Si può chiedere un risarcimento più alto in appello se le tabelle sono cambiate?
La Corte d’Appello di Napoli ammette l’impugnazione per differenza tabellare: dalle tabelle “a forbice” a quelle “a punti” si può ottenere di più, se si dimostra che il minimo delle nuove tabelle supera quanto già liquidato
Il tribunale liquida il risarcimento del danno non patrimoniale usando le tabelle vigenti al momento della sentenza. Nel frattempo, in appello, le tabelle cambiano — e quelle nuove, anche solo al loro valore minimo, avrebbero garantito un importo maggiore. Il danneggiato può impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la differenza?
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1737 del 6 marzo 2026, risponde sì — ma a condizioni precise. Non basta affermare genericamente che le nuove tabelle siano più favorevoli: bisogna dedurre con un motivo di gravame specifico la differenza tra i valori delle tabelle e allegare che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe di per sé un risultato più favorevole.
In questo articolo si analizza il seguente problema: si può chiedere un risarcimento più alto in appello se le tabelle sono cambiate? La risposta riguarda in particolare il danno da perdita del rapporto parentale e il passaggio dalle tabelle “a forbice” a quelle “a punti”.
Indice
Cosa sono le tabelle “a forbice” e le tabelle “a punti”
Per capire la questione è necessario spiegare la differenza tra i due sistemi tabellari.
Le tabelle “a forbice” indicano un valore minimo e un valore massimo per ogni tipologia di danno — ad esempio, per la perdita di un genitore, il giudice può liquidare tra 100.000 e 300.000 euro. All’interno di questa forbice, il giudice sceglie l’importo in base alle circostanze del caso concreto, ma con un margine di discrezionalità ampio e criteri non sempre esplicitati.
Le tabelle “a punti” — adottate dalle Tabelle di Milano nella loro versione più recente — funzionano diversamente. A ciascuna circostanza rilevante viene assegnato un punteggio: l’età della vittima primaria, l’età del superstite, il grado di parentela, la convivenza, la qualità e l’intensità della relazione affettiva. I punti si sommano, si moltiplica per il valore del punto (ricavato dai precedenti giurisprudenziali), e si ottiene un importo base, cui possono essere applicati correttivi per situazioni particolari.
Il sistema a punti è più trasparente e garantisce maggiore uniformità tra casi analoghi. La Cassazione aveva già chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato con questo sistema, salvo motivazione specifica per discostarsene.
Il problema: cosa succede quando le tabelle cambiano durante il processo
Il processo civile può durare anni. Tra il momento in cui si verifica il danno, quello della sentenza di primo grado e quello della sentenza di appello, le tabelle di riferimento possono cambiare.
Se il tribunale ha liquidato il danno usando le vecchie tabelle “a forbice”, e nel frattempo le Tabelle di Milano sono state aggiornate al sistema “a punti”, il danneggiato si trova in una situazione peculiare: avrebbe potuto ottenere di più con le nuove tabelle, ma la sentenza è già stata emessa con quelle vecchie.
La questione è se possa impugnare la sentenza di primo grado proprio per questo motivo — non perché il giudice abbia sbagliato ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, ma perché nel frattempo sono arrivate tabelle più favorevoli.
La risposta della Corte d’Appello di Napoli: sì, ma con un motivo specifico
La Corte d’Appello di Napoli ha risposto affermativamente, estendendo un principio già elaborato dalla giurisprudenza per il caso in cui le tabelle dello stesso tipo vengano aggiornate nel corso del giudizio.
Il principio generale è questo: quando le tabelle cambiano nel corso del processo, il danneggiato può chiedere in appello la liquidazione secondo le nuove tabelle — che siano più favorevoli — a condizione di proporre un
la differenza tra i valori minimi o massimi delle vecchie tabelle e delle nuove;
che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe di per sé un risultato più favorevole rispetto a quanto liquidato in primo grado.
Questa seconda condizione è fondamentale. Non basta dire che le nuove tabelle siano diverse: bisogna dimostrare che il minimo delle nuove tabelle — il punto di partenza più basso — supera già quanto il giudice di primo grado ha liquidato. Solo in questo caso è chiaro che il passaggio al nuovo sistema porterebbe comunque un vantaggio, indipendentemente da come il giudice d’appello eserciterà la discrezionalità nel caso concreto.
