Società di comodo: chi rischia ancora dopo la riforma del 2024

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Autore: Paolo Florio

18 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

La riforma fiscale del 2024 ha ridotto alcuni coefficienti, ma lascia scoperti casi frequenti e concreti

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Ogni anno, migliaia di imprese italiane si trovano davanti a un problema che non dipende dalla loro volontà: superare un test fiscale che, se fallito, le classifica come società di comodo. Essere etichettati in questo modo ha conseguenze pesanti: si paga un’imposta minima anche se non si guadagna abbastanza, si perdono le perdite fiscali pregresse e si finisce nel mirino del Fisco. Nel 2024, il legislatore è intervenuto con il Dlgs 192/2024 per correggere alcune storture di questo sistema. Ma la correzione è parziale. Società di comodo: chi rischia ancora dopo la riforma del 2024

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è la domanda che si pongono oggi molte imprese, in particolare quelle che gestiscono immobili sfitti e le piccole realtà artigianali o commerciali con macchinari vecchi e già ammortizzati.

Il problema non è teorico. Sono imprese che lavorano, producono, pagano dipendenti e fornitori. Eppure, per come è costruito il test di operatività, risultano “non operative” agli occhi del Fisco. Devono quindi scegliere se accettare le conseguenze fiscali oppure “auto-disapplicare” la norma in dichiarazione dei redditi, esponendosi così al rischio di un accertamento.

Cos’è una società di comodo e come funziona il test di operatività?

Il concetto di

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società di comodo nasce per colpire le imprese costituite non per svolgere un’attività economica reale, ma per intestare beni — tipicamente immobili, partecipazioni o altri asset — a vantaggio dei soci, evitando tassazioni più gravose che scatterebbero in capo alle persone fisiche. La legge (art. 30, L. 724/1994) presume che una società sia “di comodo” se i suoi ricavi effettivi sono inferiori a una soglia minima calcolata applicando determinati coefficienti percentuali al valore dei beni che possiede.

Questo meccanismo prende il nome di test di operatività. In pratica, si prende il valore di ciascuna categoria di beni iscritti in bilancio, lo si moltiplica per un coefficiente stabilito dalla legge e si ottiene un ricavo minimo presunto. Se i ricavi reali della società sono inferiori a questa soglia, la società è considerata di comodo.

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Le conseguenze sono rilevanti:

Il Dlgs 192/2024 ha modificato alcuni di questi coefficienti, ma non tutti. E proprio nelle parti non toccate dalla riforma si annidano i problemi più seri.

Cosa ha cambiato il Dlgs 192/2024 e cosa è rimasto invariato?

Il decreto legislativo 192/2024, attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023, è intervenuto sul regime delle società di comodo riducendo della metà i coefficienti applicabili ad alcune categorie di beni. In particolare, le percentuali sono state abbassate per:

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Queste riduzioni hanno già prodotto effetti concreti a partire dall’esercizio 2024, quindi nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 (Mod. Redditi 2025).

Quello che invece non è cambiato è il coefficiente del 15% applicato alle “altre immobilizzazioni materiali”, cioè impianti, macchinari e attrezzature. È proprio qui che si concentra la maggiore anomalia del sistema attuale.

La legge delega n. 111/2023 aveva previsto una revisione complessiva del regime, finalizzata a intercettare “tutte e soltanto le società di mero godimento”. L’obiettivo dichiarato era rendere il test più preciso, evitando di colpire imprese che svolgono attività reale. Questo obiettivo è stato raggiunto solo in parte: la struttura della norma è rimasta invariata, e i coefficienti non modificati continuano a produrre risultati distorti.

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Qual è il problema per le società con immobili sfitti?

La riduzione dei coefficienti sugli immobili ha permesso a molte società di gestione immobiliare di uscire dal perimetro delle società di comodo. Se una società percepisce canoni di locazione, anche non particolarmente elevati, ora è più facile superare il test. Questo è un risultato positivo.

Rimane però irrisolto il caso delle società con fabbricati sfitti: immobili che restano vuoti non perché la società li metta a disposizione dei soci, ma perché non ci sono inquilini disposti a pagarli al canone che la società ritiene accettabile dal punto di vista economico.

Queste società si trovano in una posizione paradossale. Non usufruiscono dei beni a titolo personale, non vi abitano i soci, non c’è nessun vantaggio “privato” nel senso classico del termine. Eppure il test le classifica come di comodo, perché i ricavi da locazione sono pari a zero e la soglia minima — calcolata sul valore degli immobili — non viene superata.

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Per uscire da questa situazione, la società dovrebbe ottenere la disapplicazione della norma. In passato era possibile presentare un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, chiedendo formalmente di essere esonerate dal regime. Ma dal 2024 questa procedura non è più attivabile per le società di comodo (è stata eliminata dal Dlgs 192/2024 stesso, che ha soppresso gli interpelli disapplicativi in questa materia). Resta solo la possibilità di auto-disapplicare la norma direttamente in dichiarazione dei redditi, assumendosi però il rischio di un accertamento.

Il problema è che Fisco e giurisprudenza hanno un orientamento molto rigido su questo punto. Per ottenere la disapplicazione occorre dimostrare l’esistenza di cause “oggettive” che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi. Ma quando la mancata locazione dipende da una scelta della società — anche se motivata da ragioni economiche legittime, come il rifiuto di affittare a prezzi troppo bassi — i giudici tendono a escludere l’esistenza di cause oggettive.

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La Cassazione, con la sentenza 16600/2024, ha confermato questo orientamento: la valutazione di economicità della società non costituisce di per sé una causa oggettiva di disapplicazione. In pratica, se la società decide di non affittare perché i canoni di mercato sono troppo bassi, il Fisco può comunque contestarla come società di comodo.

