Stalking tra comproprietari: la proprietà non giustifica le molestie

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Autore: Angelo Greco

21 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione conferma che perseguitare l’ex sull’immobile conteso è stalking. Non basta essere comproprietari per evitare la condanna.

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Essere titolari di un diritto di proprietà su una casa non concede licenza di perseguitare chi vi abita. La Corte di Cassazione, con la sentenza 12362 del 2026, stabilisce che il conflitto tra ex coniugi per la gestione di un immobile può sfociare nel delitto di atti persecutori, anche se l’agente risulta comproprietario del bene. La regola generale è chiara: la rivendicazione di un diritto reale non attenua né giustifica condotte vessatorie e invasive. Quando le azioni sulla proprietà diventano uno strumento per intimidire o molestare sistematicamente l’altra persona, scatta la responsabilità penale. Non conta la qualifica di proprietario, ma l’effetto concreto che il comportamento produce sulla vittima. Se le azioni provocano un grave stato di ansia o costringono a cambiare le proprie abitudini quotidiane, il limite della legalità viene superato. La disputa civile si trasforma così in un caso di

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stalking, poiché la tutela della persona prevale sempre su quella del patrimonio.

Il conflitto sull’immobile dopo la fine del matrimonio

La vicenda trae origine dalla separazione di due coniugi e dalla successiva disputa su un’abitazione in comproprietà. Uno dei due ha iniziato a rivendicare il possesso esclusivo dell’immobile, mettendo in atto una serie di comportamenti ostili. La tensione è sfociata in danneggiamenti materiali e interventi invasivi sulla struttura, percepiti dalla vittima come veri e propri atti di

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intimidazione. Queste condotte non si sono limitate a una normale dialettica giudiziaria per la divisione dei beni, ma hanno assunto un carattere pressante. La persona offesa ha riferito di vivere in uno stato di costante preoccupazione, vedendosi costretta a modificare i propri percorsi e le proprie attività giornaliere per evitare contatti con l’ex partner. Il giudice di merito ha ravvisato in questo scenario gli elementi tipici del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), confermando che la lite sulla casa era solo il pretesto per una condotta persecutoria più ampia.

Gli elementi che trasformano la lite in atti persecutori

Il codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un grave e perdurante stato di

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ansia o di paura (legge 38 del 2009). Per la configurazione del delitto, la Corte chiarisce che non serve un certificato medico-legale che attesti il malessere psichico. Il giudice può accertare lo stato di soggezione della vittima attraverso elementi oggettivi e comportamentali, quali:

  • il timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine;

  • la necessità di alterare le proprie abitudini di vita;

  • lo stato di prostrazione psicologica derivante dalle molestie subite;

  • la frequenza e la sistematicità degli interventi molesti sulla proprietà comune.

La differenza tra lo stalking e il semplice disturbo risiede proprio nella reiterazione degli atti e nella gravità delle conseguenze prodotte nella sfera intima della persona offesa. Mentre la molestia semplice (art. 660 c.p.) sanziona l’interferenza nell’altrui libertà, lo stalking richiede un evento più profondo e destabilizzante per la vita del soggetto colpito.

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Il diritto di proprietà non è uno scudo contro la legge

La difesa dell’imputato ha sostenuto che le azioni compiute sull’immobile fossero un semplice esercizio dei poteri connessi alla comproprietà. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi con fermezza. Il fatto di possedere una quota di un edificio non permette di compiere atti che hanno il solo scopo di vessare l’altro proprietario. Un esempio pratico aiuta a comprendere: se un comproprietario entra continuamente nel giardino comune solo per fissare l’ex coniuge o per danneggiare gli arredi esterni al fine di creare tensione, non sta esercitando un diritto, ma sta compiendo una molestia. La Corte sottolinea che la

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rivendicazione di un diritto reale perde ogni protezione legale quando diventa strumentale a intimidire il prossimo. La legge anti-stalking protegge la libertà morale e la tranquillità della persona, beni che non possono essere sacrificati sull’altare di una disputa immobiliare.

Videoregistrazioni e prove digitali nel processo per stalking

Un punto di grande rilevanza pratica riguarda l’utilizzo delle riprese video effettuate da privati. La difesa contestava l’uso di filmati realizzati dalla vittima in luoghi accessibili, ritenendoli intercettazioni non autorizzate. La Suprema Corte ha invece ribadito un orientamento consolidato: le videoregistrazioni fatte da cittadini comuni in spazi aperti o visibili sono qualificabili come

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documenti (art. 234 c.p.p.). Esse sono quindi utilizzabili nel processo senza bisogno delle autorizzazioni previste per le intercettazioni telefoniche o ambientali eseguite dalla polizia. Questi filmati costituiscono prove preziose per documentare la reiterazione delle condotte e la loro natura invasiva. Nel caso di specie, le immagini hanno mostrato chiaramente la frequenza degli interventi molesti dell’ex coniuge sulla casa contesa, fornendo al giudice una base solida per la condanna, oltre ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza del perseguitore.

Il limite del controllo della Cassazione sul merito

È utile ricordare che la Corte di Cassazione non effettua un terzo processo sui fatti. Il suo compito è limitato alla verifica della

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coerenza logica della motivazione fornita dai giudici precedenti. Se il tribunale e la corte d’appello hanno spiegato in modo razionale e preciso perché quel comportamento costituisce stalking, la Cassazione non può cambiare la decisione solo perché l’imputato propone una diversa lettura degli eventi. Il giudizio di legittimità assicura che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento dei giudici non presenti contraddizioni. Nel caso dell’immobile conteso, la motivazione è stata ritenuta impeccabile: la prova della sofferenza della vittima e la natura vessatoria delle azioni dell’ex coniuge hanno giustificato pienamente la sanzione. La responsabilità penale rimane dunque ferma, confermando che il rispetto della dignità altrui è il limite invalicabile di ogni diritto di proprietà.

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