Risarcimento danni al minore: il genitore agisce senza il giudice

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Autore: Paolo Florio

10 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il genitore può richiedere il risarcimento per il figlio minore senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare poiché l’atto è di ordinaria amministrazione.

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La tutela dei diritti dei figli minori passa spesso attraverso le aule di giustizia, ma i genitori non sempre necessitano del via libera preventivo di un magistrato per agire. Una recente sentenza del Tribunale di Salerno ha stabilito un principio che semplifica la gestione legale per le famiglie: per chiedere il risarcimento del danno subito dal figlio, il genitore può procedere in autonomia. Questa facoltà rientra infatti tra gli atti di ordinaria amministrazione, poiché la finalità dell’azione è la ricostituzione del patrimonio del minore e non la sua riduzione. La distinzione tra ciò che richiede l’intervento del Giudice Tutelare e ciò che i genitori decidono liberamente si basa sull’effetto economico dell’operazione. Se l’atto serve a conservare o migliorare i beni del ragazzo, la burocrazia si snellisce e permette una difesa legale più rapida dei diritti dei più piccoli. L’autorizzazione resta obbligatoria solo per le scelte che mettono a rischio la stabilità finanziaria del figlio.

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La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione

Il codice civile stabilisce una gerarchia precisa per le azioni compiute in nome dei figli (art. 320, cod. civ.). La legge richiede l’intervento del Giudice Tutelare esclusivamente per gli atti di straordinaria amministrazione. Si tratta di tutte quelle operazioni che possono arrecare un pregiudizio economico o una diminuzione del patrimonio del ragazzo. Al contrario, gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli diretti al miglioramento o alla conservazione dei beni che già appartengono al soggetto incapace. Il Tribunale di Salerno (sentenza 1145/2026) ha ribadito che questa distinzione rappresenta il criterio discriminatorio generale. Se un’azione legale non mette a rischio i risparmi del minore ma punta a proteggerli, i genitori hanno il potere di firma senza dover attendere i tempi di un decreto del tribunale. Il controllo del giudice è dunque un filtro che scatta solo per le manovre economiche potenzialmente pericolose.

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Perché la richiesta di risarcimento è un atto ordinario

La domanda per ottenere il ristoro di un danno subito dal figlio rappresenta un caso di gestione ordinaria. Quando un ragazzo subisce una lesione, il suo patrimonio personale subisce un’offesa dal punto di vista economico o biologico. La richiesta di risarcimento del danno punta esclusivamente alla reintegrazione del patrimonio leso dall’atto dannoso. Non si tratta di un’operazione speculativa o rischiosa che potrebbe impoverire il minore, ma di un atto conservativo necessario per ristabilire l’equilibrio precedente all’evento negativo. Per questo motivo, il genitore che avvia una causa per conto del figlio per ottenere una somma di denaro non deve chiedere il permesso preventivo al magistrato tutelare. L’azione legale è considerata intrinsecamente vantaggiosa per il minore, poiché mira a recuperare risorse che gli spettano di diritto.

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Cittadinanza e difesa in tribunale come atti vantaggiosi

Esistono altre situazioni concrete in cui il potere dei genitori non necessita di filtri giudiziari. Una di queste riguarda la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, che si configura come un’azione dichiarativa. Questa procedura è considerata un atto vantaggioso che non comporta rischi di perdita patrimoniale. Allo stesso modo, l’assunzione di una posizione difensiva in un processo è vista come un atto di ordinaria amministrazione. Un esempio si ha quando un minore viene citato in giudizio per l’esecuzione specifica di un obbligo di concludere un contratto (art. 2932, cod. civ.). In questo caso, la proposizione di un

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atto di appello da parte del genitore per contrastare una sentenza sfavorevole è legittima senza autorizzazione. Resistere all’azione avversaria serve infatti a conservare i diritti del figlio e a proteggerli da una possibile diminuzione dovuta alle pretese di terzi.

La competenza speciale per il rilascio del passaporto

Un capitolo differente riguarda i documenti validi per l’espatrio, dove le regole si fanno più rigide. Nonostante la semplificazione per le cause di risarcimento, la competenza del Giudice Tutelare rimane ferma per quanto riguarda l’autorizzazione al rilascio del passaporto. In questo settore specifico non si applicano le regole generali del codice civile, ma si segue una legge speciale. Per quanto riguarda l’impugnazione di tali provvedimenti, la suddivisione è la seguente:

  • il reclamo contro i decreti tutelari spetta al tribunale ordinario se riguarda le materie codicistiche (art. 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394, 395, cod. civ.);

  • il reclamo spetta al Tribunale per i Minorenni in tutti gli altri casi (art. 45, disp. att. cod. civ.);

  • la competenza sulla questione del passaporto è devoluta alla giustizia minorile poiché deriva da una legge speciale e non dalle norme del codice;

  • l’istanza per i documenti validi per l’espatrio deve quindi sempre passare dal vaglio del magistrato competente per territorio.

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