Condominio: se manca il bilancio l'amministratore paga il revisore

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Autore: Angelo Greco

16 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
L’amministratore che non presenta il rendiconto entro 180 giorni deve rimborsare al condominio i costi per la ricostruzione contabile della gestione.
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L’obbligo di trasparenza rappresenta il pilastro fondamentale nel rapporto tra l’amministratore e i condomini. Quando questo legame si spezza a causa dell’omessa presentazione dei conti, le conseguenze economiche ricadono direttamente sul professionista inadempiente. La regola generale stabilisce che l’amministratore ha il dovere di presentare il rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Se questo termine scade inutilmente, il condominio non può restare in un limbo contabile e ha il diritto di nominare un esperto esterno per ricostruire i movimenti di cassa. La spesa per questa attività supplementare non deve pesare sulle tasche dei proprietari, ma deve essere rimborsata dal vecchio amministratore. Si tratta di un

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risarcimento per il danno causato dalla violazione degli obblighi del mandato, come confermato recentemente da una decisione del Tribunale di Roma.

I tempi della rendicontazione e il rischio del silenzio

L’attività di gestione di un edificio impone scadenze precise. L’amministratore deve sottoporre all’assemblea il bilancio entro un periodo massimo di 180 giorni dalla fine dell’esercizio. Tuttavia, accade spesso che questa presentazione avvenga in forte ritardo o che non avvenga affatto. In alcuni casi, il professionista viene rimosso dal suo incarico e sostituito prima ancora di aver fornito i documenti contabili necessari. Quando il condominio si ritrova senza una traccia chiara delle entrate e delle uscite, si verifica una paralisi amministrativa. La mancanza di un documento ufficiale impedisce infatti di conoscere la reale situazione finanziaria del gruppo di proprietari. In queste circostanze, l’unica soluzione possibile è commissionare una

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perizia di ricostruzione dei conti a un soggetto terzo.

La ricostruzione contabile come strumento di emergenza

Poiché il condominio ha bisogno di ordine e continuità nella gestione, il ricorso a un esperto contabile diventa un’attività surrogatoria. Questo significa che il revisore agisce al posto dell’amministratore che è venuto meno ai suoi doveri. La finalità di questa consulenza è doppia:

  • dotare l’ente di una contabilità aggiornata e utilizzabile per le rate future;

  • verificare con esattezza le posizioni di dare e avere tra il condominio e il precedente amministratore.

Attraverso questo esame specialistico, i condomini possono finalmente capire se esistono ammanchi o se il professionista ha operato correttamente sul piano documentale. Il costo di questo intervento tecnico è però una spesa imprevista che nasce esclusivamente dal comportamento omissivo di chi avrebbe dovuto presentare il bilancio nei termini di legge.

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La responsabilità civile per l’inadempimento del mandato

L’amministratore che non redige il rendiconto compie una chiara inadempienza contrattuale. Egli infatti è legato al condominio da un contratto di mandato, che prevede tra gli obblighi principali proprio la rendicontazione periodica. Tale mancanza arreca un danno immediato all’ente gestito. Il danno non consiste solo nell’eventuale ammanco di denaro che la perizia potrebbe far emergere, ma risiede prima di tutto nella necessità di pagare un revisore per un lavoro che era già compreso nel compenso del precedente amministratore. La perizia può diventare la base per accertare un debito dell’amministratore verso il condominio in diversi modi:

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  • attraverso una ricostruzione contabile che non riceve contestazioni;

  • mediante un accordo raggiunto durante una procedura di mediazione;

  • grazie alle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio ordinata da un giudice durante una causa.

La condanna del Tribunale di Roma al risarcimento dei danni

Una situazione di questo tipo ha portato a una condanna esemplare nella capitale (Trib. Roma, sez. V civ., sent. 4093 del 17/03/2026). In questa vicenda, il giudice ha esaminato il caso di un amministratore che non aveva mai presentato i rendiconti delle sue gestioni. Il condominio, costretto a nominare un revisore, ha chiesto che il costo della parcella fosse addebitato al responsabile. Il tribunale ha accolto la richiesta, condannando il professionista a restituire non solo le somme che risultavano mancanti dai conti ricostruiti, ma anche a pagare una cifra pari al compenso del revisore. Questa somma è stata qualificata come risarcimento del danno per l’inadempimento degli obblighi professionali. In sostanza, chi non esegue il proprio compito deve rimborsare al cliente il costo sostenuto per far svolgere quel medesimo compito a un altro esperto.

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La procedura corretta per tutelare gli interessi dell’ente

Per garantire che il costo del revisore sia legalmente imputabile all’amministratore inadempiente, il condominio deve seguire un iter preciso e formale. Ecco i passaggi necessari:

  • inviare una diffida ad adempiere tramite raccomandata o pec, concedendo un termine di almeno quindici giorni per presentare i conti, a condizione che siano già passati i 180 giorni previsti dalla legge;

  • avvertire esplicitamente che, in caso di ulteriore silenzio, il condominio incaricherà un revisore esterno e addebiterà la spesa all’amministratore;

  • deliberare l’incarico professionale a un esperto contabile una volta trascorso inutilmente il termine della diffida;

  • utilizzare le risultanze della perizia per chiedere la restituzione delle somme distratte o non giustificate;

  • agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno pari alla parcella versata al revisore.

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