Stalking: lo stato di WhatsApp è prova valida per la condanna

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Autore: Angelo Greco

18 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione chiarisce che le minacce pubblicate sullo stato WhatsApp configurano stalking se destinate a raggiungere indirettamente la vittima.

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Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le minacce o le offese non raggiungono direttamente la vittima ma passano attraverso i social network o le applicazioni di messaggistica. Chi pubblica contenuti offensivi nel proprio stato di WhatsApp rischia una condanna per stalking se è consapevole che quelle parole o immagini arriveranno alla persona offesa tramite amici e conoscenti comuni. La legge non tutela solo chi subisce un contatto diretto e molesto, ma punisce anche le interferenze subdole nella vita privata attuate in modo mediato. Il principio generale stabilito dalla giurisprudenza punta a proteggere la serenità psicologica della vittima da ogni strategia persecutoria, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato. Non serve dunque che il persecutore invii un messaggio privato, poiché basta la creazione di un clima di ansia e paura attraverso canali indiretti.

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Il valore delle minacce indirette tramite lo stato di WhatsApp

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. sent. 12242/2026) ha stabilito che la condotta persecutoria non richiede necessariamente un contatto frontale con la vittima. Il delitto di atti persecutori (cod. pen. art. 612 bis) scatta anche quando il colpevole utilizza piattaforme di messaggistica per diffondere offese destinate a terzi. Se l’autore di queste condotte agisce con la ragionevole previsione che i messaggi saranno riferiti alla persona offesa, la responsabilità scatta in modo automatico. Nel caso concreto, un uomo ha utilizzato il proprio stato di WhatsApp per pubblicare foto e frasi minatorie mentre era consapevole che la ex compagna lo avesse bloccato. Egli confidava nel fatto che le amiche della donna avrebbero visualizzato i contenuti e li avrebbero segnalati alla vittima. Questo comportamento integra una forma di comunicazione mediata che produce lo stesso effetto distruttivo di una minaccia diretta.

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La corretta acquisizione degli screenshot come prova nel processo

Un aspetto tecnico fondamentale riguarda la modalità con cui le autorità entrano in possesso delle prove digitali. La polizia non può prelevare direttamente le immagini dai server o dai dispositivi senza seguire le rigide norme sulle intercettazioni. Per evitare la nullità della prova, deve essere la vittima o una persona a lei vicina a raccogliere gli screenshot delle schermate incriminate. Una volta che il privato consegna queste acquisizioni fotografiche alle forze dell’ordine, il materiale diventa utilizzabile nel processo. Questo passaggio garantisce la legittimità della procedura e permette ai giudici di valutare il tenore delle minacce. La vittima che chiede alle amiche di monitorare lo stato dell’ex non agisce per curiosità ma per una necessità di

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autotutela. Tale documentazione serve a provare la continuità della condotta vessatoria e a fornire elementi concreti per la difesa in sede giudiziale.

L’irrilevanza della natura temporanea dei contenuti pubblicati

La difesa spesso sostiene che la natura effimera dello stato di WhatsApp, che scompare dopo ventiquattro ore, non possa generare un vero timore. I giudici hanno però respinto questa tesi. Non importa che la pubblicazione sia temporanea o che non generi notifiche automatiche sul telefono della vittima. Ciò che conta per la legge è l’idoneità della condotta a raggiungere il destinatario e a condizionarne la vita. Anche se il contenuto resta visibile per breve tempo, la sua capacità di provocare

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ansia e paura rimane intatta. La consapevolezza del persecutore circa la rete di contatti comuni trasforma uno strumento di condivisione sociale in un’arma di violenza psicologica. Il fatto che la vittima avesse già bloccato l’utenza telefonica dell’ex dimostra la chiara volontà di interrompere ogni rapporto e rende ancora più grave il tentativo dell’uomo di aggirare tale ostacolo attraverso i social.

La prova dello stato di ansia e il ruolo della valutazione psicologica

Per ottenere una condanna per stalking, la giustizia deve accertare un reale cambiamento nelle abitudini di vita o un perdurante stato di paura. Nel caso analizzato, la deposizione di una psicologa

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è risultata determinante per confermare i sintomi di depressione e il forte condizionamento subito dalla donna. La tesi secondo cui la vittima controllasse i social per gelosia è stata smentita dai fatti. Esistono segnali precisi che indicano la sofferenza psicologica, tra i quali:

  • la chiusura di ogni canale di comunicazione diretta;

  • il ricorso costante all’aiuto di terzi per monitorare il pericolo;

  • l’insorgenza di patologie legate allo stress;

  • la modifica dei propri percorsi o delle interazioni quotidiane.

La Corte d’appello ha quindi confermato che le molestie attuate verso soggetti legati alla vittima da un rapporto di vicinanza qualificata rappresentano una forma di persecuzione punibile. La legge intende colpire chiunque agisca nella convinzione che il proprio comportamento abituale sia idoneo a distruggere la pace della persona offesa.

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