Società di comodo: il rischio accertamenti resta alto nel 2024

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Paolo Florio

27 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.
La riforma delle società di comodo dimezza alcuni coefficienti ma ignora i beni strumentali, lasciando imprese e immobiliari esposte al fisco.
Annuncio pubblicitario

Il sistema fiscale italiano continua a guardare con sospetto le società che non generano un livello minimo di ricavi rispetto al patrimonio posseduto. Nonostante l’entrata in vigore della mini riforma del 2024 (d.lgs. 192/2024), il rischio di finire sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate rimane elevato per moltissime imprese. La nuova norma ha確かに (certamente) ridotto le percentuali applicabili a immobili e titoli, ma ha lasciato invariati i parametri per impianti e macchinari. Questo crea un paradosso: società pienamente operative, che lavorano quotidianamente, rischiano di essere etichettate come

Annuncio pubblicitario
società di comodo (ovvero entità nate solo per gestire patrimoni personali dei soci) semplicemente perché i loro macchinari hanno un valore storico elevato rispetto al fatturato prodotto. La regola generale che ne deriva è che il superamento del test di operatività non è più una certezza, obbligando molti contribuenti a una rischiosa “auto-disapplicazione” della norma in dichiarazione dei redditi.

Le novità sui coefficienti per immobili e attività finanziarie

La riforma contenuta nel decreto legislativo sulle imposte sui redditi (d.lgs. 192/2024) è intervenuta con l’obiettivo di colpire esclusivamente le società di mero godimento. Per farlo, ha dimezzato le percentuali del test di operatività per diverse categorie di asset, con effetti già dall’esercizio 2024 (Modello Redditi 2025). Nello specifico, i coefficienti riguardanti i

Annuncio pubblicitario
fabbricati, le partecipazioni, i titoli e i crediti di finanziamento sono stati ridotti. Per i titoli e i crediti finanziari, ad esempio, la percentuale è scesa dal 2% all’1%. Questa modifica aiuta le holding o le società che detengono liquidità e finanziamenti, i quali spesso non generano proventi immediati. Tuttavia, rimane un’incertezza interpretativa sui finanziamenti infruttiferi: sebbene la giurisprudenza (Cassazione 12218/2023) e la dottrina (Assonime, circolare 17/2013) sostengano che questi non debbano generare ricavi minimi, l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora confermato ufficialmente tale lettura, lasciando i contribuenti in una zona d’ombra.
Annuncio pubblicitario

Il nodo dei fabbricati sfitti e le scelte di economicità

Per le società immobiliari, la riduzione dei coefficienti ha permesso a molte realtà di uscire dalla morsa della presunzione di non operatività. Resta però irrisolto il problema degli immobili sfitti. Se un fabbricato non viene locato perché il mercato non offre canoni ritenuti remunerativi, la società rischia comunque di essere considerata “di comodo”. Il fisco e la giurisprudenza seguono un orientamento molto rigido: la mancata locazione viene spesso vista come una scelta della società e non come una “causa oggettiva” esterna (Cassazione 16600/2024). In pratica, se l’azienda decide di non affittare a prezzi stracciati per non svendere il valore del bene, questa valutazione economica non basta a giustificare il mancato raggiungimento dei ricavi minimi. Poiché non è più possibile inviare gli

Annuncio pubblicitario
interpelli probatori per ottenere un parere preventivo, le imprese devono decidere autonomamente se disapplicare la norma, esponendosi però al rischio di verifiche successive.

L’anomalia del coefficiente al 15% per impianti e macchinari

Il punto più critico della normativa riguarda le piccole società artigianali o commerciali con meno di 10 dipendenti. Per queste realtà, il legislatore ha mantenuto un coefficiente del 15% su impianti, macchinari e attrezzature. Si tratta di una percentuale ritenuta anacronistica, specialmente quando riferita al costo storico di beni già ammortizzati ma ancora presenti in bilancio. Il rischio è che i ricavi minimi richiesti dalla legge siano sproporzionati rispetto alla realtà produttiva. Un esempio chiarisce il meccanismo distorsivo:

Annuncio pubblicitario

  • una società che lavora materie prime fornite dal cliente (conto lavorazione) incassa solo il valore del servizio;

  • questa impresa fatica a raggiungere il 15% del valore dei suoi macchinari;

  • una società identica che però acquista la materia prima e rivende il prodotto finito supera il test facilmente, perché il suo fatturato include anche il costo dei materiali;

  • entrambe hanno lo stesso margine di guadagno, ma la prima rischia l’accertamento come società di comodo, mentre la seconda no.

Verso una necessaria riscrittura della disciplina fiscale

L’attuale assetto normativo tradisce in parte lo spirito della legge delega (l. 111/2023), che chiedeva una revisione profonda per isolare solo le società di facciata. Invece, mantenendo intatta la struttura del test e alcuni coefficienti fuori mercato, si continuano a penalizzare le imprese operative che hanno investito in beni strumentali. La mancata modifica della percentuale sul 15% costringe i consulenti e gli imprenditori a una gestione complessa della dichiarazione dei redditi. Per risolvere l’impasse, sarebbe necessario un intervento governativo che dimezzi anche le aliquote per i beni mobili o che riscriva interamente i criteri di calcolo dei proventi minimi. Senza una riforma che tenga conto della reale capacità di generare reddito dei macchinari, molte piccole imprese resteranno intrappolate in una presunzione di evasione difficile da smentire senza affrontare lunghi e costosi contenziosi.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui