Nel concordato semplificato il professionista non ha diritto alla prededuzione: cosa cambia
La Cassazione chiude la porta all’interpretazione estensiva: i crediti dei consulenti non godono di preferenza nei confronti degli altri creditori
Un professionista assiste una società in crisi nella predisposizione del piano di concordato semplificato. Lavora, produce documenti, redige relazioni, segue la procedura. Alla fine, quando arriva il momento di essere pagato, scopre che il suo credito non ha alcuna preferenza rispetto agli altri creditori. Deve mettersi in coda come tutti gli altri — e rischia di non recuperare nulla se la procedura non genera risorse sufficienti.
È questo l’esito della sentenza n. 2779/2026 della Cassazione, che ha fissato un principio destinato a pesare su ogni procedura di concordato semplificato ex articolo 25-sexies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. I crediti del professionista del debitore non sono prededucibili nel concordato semplificato. Non per un difetto di tutela, ma per una precisa scelta del legislatore.
In questo articolo si analizza il seguente problema: nel concordato semplificato il professionista non ha diritto alla prededuzione: cosa cambia. La risposta riguarda chiunque operi nel settore della gestione delle crisi d’impresa e chiunque voglia capire come funziona la distribuzione delle risorse nelle procedure concorsuali.
Indice
Cos’è la prededuzione e perché conta
Per capire la portata della sentenza, occorre partire da un concetto tecnico che ha conseguenze pratiche molto concrete: la
Nelle procedure concorsuali, i creditori vengono soddisfatti secondo un ordine di priorità preciso. I crediti prededucibili occupano il gradino più alto: vengono pagati prima di tutti gli altri, con le risorse della procedura, indipendentemente da quanto spetti agli altri creditori. Sono, in sostanza, debiti della procedura stessa.
Storicamente, la prededuzione era riconosciuta ai professionisti che avevano assistito il debitore nell’accesso alle procedure di composizione della crisi — avvocati, commercialisti, esperti vari. La logica era che il loro lavoro aveva reso possibile la procedura, e quindi doveva essere remunerato con preferenza rispetto agli altri creditori.
L’articolo 6 del Codice della Crisi elenca in modo tassativo le ipotesi di prededuzione. E non include il concordato semplificato.
Il caso: la società di persone e il tribunale di Udine
La vicenda che ha originato la sentenza riguarda una società di persone che aveva predisposto il piano di concordato semplificato inserendo la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda — cioè i compensi dei professionisti che avevano assistito la società nella preparazione del piano.
Il Tribunale di Udine aveva dichiarato il piano inammissibile proprio per questo motivo: non è possibile prevedere la prededuzione per crediti che la legge non include nell’elenco tassativo. La Corte d’appello di Trieste aveva confermato. La Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito.
Il ragionamento della Cassazione: nessuna lacuna, nessuna analogia
Il cuore del ragionamento della Cassazione è articolato su più livelli, tutti convergenti verso la stessa conclusione.
Il primo livello è testuale: l’articolo 6 del Codice della Crisi riconosce la preferenza ai professionisti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, ma non menziona il concordato semplificato. Il silenzio non è una lacuna: è una scelta.
Il secondo livello riguarda il divieto di analogia in materia di privilegi. Le norme sulla prededuzione derogano alla par condicio creditorum — il principio per cui tutti i creditori hanno pari diritto di essere soddisfatti — e alla responsabilità patrimoniale generica. Proprio perché derogano a principi fondamentali, sono di stretta interpretazione: non si applicano al di là dei casi espressamente previsti e non possono essere estese per analogia ad altre fattispecie.
Il terzo livello è storico-sistematico: il Codice della Crisi ha abbandonato la formula aperta del previgente articolo 111 della legge fallimentare, che parlava di “occasionalità-funzionalità” delle prestazioni. Quella formula aveva alimentato un’espansione progressiva della prededuzione. Il legislatore del Codice della Crisi ha voluto porre un argine, e la legge delega aveva imposto esplicitamente di contenere le ipotesi di crediti prelatizi — soprattutto per i professionisti — per evitare che i crediti prededucibili assorbissero le risorse destinate agli altri creditori.
Il quarto livello è interpretativo: il richiamo all’articolo 6 del Codice della Crisi presente nella disciplina del concordato semplificato non riguarda i crediti professionali funzionali per accedere all’istituto. Serve soltanto ad attribuire la prededuzione alle obbligazioni sorte dopo la pubblicazione del ricorso — un ambito diverso e più ristretto.