Il danno da perdita del rapporto parentale: i cinque parametri delle Tabelle di Milano
Il caso specifico esaminato dalla Corte riguardava il danno da perdita del rapporto parentale — il danno subito da chi perde un familiare a causa di un fatto illecito. È una delle voci di danno non patrimoniale di maggiore rilevanza pratica, e anche quella in cui il passaggio dalle vecchie tabelle “a forbice” alle nuove tabelle “a punti” ha prodotto gli effetti più significativi.
Le Tabelle di Milano in versione aggiornata quantificano questo danno attraverso cinque parametri, ciascuno con un punteggio specifico:
- l’età della vittima primaria — chi è morto;
- l’età del superstite — chi subisce il danno;
- il grado di parentela tra vittima e superstite;
- la convivenza tra i due;
- la qualità e l’intensità della specifica relazione affettiva perduta.
I punti assegnati per ciascun parametro vengono sommati, moltiplicati per il valore del punto e producono un importo base. Il giudice può poi applicare correttivi in ragione di circostanze eccezionali del caso, ma deve sempre motivare adeguatamente qualsiasi scostamento dalla tabella.
La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto che le Tabelle di Milano sono un criterio idoneo per questa liquidazione, proprio perché fondato su parametri obiettivi e uniformi — il che riduce la variabilità ingiustificata tra casi simili.
La regola sul momento di riferimento: le tabelle vigenti alla liquidazione
La sentenza chiarisce anche un principio generale sul momento a cui fare riferimento per la scelta delle tabelle. In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima del pregiudizio va operata secondo i criteri vigenti al momento della liquidazione — non al momento del fatto dannoso, né a quello della domanda giudiziale.
Per “liquidazione” si intende: la data della pattuizione convenzionale tra le parti (se il danno viene definito stragiudizialmente); oppure la data del pagamento spontaneo da parte del responsabile; oppure la data della pronuncia giurisdizionale, anche non definitiva.
Questo significa che il giudice d’appello che rivaluta il danno deve applicare le tabelle vigenti al momento della sua decisione — non quelle che erano in vigore quando il tribunale ha deciso in primo grado. È la logica che apre la porta all’impugnazione per differenza tabellare.
Come interpretare la legge: uniformità e personalizzazione
Il punto che va oltre il caso concreto riguarda il bilanciamento tra due esigenze apparentemente contrapposte: l’uniformità di giudizio in casi analoghi — garantita dal sistema tabellare — e la personalizzazione del risarcimento per le circostanze concrete di ogni vicenda.
Il sistema “a punti” risponde a entrambe le esigenze meglio di quello “a forbice”. I parametri sono esplicitati, i punteggi sono pubblici, il valore del punto è ricavato empiricamente dai precedenti: questo garantisce prevedibilità e uniformità. Ma i parametri riguardano circostanze individuali — l’età, la convivenza, la qualità del rapporto — che variano per ogni caso concreto. E i correttivi finali consentono di tenere conto di situazioni eccezionali che nessuna tabella può prevedere.
Il giudice può sempre discostarsene, ma deve spiegare perché. È un sistema che aumenta la responsabilità motivazionale del giudice e la controllabilità della sua decisione — due elementi che migliorano la qualità complessiva della giustizia in questa materia.
Riepilogo: le regole in modo diretto
Quando le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nel corso del processo, il danneggiato può proporre impugnazione per ottenere la liquidazione secondo le nuove tabelle, a condizione di dedurre con un motivo di gravame specifico: la differenza tra i valori delle vecchie e delle nuove tabelle; che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe comunque un risultato più favorevole rispetto a quanto liquidato in primo grado (C. App. Napoli n. 1737/2026).
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato con il sistema “a punti” delle Tabelle di Milano, attraverso cinque parametri: età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza, qualità e intensità della relazione affettiva. Il giudice può discostarsene con adeguata motivazione.
Le tabelle da applicare sono quelle vigenti al momento della liquidazione — non al momento del fatto né a quello della domanda giudiziale.
Il giudice di merito può sempre procedere a una valutazione equitativa “pura” senza tabelle, ma deve fornire adeguata motivazione dell’eccezionalità del caso.