Le distanze dal confine

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Autore: Redazione

18 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Nuove costruzioni, finestre, luci, vedute, balconi, canali, fossi, pozzi, cisterne, tubi, fosse di latrina o di concime: abusi edilizi, demolizione, risarcimento del danno.

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Ovunque si abiti (in città, in campagna, in un paesino o in una zona residenziale) si ha sempre a che fare coi vicini. La legge quindi si è preoccupata di dettare una serie di norme al fine di regolare i rapporti di vicinato.

LE NUOVE COSTRUZIONI

La legge prevede che le costruzioni su fondi confinanti che non siano unite tra loro debbano essere tenute a distanza non inferiore di

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3 metri. Ciò non toglie che i regolamenti comunali possano prevedere una distanza superiore ai 3 metri.

Distinguiamo due ipotesi.

LE FINESTRE (LUCI E VEDUTE) E I BALCONI

Le finestre si dividono in

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luci e vedute.

Le luci devono avere il lato inferiore a un’altezza di almeno 2 metri (2,5 metri per i piani superiori al primo) dal pavimento del locale in cui si trovano e a un’altezza di almeno 2,5 metri dal suolo del fondo del vicino e devono essere munite di un’inferriata e di una grata fissa in metallo.

Per l’apertura delle luci non sono previste distanze minime dal confine.

Per l’apertura di vedute (cioè di finestre che non abbiano i requisiti visti per le luci), invece, si devono rispettare delle distanze:

Se qualcuno ha acquistato il diritto ad

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aprire vedute dirette verso il fondo del vicino, quest’ultimo non potrà costruire a distanza inferiore di 3 metri dalla veduta stessa.

CANALI E FOSSI

Canali e fossi devono essere scavati a una distanza minima dal confine non inferiore alla profondità del fosso o canale, salvo diversa previsione dei regolamenti locali. La distanza si misura dal confine alla sponda più vicina del fosso o canale.

Possono i regolamenti edilizi comunali stabilire ulteriori limiti?

Sì. Spesso i regolamenti comunali introducono regole ulteriori riguardanti la costruzione di un nuovo edificio. Ad esempio, possono prevedere limiti di altezza per le costruzioni e norme igieniche di vario tipo. Le leggi speciali esistenti in materia urbanistica ed edilizia stabiliscono le conseguenze della violazione di tali regolamenti, conseguenze che possono giungere sino all’ordine di demolizione della costruzione eseguita in spregio ai regolamenti.

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L’applicazione di tali conseguenze è demandata alle competenti autorità pubbliche.

Il vicino che sia stato danneggiato da una violazione del regolamento comunale, invece, non può chiedere al giudice che venga ripristinata la situazione precedente. Può chiedere, invece, il risarcimento del danno che subisca a causa del comportamento illegittimo del vicino.

Se però la norma del regolamento comunale violata nella nuova costruzione sia una disposizione che specifichi uno dei limiti previsti dal Codice Civile in materia di distanze, il vicino potrà chiedere anche il ripristino della situazione precedente alla violazione del regolamento.

Ad esempio: se il regolamento prevede che tra due edifici debba esservi una distanza di almeno 4 metri (anziché i 3 metri previsti dal Codice Civile), il vicino potrà pretendere il rispetto di tale distanza e non dovrà accontentarsi del solo risarcimento del danno.

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POZZI, CISTERNE, FOSSE DI LATRINA O DI CONCIME

Pozzi, cisterne e fosse di latrina o di concime devono essere aperte a una distanza dal confine di almeno 2 metri.

TUBI DI ACQUA, DI GAS O SIMILI

La distanza minima dal confine da rispettare se si vuole installare tubi di acqua, di gas e simili è di 1 metro dal confine, salvo diverse disposizioni dei regolamenti comunali.

FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI O PERICOLIS

La distanza minima dal confine deve rispettare chi apre fabbriche o depositi nocivi o pericolosi (ad esempio: forni, camini, magazzini di sale, stalle, depositi di materiali nocivi o esplodenti, macchinari che possono far sorgere pericolo di danni) è quella eventualmente prevista dai regolamenti comunali o quella necessaria per preservare i fondi vicini da ogni danno.

Se il vicino non rispetta le distanze di legge previste tra edifici, o le distanze per luci e vedute, o tra edifici e canali e fossi o pozzi e cisterne si può chiedere al giudice di ripristinare la situazione precedente al comportamento del vicino che abbia violato la normativa sulle distanze stabilita dal Codice Civile.

Ad esempio, se il vicino ha aperto una finestra (luce o veduta) a distanza non regolamentare, il giudice può ordinare che la stessa venga murata o adottare altri rimedi. Oltre a ciò egli può chiedere anche il risarcimento del danno subito.

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