Troppi debiti e non riesci a pagare: la legge ti offre una via d'uscita

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Autore: Angelo Greco

14 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il sovraindebitamento permette a famiglie e consumatori di ristrutturare o cancellare i debiti. Ecco come funziona in Italia.

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Quando i debiti superano quello che si riesce a pagare con il proprio reddito e il proprio patrimonio, e la situazione è diventata insostenibile, la legge italiana offre una via d’uscita concreta. Non è il fallimento — quello riguarda le grandi imprese. È una procedura pensata per le persone fisiche, le famiglie, i piccoli imprenditori, i professionisti: tutti quei soggetti che si trovano in una crisi economica grave ma che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie. Si chiama composizione della crisi da sovraindebitamento

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, ed è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019, comunemente detto CCI). La legge consente di bloccare i pignoramenti, fermare la crescita degli interessi, proporre un piano di pagamento sostenibile ai creditori, e in alcuni casi cancellare completamente i debiti residui al termine della procedura. Non è una scappatoia per chi ha agito in malafede: è uno strumento per chi si è indebitato in buona fede e si trova in una situazione di difficoltà reale, imprevedibile e non colpevole. Capire come funziona è il primo passo per uscirne.

Chi può usare queste procedure: i soggetti ammessi

Il primo requisito è essere un soggetto che non può accedere alle procedure concorsuali ordinarie — quelle riservate alle imprese di grandi dimensioni. Rientrano in questa categoria i

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consumatori, cioè le persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari: mutui, prestiti al consumo, carte di credito, spese mediche. Rientrano anche i professionisti — avvocati, medici, architetti, commercialisti — che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Rientrano gli imprenditori minori, cioè quelli al di sotto delle soglie dimensionali che determinano l’accesso alla liquidazione giudiziale, e gli imprenditori agricoli. Infine, rientra qualsiasi altro debitore che non possa accedere a procedure concorsuali ordinarie — compresi i soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Sono invece esclusi lo Stato e gli enti pubblici, le banche e le assicurazioni, e gli enti privati non commerciali come associazioni e fondazioni, che hanno procedure proprie.

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Le procedure disponibili: tre strumenti per situazioni diverse

La legge mette a disposizione tre strumenti principali, con caratteristiche diverse a seconda della situazione del debitore.

Il primo è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’erede del vecchio “piano del consumatore”. È riservata ai consumatori — chi ha debiti per esigenze personali o familiari, non per l’attività d’impresa. Il consumatore propone un piano di pagamento sostenibile, preparato con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi. Il vantaggio è che non serve il voto dei creditori: decide il giudice, valutando la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano. È la procedura più favorevole per chi si trova in questa categoria.

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Il secondo è il concordato minore, riservato a chi non è consumatore: piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli. Funziona come un accordo con i creditori: il piano deve essere approvato da una certa maggioranza dei creditori e poi omologato dal tribunale. È uno strumento negoziale, in cui il consenso dei creditori ha un peso rilevante.

Il terzo è la liquidazione controllata: i beni del debitore vengono venduti da un liquidatore nominato dal giudice, e il ricavato viene distribuito ai creditori. Al termine, se il debitore è meritevole, può chiedere l’esdebitazione — la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. È la procedura più drastica, ma è anche quella che offre la possibilità di ricominciare da zero.

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Esiste infine l’esdebitazione dell’incapiente, una misura speciale per chi non ha alcun patrimonio da liquidare e nessuna prospettiva di reddito: in casi particolari, il giudice può cancellare i debiti anche senza alcun pagamento ai creditori, se il debitore è assolutamente privo di mezzi.

La procedura familiare: quando tutta la famiglia può fare domanda insieme

Una delle novità più rilevanti del sistema vigente è la possibilità per più membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda congiunta, anche quando le loro situazioni debitorie sono distinte. È la cosiddetta procedura familiare.

Possono accedervi il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016. La domanda congiunta è ammissibile in due casi: quando i familiari sono

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conviventi, oppure quando il loro sovraindebitamento ha una origine comune — un mutuo cointestato, un finanziamento per bisogni familiari, una fideiussione prestata da un familiare a favore di un altro.

La procedura è unica e coordinata, ma le masse attive e passive restano rigorosamente separate per ciascun debitore. Questo significa che il patrimonio di uno non può essere usato per pagare i debiti dell’altro, e che il giudice deve verificare il rispetto dei requisiti per ciascun componente individualmente. Se si tratta di concordato minore, le maggioranze dei creditori si calcolano separatamente per ciascun debitore, non in modo aggregato.

La meritevolezza: il requisito che non si può ignorare

Il sistema delle procedure da sovraindebitamento è costruito attorno a un principio fondamentale: dare una seconda chance al

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debitore onesto ma sfortunato, non a chi ha agito in malafede. La legge chiama questo requisito meritevolezza, e la sua valutazione varia a seconda della procedura.

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la meritevolezza è una condizione di accesso. Il consumatore non deve aver determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La colpa grave si desume dall’imprudenza nella gestione dei debiti: contrarre ripetuti finanziamenti senza valutare la sostenibilità, assumere obbligazioni sproporzionate rispetto al proprio reddito, continuare ad indebitarsi per spese voluttuarie quando la situazione era già compromessa. La valutazione è concreta e tiene conto del livello di istruzione e consapevolezza del debitore, ma richiede almeno la

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minima diligenza esigibile da una persona comune.

