Software usato: puoi rivenderlo, ma devi cancellare la tua copia

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Autore: Angelo Greco

14 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Corte di giustizia europea lo ha stabilito: il software acquistato con licenza può essere rivenduto come un libro o un cd usato.

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Chi acquista un programma per computer con regolare licenza può rivenderlo, esattamente come farebbe con un libro, un cd o un dvd. Non importa che il software sia stato scaricato da internet anziché acquistato su supporto fisico: il principio è lo stesso. Una volta che il titolare del diritto d’autore ha venduto quella copia e concesso il diritto di utilizzo senza limiti di durata, ha esaurito il proprio diritto su di essa. Non può impedirne la rivendita. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza C-128/11 del 3 luglio 2012

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, interpretando la Direttiva UE 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per computer. È una regola che ha cambiato il mercato del software usato e che ancora oggi molti utenti e molte aziende ignorano, convinti che le clausole contrattuali delle licenze possano vietare qualsiasi forma di rivendita. Non possono. Quelle clausole, nella misura in cui limitano il diritto dell’acquirente di cedere ad altri la propria licenza, sono incompatibili con il diritto europeo. C’è però una condizione precisa da rispettare: chi vende il software usato deve cancellare la propria copia. Senza questa operazione, la rivendita diventa una duplicazione illecita.

La vicenda che ha cambiato le regole: Oracle contro UsedSoft

La sentenza europea nasce da una controversia concreta tra due aziende con interessi opposti.

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Oracle è una società che sviluppa e vende programmi per computer tramite download dal proprio sito, facendo sottoscrivere ai clienti una licenza di utilizzo. UsedSoft è una società specializzata nell’acquisto e nella rivendita di licenze software “usate”: comprava licenze da clienti di Oracle e le rivendeva ad altri utenti, che poi si collegavano al sito di Oracle per scaricare il programma.

Oracle aveva contestato questa pratica, sostenendo che la licenza di utilizzo non potesse essere ceduta a terzi. La questione era arrivata fino alla Cassazione tedesca, che aveva rinviato il caso alla Corte di giustizia europea chiedendo chiarimenti sull’interpretazione della direttiva comunitaria. Il nodo era preciso: il titolare del diritto d’autore su un software può impedire la rivendita di una copia che ha lui stesso messo in commercio? La risposta della Corte è stata no.

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Il principio dell’esaurimento del diritto: come funziona

La regola su cui si fonda la sentenza si chiama principio di esaurimento del diritto di distribuzione, ed è un principio consolidato nel diritto d’autore europeo che si applica tradizionalmente ai beni fisici — libri, dischi, film su supporto ottico.

Il meccanismo è questo: quando il titolare del diritto d’autore vende una copia di un’opera, esaurisce il proprio diritto di distribuzione su quella specifica copia. Conserva tutti gli altri diritti — quello di riproduzione, di modifica, di distribuzione di nuove copie — ma non può più controllare la circolazione di quella copia che ha già venduto. Il compratore è libero di rivenderla, regalarla, prestarla.

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La Corte di giustizia ha esteso questo principio al software distribuito tramite download, superando l’argomento secondo cui il download non produce un oggetto fisico e quindi non sarebbe soggetto alle stesse regole. Secondo la Corte, ciò che conta non è il supporto — fisico o digitale — ma la sostanza dell’operazione: se il titolare ha venduto il diritto di utilizzo senza limiti di durata, ha di fatto alienato quella copia, e il principio di esaurimento si applica.

Non contano le clausole contrattuali che vietano la rivendita: quelle clausole, nella misura in cui pretendono di impedire all’acquirente di cedere la propria licenza a un terzo, sono incompatibili con il diritto europeo e non producono effetti.

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La condizione indispensabile: cancellare la propria copia

La libertà di rivendita non è incondizionata. La Corte ha chiarito che chi vende il proprio software usato deve cancellare la copia installata sul proprio computer prima o contestualmente alla vendita. Non può tenerla e vendere la licenza: in quel caso avrebbe due copie operative dello stesso programma — quella sul proprio dispositivo e quella del nuovo acquirente — e ne avrebbe pagata una sola.

Il principio è lo stesso che vale per i beni fisici: se vendo il mio libro, non ne ho più una copia. Se vendo il mio cd, lo consegno all’acquirente. Il software funziona allo stesso modo, con la differenza che la “consegna” non avviene fisicamente ma attraverso la cancellazione della propria copia e il trasferimento della licenza.

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Se il venditore non cancella la propria copia, si verifica una moltiplicazione illecita delle copie: il programma viene usato da due persone ma è stato pagato una sola volta. Questo è un comportamento che il diritto d’autore non consente, indipendentemente dalla sentenza europea sulla rivendita.

Consegue da ciò che il software non può mai essere venduto a più acquirenti contemporaneamente: la licenza è unica, segue la singola copia, e può passare di mano solo integralmente. Non si può vendere “metà licenza” o concedere a terzi l’uso parziale del programma mantenendone un utilizzo proprio.

I diritti del compratore di software usato

Chi acquista una licenza di seconda mano ha gli stessi diritti del compratore originale, nei limiti della licenza trasferita. In particolare, ha diritto di scaricare il programma dal sito del produttore — come aveva fatto UsedSoft con i clienti di Oracle — e ha diritto agli aggiornamenti e alla manutenzione del software nei termini previsti dalla licenza originale.

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Il produttore del software non può discriminare tra acquirenti originali e acquirenti di licenze usate nel fornire questi servizi. Se la licenza originale prevedeva aggiornamenti gratuiti per un certo periodo, quel diritto si trasferisce all’acquirente della licenza usata insieme alla licenza stessa.

Cosa cambia nella pratica: clausole contrattuali e mercato del software usato

Le conseguenze pratiche della sentenza sono rilevanti per chiunque acquisti o venda software, sia come privato che come azienda.

Le clausole contrattuali che vietano la rivendita della licenza — che ancora oggi compaiono nei termini di servizio di molti produttori — non sono opponibili all’acquirente nella misura in cui pretendono di impedire la cessione a terzi di una licenza a tempo indeterminato già pagata. Il produttore può inserire quella clausola nel contratto, ma non può farla rispettare in modo coercitivo nei confronti di chi vuole rivendere la propria licenza legittimamente acquistata.

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Per le aziende, questo apre la possibilità concreta di acquistare licenze software usate a prezzi inferiori rispetto al mercato del nuovo, con piena legittimità giuridica. Un’azienda che acquista cento licenze usate di un programma gestionale, purché verifichi che le licenze siano state trasferite correttamente e che i venditori abbiano cancellato le proprie copie, sta compiendo un’operazione perfettamente lecita.

Per i privati, la regola è più semplice: il software acquistato con licenza a tempo indeterminato è un bene che si può rivendere come qualsiasi altro. L’unico adempimento richiesto è la cancellazione della propria copia prima o al momento della vendita.

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