Indennità di maternità calcolata male: quando l'INPS sbaglia i conti
La Cassazione corregge un errore frequente: i mesi di congedo sono fissati dalla legge, non dipendono dalla data della domanda
Una lavoratrice presenta domanda all’INPS per l’indennità di maternità e per il congedo parentale. L’istituto le riconosce solo una parte di quanto le spetta. I giudici di primo e secondo grado confermano la liquidazione parziale, utilizzando come riferimento le date in cui la lavoratrice aveva presentato le domande — non i periodi effettivi di congedo previsti dalla legge.
La Cassazione, con la sentenza n. 7455/2026, ha corretto questo errore in modo netto: i mesi di congedo di maternità e parentale sono stabiliti dalla legge e non dipendono da quando si presenta la domanda. Il caso è tornato alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà ricalcolare l’indennità correttamente.
In questo articolo si analizza il seguente problema: in caso di indennità di maternità calcolata male, che fare quando l’INPS sbaglia i conti? La risposta chiarisce come funziona il congedo di maternità e il congedo parentale, e perché la data della domanda non può essere usata come punto di riferimento per calcolare i periodi indennizzabili.
Indice
Il caso: le date della domanda scambiate per i periodi di congedo
La vicenda processuale è istruttiva perché svela un equivoco che può ripetersi facilmente in sede amministrativa e giudiziaria. La lavoratrice aveva chiesto l’indennità per il congedo di maternità obbligatorio e per il congedo parentale facoltativo. Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli le avevano riconosciuto l’indennità solo per il periodo dall’11 maggio al 5 novembre 2009.
Il problema era che quelle date non corrispondevano ai periodi effettivi di congedo, ma alle date di presentazione delle domande. I giudici di merito avevano erroneamente sovrapposto due cose distinte: il momento in cui si chiede l’indennità e il periodo per cui l’indennità è dovuta per legge.
La Cassazione ha chiarito l’equivoco e annullato la sentenza.
Come funziona il congedo di maternità: i cinque mesi obbligatori
Il congedo di maternità è obbligatorio e dura circa cinque mesi — due mesi prima del parto e tre mesi dopo (con possibilità di flessibilità che consente di anticipare o posticipare l’astensione). Durante questo periodo la lavoratrice non può lavorare: è un divieto di legge, non una scelta.
L’indennità di maternità corrisponde all’80% della retribuzione giornaliera per l’intero periodo obbligatorio. Il pagamento è a carico dell’INPS — in alcuni settori viene anticipato dal datore di lavoro, che poi lo recupera dall’istituto.
Il punto che la Cassazione ha sottolineato è che questo periodo è determinato dalla legge in relazione alla nascita del bambino — non dalla data in cui la lavoratrice presenta la domanda all’INPS. La domanda è lo strumento amministrativo per accedere all’indennità, non il criterio che ne fissa la durata.
Come funziona il congedo parentale: i sei mesi facoltativi
Il congedo parentale — quello facoltativo — consente alla lavoratrice (o al lavoratore) di astenersi dal lavoro per accudire il figlio nei primi anni di vita. La legge prevede fino a
Il congedo parentale è indennizzato — in misura ridotta rispetto alla maternità obbligatoria — per un periodo che dipende dall’età del bambino e dalla normativa vigente. Anche qui, il periodo indennizzabile è determinato dalla legge in relazione alla nascita del figlio e all’esercizio concreto del congedo, non dalla data della domanda.
L’errore dei giudici di merito: una sovrapposizione concettuale
L’errore che la Cassazione ha corretto riguarda una sovrapposizione tra due piani distinti: il piano procedurale-amministrativo (quando si presenta la domanda) e il piano sostanziale (per quale periodo spetta l’indennità).
La data della domanda è rilevante per verificare se la lavoratrice ha rispettato i termini di presentazione previsti dalla normativa, e per determinare da quando decorre l’obbligo di pagamento dell’istituto. Non è il criterio per calcolare la durata del periodo indennizzabile.
Il periodo indennizzabile è quello previsto dalla legge — cinque mesi per la maternità obbligatoria, fino a sei mesi per il congedo parentale — decorrente dalla nascita del bambino o dall’evento che fa sorgere il diritto. Questo periodo non si accorcia perché la domanda è stata presentata in ritardo, e non si allunga perché la domanda è stata presentata in anticipo.
Cosa succede ora: il rinvio alla Corte d’appello
La Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà ricalcolare l’indennità seguendo i criteri corretti. I giudici di rinvio dovranno determinare i periodi effettivi di congedo — in base alla data di nascita del bambino e alle regole di legge — e calcolare l’indennità corrispondente, indipendentemente dalle date in cui erano state presentate le domande.
Come interpretare la legge: la tutela della maternità come diritto automatico
Il punto che va oltre il caso concreto riguarda la natura del diritto all’indennità di maternità. Non è un beneficio che si ottiene solo se si compila correttamente la domanda nei tempi giusti: è un diritto che nasce automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge — la gravidanza, il parto, la nascita del bambino.
La domanda è necessaria per attivare il pagamento in via amministrativa, ma non costituisce il titolo del diritto. Chi non presenta la domanda in tempo può avere problemi sul piano della decorrenza del pagamento, ma non perde il diritto all’indennità per i periodi previsti dalla legge.
Questo principio tutela le lavoratrici da calcoli errati come quello del caso di specie: anche quando la gestione amministrativa della pratica è imperfetta, il diritto sostanziale rimane integro e i periodi indennizzabili sono quelli stabiliti dalla legge.
Riepilogo: le regole in modo diretto
Il congedo di maternità obbligatorio dura circa cinque mesi (due prima e tre dopo il parto) ed è indennizzato all’80% della retribuzione. Il congedo parentale facoltativo può arrivare a sei mesi per genitore, con indennità ridotta.
I periodi indennizzabili sono determinati dalla legge in relazione alla nascita del bambino — non dalla data di presentazione della domanda all’INPS.
La data della domanda rileva per la decorrenza amministrativa del pagamento, ma non può essere usata come punto di riferimento per calcolare la durata dei periodi di congedo spettanti per legge.
Usare le date delle domande invece dei periodi effettivi di congedo costituisce un errore di calcolo che può essere corretto in sede giudiziaria (Cass. n. 7455/2026).