Il concordato semplificato è un istituto autonomo: le differenze con il preventivo
La Cassazione sottolinea che il concordato semplificato non è una versione ridotta del concordato preventivo: è un istituto autonomo con caratteristiche proprie, e il diverso trattamento dei crediti professionali riflette questa diversità strutturale.
Il concordato semplificato non ha una fase di ammissione formale come quella prevista dall’articolo 47 del Codice della Crisi per il concordato preventivo. Non richiede attestazioni specifiche — salvo quella prevista dall’articolo 84, comma 5, per la degradazione del privilegio incapiente. Non prevede votazione dei creditori né la possibilità di proposte concorrenti.
La minor complessità formale della procedura giustifica, secondo la Corte, il diverso trattamento rispetto al concordato preventivo. E questo trattamento differenziato non viola l’articolo 3 della Costituzione: la disparità tra il professionista del preventivo e quello del semplificato non è irragionevole, perché i due istituti sono distinti e le regole diverse ne riflettono le caratteristiche.
La questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti — la disparità di trattamento tra i due tipi di professionisti — è stata dichiarata manifestamente infondata, e non vi sono quindi le condizioni per un rinvio alla Corte Costituzionale.
Le conseguenze pratiche: il rischio ricade sul professionista
La sentenza è coerente con la lettera della legge. Ma il commentatore che ha analizzato la vicenda pone una domanda legittima: quali sono le conseguenze concrete di questo assetto normativo?
Il lavoro del professionista nel concordato semplificato non è necessariamente inferiore a quello nel concordato preventivo. La complessità del piano, la necessità di analizzare la situazione debitoria, di valutare le attività e le passività, di predisporre la documentazione richiesta dalla legge — tutto questo richiede competenza, tempo e responsabilità, indipendentemente dall’etichetta della procedura.
Il risultato della sentenza è che il rischio d’insolvenza del debitore — cioè il rischio che alla fine della procedura non ci siano risorse sufficienti per pagare tutti i creditori — viene caricato sul professionista che ha assistito il debitore per uscire dalla crisi. Se la procedura non genera abbastanza, il professionista non viene pagato o viene pagato parzialmente, come qualsiasi altro creditore chirografario.
Questo crea un paradosso: più la situazione del debitore è grave, più è difficile trovare professionisti disposti ad assisterlo nel concordato semplificato — perché il rischio di non essere pagati aumenta. Proprio nei casi in cui l’accesso rapido a una procedura di composizione della crisi sarebbe più urgente, il sistema indebolisce l’incentivo a fornire assistenza professionale.
Come interpretare la legge: la scarsità come scelta, non come lacuna
Il punto che va oltre il caso concreto riguarda la filosofia del Codice della Crisi sul tema della prededuzione. La legge delega aveva indicato una direzione chiara: limitare l’espansione dei crediti prededucibili, che nelle procedure degli anni precedenti erano cresciuti a tal punto da assorbire buona parte delle risorse disponibili, lasciando ai creditori ordinari briciole o nulla.
La scelta di non estendere la prededuzione al concordato semplificato è coerente con questa filosofia. Ma la Cassazione stessa ammette che si tratta di una scelta che produce conseguenze — e che merita riflessione da parte del legislatore e degli operatori del settore.
L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi diventa sempre più complesso. Le oscillazioni interpretative aumentano i rischi per tutti i soggetti coinvolti. In questo contesto, la mancata prededuzione nel concordato semplificato rischia di scoraggiare proprio i professionisti più esperti — quelli che potrebbero fare la differenza nei casi più difficili — dall’accettare incarichi in procedure dove il rischio di non essere pagati è elevato.
Riepilogo: le regole in modo diretto
I crediti del professionista del debitore nel concordato semplificato (art. 25-sexies del Codice della Crisi) non sono prededucibili. L’omissione è una scelta legislativa deliberata, non una lacuna (Cass., n. 2779/2026).
L’articolo 6 del Codice della Crisi elenca in modo tassativo le ipotesi di prededuzione e riconosce la preferenza ai professionisti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, ma non nel concordato semplificato.
Le norme sulla prededuzione sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia, perché derogano alla par condicio creditorum e alla responsabilità patrimoniale generica.
Il concordato semplificato è un istituto autonomo, strutturalmente diverso dal concordato preventivo, e il diverso trattamento dei crediti professionali non viola l’articolo 3 della Costituzione.
Il richiamo all’articolo 6 nel concordato semplificato riguarda le obbligazioni sorte dopo la pubblicazione del ricorso, non i crediti professionali funzionali all’accesso alla procedura.