Qual è il problema per le piccole imprese con macchinari vecchi?

Questo è forse il caso più illogico dell’intero sistema, e merita una spiegazione dettagliata.

Il coefficiente del 15% si applica al costo storico degli impianti, macchinari e attrezzature. Il “costo storico” è il prezzo a cui il bene è stato acquistato originariamente, indipendentemente dal fatto che nel frattempo si sia deprezzato, sia stato ammortizzato contabilmente, o abbia addirittura un valore di mercato prossimo allo zero.

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Un esempio pratico chiarisce il problema. Una piccola società artigianale acquista un macchinario per 500.000 euro. Dopo dieci anni, il macchinario è completamente ammortizzato: vale pochissimo sul mercato, ma in bilancio risulta ancora con il suo costo storico di 500.000 euro. Applicando il coefficiente del 15%, la soglia minima di ricavi è 75.000 euro l’anno solo per questo bene. Se la società non raggiunge quella soglia, è di comodo — anche se il macchinario lavora a pieno regime e l’attività è assolutamente reale.

La situazione diventa ancora più assurda se si considera il tipo di lavorazione svolta. L’articolo evidenzia due schemi operativi che, a parità di risultato economico effettivo, producono esiti opposti nel test:

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Nel primo schema, la società riceve materiale dal cliente, lo lavora e restituisce il prodotto finito. I ricavi corrispondono solo al valore del servizio di lavorazione, che spesso non raggiunge il 15% del costo storico delle macchine.

Nel secondo schema, la società acquista la materia prima dal cliente, la lavora e rivende il prodotto finito. I ricavi incorporano anche il valore del materiale, quindi sono più alti. La stessa attività, lo stesso margine operativo, ma i ricavi superano la soglia.

Due imprese identiche per struttura, capacità produttiva e redditività reale: una passa il test, l’altra no. Non perché una sia più “operativa” dell’altra, ma solo per come è strutturato il contratto commerciale con il cliente.

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Questo tipo di distorsione è esattamente quello che la legge delega n. 111/2023 avrebbe dovuto eliminare. Ma il Dlgs 192/2024 non ha toccato il coefficiente del 15%, lasciando invariata l’anomalia.

Cosa succede se la società “auto-disapplica” la norma?

Quando una società non supera il test di operatività ma ritiene di non essere di comodo, può scegliere di non applicare il regime fiscale penalizzante direttamente in dichiarazione dei redditi. Questa operazione si chiama auto-disapplicazione: la società stessa, sotto la propria responsabilità, decide di non assoggettarsi alle norme sulle società di comodo.

Questa scelta, però, non è priva di rischi. Il Fisco può non condividerla e avviare un

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accertamento, contestando la disapplicazione. In quel caso, la società dovrà dimostrare l’esistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dal regime.

Prima del Dlgs 192/2024, le società potevano “testare” preventivamente la propria posizione presentando un interpello all’Agenzia delle Entrate. La risposta positiva dell’Agenzia garantiva l’esonero dal regime senza rischi. Ora questa strada è chiusa, almeno in forma preventiva. Le società che auto-disapplicano lo fanno in un regime di maggiore incertezza, sapendo che potrebbero essere contestate successivamente.

La tesi sui crediti infruttiferi: un’incertezza che pesa

Un altro punto critico riguarda i finanziamenti infruttiferi

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, cioè i crediti iscritti in bilancio per prestiti concessi senza interessi (ad esempio, finanziamenti soci che non prevedono remunerazione).

Il problema è questo: il test di operatività prevede che anche i crediti finanziari siano inclusi nel calcolo. Se una società ha in bilancio un credito infruttifero da un milione di euro, deve applicare il coefficiente dell’1% (ridotto dal 2% dalla riforma) e ottenere almeno 10.000 euro di proventi da quella fonte. Ma un credito infruttifero non genera alcun provento per definizione. La soglia non può essere superata.

Secondo la dottrina — in particolare Assonime, con la circolare 17/2013 — e secondo la giurisprudenza (Cassazione 12218/2023), i finanziamenti infruttiferi dovrebbero essere esclusi dal test dei ricavi minimi, proprio perché non possono generare redditi. Questa interpretazione è ragionevole e ben argomentata. Il problema è che l’Agenzia delle Entrate non ha mai confermato ufficialmente questa posizione. Chi si basa su questa tesi lo fa a proprio rischio, senza la certezza che il Fisco la condivida in caso di controllo.

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Cosa dovrebbe fare il legislatore?

Le distorsioni descritte non sono casi limite o situazioni eccezionali. Riguardano categorie ampie di imprese: gestori immobiliari con immobili sfitti, piccole società artigianali, imprese di lavorazione per conto terzi. Il denominatore comune è che si tratta di soggetti che svolgono attività reale, ma che per ragioni strutturali non riescono a superare un test costruito su parametri non aggiornati.

La legge delega n. 111/2023 aveva indicato la direzione giusta: riscrivere il regime delle società di comodo per intercettare davvero solo quelle “di mero godimento”. Questo obiettivo è stato mancato.

Le misure correttive necessarie sono due. La prima è abbassare significativamente — idealmente dimezzare, come è stato fatto per gli immobili — il coefficiente del 15% applicato agli impianti, macchinari e attrezzature. La seconda, più ambiziosa, è una riscrittura completa della norma che tenga conto del valore attuale dei beni e non del loro costo storico, eliminando alla radice le distorsioni legate all’ammortamento.

Senza questi interventi, migliaia di imprese continueranno ogni anno a trovarsi di fronte alla stessa scelta scomoda: pagare un’imposta su un reddito che non hanno prodotto, oppure auto-disapplicare la norma e aspettare di vedere se il Fisco busserà alla porta.

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