Condominio: l'amministratore perde il credito senza bilancio approvato

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Autore: Angelo Greco

16 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’amministratore non ottiene il rimborso delle anticipazioni senza una contabilità chiara. La Cassazione fissa le regole per la prova del credito.

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L’amministratore che termina il proprio mandato non può pretendere il rimborso di somme che sostiene di aver anticipato, né il saldo del proprio compenso, se la gestione contabile risulta confusa o priva di approvazione. Una recente ordinanza della Corte di cassazione (ordinanza 4904/2026) stabilisce un principio generale fondamentale: il diritto al credito del professionista non nasce automaticamente dalla fine dell’incarico, ma deve essere supportato da una documentazione trasparente e regolarmente confermata dai condòmini. Se mancano i rendiconti o se i documenti non permettono di distinguere chiaramente le entrate dalle uscite, ogni richiesta economica decade. La legge richiede infatti che il rapporto tra amministratore e condominio sia improntato alla massima chiarezza, poiché l’assemblea deve essere messa in condizione di verificare l’opportunità e l’effettiva esecuzione di ogni spesa sostenuta per conto dell’edificio.

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Il caso dell’amministratore privo di documentazione valida

La vicenda giudiziaria nasce dalla richiesta di un professionista che, al termine del suo incarico, ha citato in giudizio un condominio per ottenere la restituzione di fondi che dichiarava di aver prelevato dal proprio conto personale per pagare fornitori e servizi comuni. Oltre a queste anticipazioni, l’amministratore pretendeva anche il pagamento della parte residua della sua parcella. Sebbene in un primo momento i giudici di merito avessero espresso pareri discordanti, i giudici di legittimità hanno chiarito che il professionista ha l’onere di provare il proprio credito in modo rigoroso. Nel caso specifico, l’amministratore non aveva tenuto una contabilità ordinata e non era quindi possibile stabilire con certezza se i pagamenti fossero stati realmente effettuati con denaro proprio o con fondi condominiali. La

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Corte di cassazione (ordinanza 4904/2026) ha dunque respinto le pretese economiche sottolineando la negligenza nella gestione dei registri.

La contabilità intellegibile come prova del credito

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il professionista deve presentare una contabilità che, pur non seguendo le forme rigide dei bilanci societari, risulti comprensibile per i proprietari. La giurisprudenza ha precisato che i documenti devono permettere di individuare con esattezza le singole voci che compongono il rendiconto. Questo significa che ogni operazione deve essere tracciabile e giustificata da pezze d’appoggio. La prova del credito non può essere fornita in modo generico, ma deve scaturire da un

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rendiconto consuntivo che l’assemblea ha avuto modo di visionare e approvare. Diverse pronunce recenti confermano questo orientamento restrittivo (ordinanza 25315/2025; ordinanza 9037/2025; 21521/2024), stabilendo che senza un documento contabile che ripartisca correttamente le quote tra i condòmini, il credito dell’amministratore non può considerarsi né certo né esigibile.

I limiti al potere di spesa del mandatario

L’amministratore non gode di un potere di spesa illimitato e non può decidere autonomamente di impegnare i fondi del condominio o i propri, salvo casi eccezionali. Il Codice civile stabilisce infatti che il compito di valutare se una spesa sia opportuna o necessaria spetta esclusivamente all’assemblea dei condòmini. Esistono solo due deroghe principali a questa regola:

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  • l’esecuzione di lavori urgenti che mettono a rischio la sicurezza (art. 1135 cod. civ.);

  • le spese ordinarie necessarie per il funzionamento dei servizi comuni (art. 1130 cod. civ.).

Al di fuori di queste ipotesi, se l’amministratore decide di anticipare denaro senza una preventiva autorizzazione o una successiva ratifica dell’assemblea, corre il rischio di non ottenere più indietro quanto versato. La giurisprudenza sottolinea che l’approvazione del conto consuntivo rappresenta il momento in cui i condòmini accettano l’operato del professionista e riconoscono i debiti verso di lui (Cassazione 14197/2011).

Le conseguenze della confusione patrimoniale e delle irregolarità

Un comportamento particolarmente grave che preclude ogni rimborso è la mancata apertura del

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conto corrente condominiale. La legge impone che ogni transazione economica passi attraverso un conto dedicato esclusivamente allo stabile, per evitare che il patrimonio del professionista si mescoli con quello della compagine condominiale. Se l’amministratore utilizza il proprio conto per gestire le spese di più edifici diversi, commette una irregolarità che rende impossibile ricostruire i flussi finanziari. In presenza di una simile confusione, anche se il professionista avesse realmente anticipato somme di tasca propria, non avrebbe modo di dimostrarlo legalmente. La mancanza di un bilancio approvato che attesti tali anticipazioni chiude definitivamente la porta a ogni pretesa di restituzione, poiché il giudice non può sostituirsi all’assemblea nella valutazione di documenti contabili incompleti o inattendibili.
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Esempi pratici di gestione corretta e scorretta

Per comprendere meglio la regola, si può immaginare il caso di un amministratore che paga la riparazione del portone senza una delibera precedente. Se alla fine dell’anno inserisce la fattura nel rendiconto e l’assemblea approva il documento, il suo credito è protetto. Se invece il professionista paga la riparazione ma non presenta il bilancio per due anni e poi si dimette chiedendo i soldi indietro, il condominio può legittimamente rifiutarsi di pagare se la spesa non è verificabile tra i documenti ufficiali. In sintesi, la correttezza della documentazione è la sola garanzia per il professionista:

  • ogni incasso deve essere registrato nel giornale di contabilità;

  • ogni uscita deve essere giustificata da una fattura o da una ricevuta fiscale;

  • il saldo del conto corrente deve corrispondere alle risultanze del bilancio.

Se questi passaggi saltano, l’attività prestata si trasforma in un rischio economico per il professionista stesso, il quale perde il diritto di rivalersi sui condòmini per le somme residue.

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