioni valide per il solo fatto che la protezione speciale sia scaduta. Il rapporto di lavoro continua quindi a esistere senza soluzione di continuità, impedendo alla lavoratrice di presentare una domanda di disoccupazione valida, poiché mancherebbe sempre il presupposto della cessazione del rapporto.

Annuncio pubblicitario

La tutela della lavoratrice contro possibili abusi datoriali

La ragione profonda di questa severità normativa risiede nella necessità di garantire che la scelta di dimettersi sia libera e spontanea. Durante la maternità, la donna è esposta a pressioni o condizionamenti che potrebbero viziare la sua decisione. La funzione antiabusiva della norma (art. 37 Cost.) serve a impedire che il datore di lavoro possa indurre la dipendente ad abbandonare il posto. Se si permettesse che il tempo sani la mancanza della convalida, tale protezione perderebbe valore. I controlli degli ispettori sono dunque obbligatori perché mirano a verificare che la formazione della volontà non sia stata alterata da fattori esterni. Per rispettare questa finalità, la procedura deve seguire questi passaggi:

  • presentazione delle dimissioni da parte della lavoratrice;

  • convocazione presso l’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro;

  • colloquio volto a confermare la libera scelta della dipendente;

  • rilascio del provvedimento di convalida che rende efficace il recesso.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui