Maternità: niente sussidio di disoccupazione se mancano le dimissioni convalidate
Senza il visto dell’Ispettorato le dimissioni della madre sono inefficaci. L’Inps non paga la Naspi se il rapporto di lavoro risulta ancora attivo.
La lavoratrice madre che decide di lasciare il proprio impiego durante il periodo di maternità deve seguire un iter burocratico rigido per evitare la perdita di tutele economiche fondamentali. Una recente decisione della Corte di cassazione (ord. 6979/2026) chiarisce una regola generale che non ammette eccezioni: le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino sono del tutto inefficaci se non ricevono la convalida da parte dell’Ispettorato del lavoro. Questa mancanza non si limita a un vizio formale temporaneo, ma impedisce la chiusura del rapporto giuridico. Di conseguenza, poiché il contratto di lavoro resta tecnicamente attivo, la donna non può accedere alla
Indice
L’inefficacia delle dimissioni senza il visto ministeriale
Il legislatore ha previsto una protezione speciale per le donne lavoratrici in un arco temporale definito
Il requisito della disoccupazione involontaria per la Naspi
Per ottenere l’assegno di disoccupazione, il richiedente deve dimostrare di trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria (d.lgs. 22/15). Questa condizione presuppone che il contratto di lavoro sia terminato in modo certo e definitivo. Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, l’Inps ha correttamente negato il sussidio poiché, in assenza della convalida delle dimissioni (art. 55 d.lgs. 151/01), il legame tra azienda e dipendente risultava ancora in vigore. La legge istitutiva della Naspi (artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 22/15) non permette l’erogazione di fondi a chi è ancora formalmente occupato. Per esempio, se una dipendente decide di lasciare l’ufficio quando il figlio ha sei mesi, ma non si reca presso gli uffici del Ministero per confermare la propria scelta, il suo contratto rimane giuridicamente in piedi; l’ente previdenziale non può quindi considerare quel rapporto come interrotto.
Il passare del tempo non sana la mancanza della convalida
Un errore comune, commesso in passato anche da alcuni giudici di merito, è pensare che l’inefficacia delle dimissioni termini con la fine del periodo protetto. La Cassazione (ord. 6979/2026) ha invece stabilito che il semplice decorso dei mesi non può sanare un vizio genetico della volontà. Se la firma sulle dimissioni non è stata convalidata quando la legge lo imponeva, quell’atto resta nullo anche quando il bambino supera l’anno di età. Non esiste una trasformazione automatica delle dimissioni inefficaci in dimissioni valide per il solo fatto che la protezione speciale sia scaduta. Il rapporto di lavoro continua quindi a esistere senza soluzione di continuità, impedendo alla lavoratrice di presentare una domanda di disoccupazione valida, poiché mancherebbe sempre il presupposto della cessazione del rapporto.
La tutela della lavoratrice contro possibili abusi datoriali
La ragione profonda di questa severità normativa risiede nella necessità di garantire che la scelta di dimettersi sia libera e spontanea. Durante la maternità, la donna è esposta a pressioni o condizionamenti che potrebbero viziare la sua decisione. La funzione antiabusiva della norma (art. 37 Cost.) serve a impedire che il datore di lavoro possa indurre la dipendente ad abbandonare il posto. Se si permettesse che il tempo sani la mancanza della convalida, tale protezione perderebbe valore. I controlli degli ispettori sono dunque obbligatori perché mirano a verificare che la formazione della volontà non sia stata alterata da fattori esterni. Per rispettare questa finalità, la procedura deve seguire questi passaggi:
presentazione delle dimissioni da parte della lavoratrice;
convocazione presso l’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro;
colloquio volto a confermare la libera scelta della dipendente;
rilascio del provvedimento di convalida che rende efficace il recesso.