Contratti luce e gas al telefono: finalmente diventano nulli per legge

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Autore: Paolo Remer

29 marzo 2026

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Stop al telemarketing selvaggio nel settore dell’energia: i contratti luce e gas fatti al telefono senza consenso diventano nulli. Ecco le nuove regole in arrivo e cosa cambia davvero per i consumatori.

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Finalmente arriva uno stop definitivo al telemarketing selvaggio nel settore energia. I contratti di luce e gas conclusi al telefono senza il consenso dell’utente diventeranno molto presto nulli per legge. È questa una delle novità più rilevanti contenute negli emendamenti al Decreto Bollette approvati giovedì scorso dalla Commissione Attività produttive della Camera.

Si tratta di un intervento rivoluzionario, destinato a cambiare davvero le regole del teleselling energetico. Ancora oggi, infatti, nonostante i numerosi interventi nel settore,

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basta una telefonata di un call center e ti ritrovi con un nuovo contratto di luce o gas che non sapevi neanche di aver sottoscritto.

È successo a milioni di italiani. Ma adesso cambia tutto. Gli emendamenti al Decreto Bollette segnano una svolta netta: i contratti fatti al telefono senza consenso saranno nulli. Il che significa che sono invalidi in partenza, come se non fossero mai esistiti. La nullità viene prevista espressamente dalla legge (precisamente, dai nuovi commi 8-bis, ter e quater dell’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Codice del Consumo).

Addio contratti “a sorpresa”: cosa cambia davvero

La novità principale è questa: i

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contratti stipulati al telefono saranno nulli se il consumatore non ha dato un consenso preventivo all’uso dei propri dati per finalità commerciali.

In altre parole, appena il Decreto Bollette entrerà in vigore, non sarà più sufficiente una semplice telefonata per attivare una nuova fornitura.

Questo segna la fine definitiva delle attivazioni “a sorpresa” che sinora accadono molto spesso: rispondi a una chiamata, ti fanno qualche domanda a trabocchetto (magari facendoti dire qualche “sì” che poi viene incollato in un’altra parte della conversazione, per dimostrare che avevi espresso il consenso) e dopo qualche giorno ti ritrovi con un nuovo gestore di energia luce e gas.

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Ora questo meccanismo viene colpito alla radice:

senza consenso preventivo, il contratto è nullo

Il principio è netto: senza il consenso del consumatore non può esserci un contratto di fornitura luce e gas valido. E la prova dell’effettivo rilascio di un consenso preventivo deve essere fornita dalla società, non dal cliente.

Inversione dell’onere della prova: cambia tutto

Una delle modifiche più importanti riguarda il peso della prova. D’ora in poi sarà il venditore a dover dimostrare il consenso dell’utente.

Non sarà più il consumatore a dover contestare di aver ricevuto chiamate indesiderate e aggressive dai call center e di aver subito, anche a sua insaputa, contratti mai richiesti e attivazioni “a sorpresa” delle forniture di luce e gas.

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Dunque, se l’azienda non riesce a provare il consenso (rilasciato e documentato prima di ricevere la telefonata del call center o dell’azienda), il contratto non produce effetti. Di conseguenza, può essere considerato come mai esistito.

Va evidenziato che già attualmente, dal 1° gennaio 2025, una semplice telefonata con un “sì” vocale non basta più per attivare un contratto a distanza: occorre sempre una conferma del cliente, per iscritto o tramite supporto durevole, che può essere data solo dopo aver ricevuto le condizioni contrattuali complete. Ti spieghiamo tutto nel nostro articolo “Contratti luce e gas per telefono: sono validi?“.

Telefonate vietate senza richiesta o consenso

Per rendere il quadro delle tutele più ampio ed efficace, gli emendamenti approvati in Commissione parlamentare introducono un vero e proprio divieto:

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Non si potranno fare chiamate commerciali per luce e gas se l’utente non ha richiesto il contatto telefonico oppure non ha dato consenso esplicito a ricevere comunicazioni commerciali per telefono.

Le aziende potranno chiamarti solo se sei già loro cliente oppure se hai dato un consenso chiaro a ricevere telefonate

Le chiamate commerciali per promuovere contratti – il cosiddetto teleselling – restano possibili solo in due casi:

Numeri identificabili e blocco delle linee

Arrivano anche nuove regole tecniche: le società dovranno usare numeri telefonici

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identificabili e riconducibili al professionista. Dunque non sarà più possibile avvalersi di numerazioni prestate da società terze. Questo irrobustisce la tutela già introdotta a novembre scorso, per bloccare in partenza le chiamate moleste, specialmente quelle da numeri “mascherati” che impedivano di individuare la provenienza.

In caso di violazioni, l’AGCOM potrà ordinare il blocco immediato delle linee e i gestori telefonici dovranno sospendere i numeri irregolari.

Segnalazioni: come difendersi attivamente

Gli utenti avranno un ruolo attivo. Sarà possibile segnalare le chiamate irregolari all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali (meglio nota come

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Garante Privacy) e all’AGCOM (Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni).

Sul modulo, che si può compilare e inviare anche online, basterà indicare il numero da cui proviene la chiamata e dichiarare l’assenza di consenso a riceverla.

Se le segnalazioni sono numerose, potrà scattare la sospensione delle linee telefoniche utilizzate e potranno essere intrapresi controlli sulle società responsabili, che subiranno pesanti sanzioni per violazione delle normative di protezione dei consumatori.

Un vero “tsunami” per il teleselling

Secondo le associazioni dei consumatori che, come ci resoconta l’agenzia stampa Adnkronos, hanno commentato favorevolmente il provvedimento in arrivo, queste misure rappresentano una vera e propria

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una rivoluzione nel settore energia perché, come spiega Consumerismo No Profit:

Cosa fare se ricevi ancora chiamate scorrette

Appena entrerà in vigore il Decreto Bollette nella nuova formulazione approvata, se ricevi una chiamata senza consenso per attivare un contratto di fornitura luce o gas, quel contratto non sarà valido. Su tua iniziativa, può essere annullato e dichiarato improduttivo di effetti.

Se qualche società scorretta continua ad effettuare chiamate di questo tipo, puoi segnalare la vicenda alle Autorità di vigilanza del settore (oltre che alle forze dell’ordine, in caso di vere e proprie truffe).

Conclusione

Queste novità segnano un cambio di paradigma: si passa dal criterio del “intanto ti attivo il contratto e poi tu protesti” (soluzione onerosa per il consumatore) al drastico e inequivocabile principio del “il contratto luce e gas fatto per telefono senza consenso non vale nulla”.

Sarà una tutela concreta contro uno dei fenomeni più odiati dai consumatori: le telefonate commerciali invasive e spesso ingannevoli.

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