La meritevolezza è considerata sussistente quando il sovraindebitamento è conseguenza di eventi imprevedibili e sopravvenuti: la perdita del lavoro, la separazione coniugale, una malattia grave, una crisi economica improvvisa. Non basta invocare questi eventi in modo generico: occorre dimostrare che il debito è stato contratto in modo ragionevole e che la situazione è peggiorata per cause esterne alla propria volontà.

Per la liquidazione controllata, invece, la meritevolezza non è richiesta come condizione di accesso: la procedura è aperta anche a chi non la possiede. Ma la meritevolezza torna in gioco al momento dell’esdebitazione finale: chi ha agito in malafede non otterrà la cancellazione dei debiti residui, anche se ha completato la liquidazione.

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Esistono inoltre limiti oggettivi di accesso comuni a tutte le procedure: chi ha già usufruito di una procedura da sovraindebitamento nei cinque anni precedenti non può accedere nuovamente; chi ha già beneficiato di due esdebitazioni è escluso; chi ha commesso atti fraudolenti a danno dei creditori può accedere solo alla liquidazione, non alle procedure negoziali.

I passaggi pratici: dalla prima telefonata all’esdebitazione

Il punto di partenza è sempre lo stesso: rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC. Gli OCC sono organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia, presenti su tutto il territorio nazionale, spesso istituiti presso gli Ordini dei commercialisti, degli avvocati o altri enti. Sono il soggetto che affianca il debitore nell’intero percorso.

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Il primo compito dell’OCC è raccogliere la documentazione: contratti di mutuo e finanziamento, estratti conto, buste paga, dichiarazioni dei redditi, visure catastali, eventuali cartelle esattoriali. Questa documentazione serve a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore e a stabilire quale procedura sia più adatta.

L’OCC redige poi una relazione da allegare alla domanda, in cui illustra le cause del sovraindebitamento, valuta la diligenza tenuta dal debitore nell’assumere le obbligazioni, verifica la completezza e l’attendibilità dei documenti, e indica i costi presunti della procedura. Questa relazione non è una semplice formalità: è il documento su cui il giudice baserà gran parte della propria valutazione.

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La domanda, corredata dalla relazione dell’OCC, viene depositata al tribunale competente. Il tribunale verifica i requisiti di ammissibilità — la qualità soggettiva del debitore, la completezza della documentazione, l’assenza di cause ostative — e se tutto è in ordine apre la procedura.

Per le procedure che prevedono un piano, il giudice valuta anche la meritevolezza del debitore e la fattibilità economica del piano proposto. Nel concordato minore, i creditori votano sul piano, e il giudice verifica il raggiungimento delle maggioranze. Nella ristrutturazione del consumatore, il giudice decide senza il voto dei creditori.

Una volta omologata la procedura, si entra nella

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fase esecutiva: il debitore esegue i pagamenti previsti dal piano, oppure il liquidatore vende i beni e distribuisce il ricavato. Al termine, se sussistono i requisiti di meritevolezza, il debitore ottiene l’esdebitazione: la liberazione definitiva dai debiti residui non soddisfatti.

Gli effetti immediati: blocco dei pignoramenti e degli interessi

Dal momento del deposito della domanda, scattano effetti protettivi importanti. Il calcolo degli interessi sui debiti si ferma per la maggior parte dei crediti — con esclusione di quelli garantiti da ipoteca, pegno o privilegio per la parte coperta da garanzia. Questo impedisce che il debito continui a crescere durante la procedura.

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Su richiesta del debitore, il giudice può sospendere i pignoramenti in corso e vietare nuove azioni esecutive che metterebbero a rischio l’attuazione del piano. Se il piano prevede di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa di abitazione principale, il pignoramento di quell’immobile può essere bloccato per consentire l’esecuzione del piano.

Nella liquidazione controllata, una volta aperta la procedura, i creditori non possono più agire individualmente sui beni compresi nella liquidazione: tutto passa attraverso il liquidatore e il riparto ordinato stabilito nel procedimento.

A chi rivolgersi: la mappa dell’assistenza

Per impostare correttamente una procedura da sovraindebitamento, il punto di partenza è l’OCC territorialmente competente — di norma quello presente nel circondario del tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria residenza o la sede principale dei propri affari. L’elenco degli OCC accreditati è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia.

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Accanto all’OCC, è utile farsi assistere da un avvocato, che si occupa della tutela processuale, della redazione degli atti e della gestione delle eventuali opposizioni dei creditori. Un commercialista può essere prezioso per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale e per la predisposizione di un piano di rientro credibile e sostenibile.

I compensi di questi professionisti rientrano nei costi della procedura, che l’OCC deve indicare nella propria relazione in via presuntiva. Nella liquidazione controllata, questi costi vengono pagati con priorità rispetto ai creditori ordinari.

La regola pratica più importante è una sola: non aspettare. Più la situazione debitoria si aggrava, più diventa difficile costruire un piano sostenibile e dimostrare la meritevolezza. Intervenire presto, con documentazione completa e con l’assistenza di professionisti qualificati, è la condizione migliore per ottenere un risultato positivo.

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