Infortuni: la prescrizione biennale parte dal consolidamento del danno
Il Tribunale di Genova chiarisce che il termine per l’indennizzo decorre dalla stabilità del danno e non dal giorno del sinistro.
Il momento in cui un infortunio diventa “stabile” dal punto di vista medico rappresenta il vero punto di partenza per i tempi della burocrazia assicurativa. Chi subisce un incidente non mortale non deve guardare alla data del sinistro per calcolare la scadenza dei propri diritti, ma al giorno in cui le lesioni smettono di evolversi. Il Tribunale di Genova, con la sentenza 923 del 25 febbraio 2026, ha stabilito che la prescrizione biennale per richiedere l’indennizzo inizia a correre solo dal consolidamento dei postumi permanenti. Questa regola generale tutela l’assicurato, il quale spesso non può conoscere con precisione l’entità del danno subito nei giorni immediatamente successivi all’evento. Il giudice ha chiarito che il diritto non è esigibile finché le conseguenze lesive non assumono un carattere di stabilità medico-legale. Solo quando il danno è suscettibile di una valutazione percentuale certa, l’assicurato si trova nella condizione di far valere il proprio diritto verso la compagnia.
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Il momento in cui il diritto diventa esigibile per la legge
La giurisprudenza ha interpretato in modo innovativo il legame tra il tempo e la tutela della salute. Secondo il principio di diritto espresso dai giudici genovesi, nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la prescrizione non scatta con l’incidente. Il riferimento legislativo al giorno in cui si verifica il fatto (art. 2952 cod. civ.) deve essere letto insieme alla norma che regola la decorrenza della prescrizione (art. 2935 cod. civ.). In questo settore specifico, l’evento che conta non è il fatto causale, ovvero lo scontro o la caduta, ma l’evento assicurato, cioè la permanenza dell’
L’assicurazione infortuni come tutela contro i danni materiali
Un errore comune è considerare la polizza infortuni come una tutela del patrimonio in senso astratto. In realtà, essa rientra nel genere delle assicurazioni contro i danni. In questo tipo di contratti, l’elemento fondamentale è il valore della cosa assicurata (art. 1908 cod. civ.). Da questo valore dipende la misura dell’indennizzo e non semplicemente il suo limite massimo. Per spiegare meglio questo concetto, si può ricorrere a un esempio pratico:
se un bene vale 100 ed è assicurato per 50;
se un sinistro dimezza il valore del bene;
il debito dell’assicuratore non sarà di 50, ma di 25, poiché si applica la proporzione sul valore reale.
Allo stesso modo, nell’assicurazione infortuni la somma assicurata rappresenta il valore di riferimento. Il grado di invalidità permanente viene utilizzato come una percentuale da applicare a quel valore per determinare quanto spetta effettivamente al danneggiato.
Il valore della somma assicurata e l’uso dei moltiplicatori
La somma indicata in polizza non deve essere interpretata sempre come un tetto massimo invalicabile che blocca ogni calcolo. Essa è piuttosto la base su cui calcolare l’indennizzo finale. Poiché l’invalidità di una persona non può mai superare il 100%, la somma assicurata finisce spesso per coincidere con l’esposizione massima della compagnia, ma la sua funzione è diversa dal massimale tipico della responsabilità civile. Il giudice di merito deve quindi prestare attenzione alle clausole del contratto. Se la polizza prevede che l’indennizzo aumenti in presenza di particolari patologie tramite dei moltiplicatori, il risultato finale può superare la somma base indicata inizialmente. Interpretare il contratto limitando sempre l’indennizzo alla somma base, nonostante i moltiplicatori, sarebbe contrario alle regole di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Le parti sono libere di prevedere meccanismi che variano l’importo in aumento, a meno che non esista un patto esplicito che fissi un limite massimo assoluto.
Funzione ristoratrice e divieto di cumulare le somme
Un principio fondamentale ribadito dal Tribunale riguarda la finalità dei pagamenti ricevuti. L’indennizzo versato dall’assicurazione e il risarcimento del danno alla persona hanno la medesima funzione, ovvero quella di riparare il danno subito dal soggetto. Per questo motivo, le due somme hanno una natura “ristoratrice” identica e non possono essere cumulate tra loro. In altre parole, il danneggiato non può trarre un profitto economico dall’infortunio ricevendo due volte il pagamento per lo stesso danno. Questo serve a mantenere l’equilibrio del sistema assicurativo e a garantire che l’indennizzo rimanga una forma di protezione e non una fonte di arricchimento ingiustificato. La stabilità del diritto si ottiene quindi quando la misura dell’indennizzo è calcolata con precisione sul valore di riferimento, rispettando la percentuale di invalidità accertata al momento del consolidamento dei postumi.