Equo compenso: la regola vale solo per banche e grandi imprese

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Autore: Paolo Florio

10 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il CNF chiarisce che l’equo compenso non è una regola generale: le sanzioni per gli avvocati scattano solo nei rapporti con i grandi committenti.

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La tutela del compenso professionale non è un obbligo universale che riguarda ogni cliente, ma uno scudo legale pensato esclusivamente per riequilibrare i rapporti con i colossi dell’economia e la Pubblica amministrazione. Con la circolare numero 1-C-2026, il Consiglio Nazionale Forense mette fine a ogni dubbio interpretativo: le sanzioni disciplinari per la violazione dell’equo compenso scattano solo se l’avvocato accetta pagamenti irrisori da banche, assicurazioni o grandi imprese. Non esiste, quindi, un tariffario minimo inderogabile applicabile ai cittadini comuni o alle piccole attività. Questa distinzione è fondamentale per garantire la libera concorrenza ed evitare che una norma nata per proteggere i professionisti dai poteri forti si trasformi in un ostacolo per l’accesso alla giustizia dei piccoli assistiti. Il diritto a un compenso proporzionato all’opera prestata resta un principio etico, ma la sua applicazione forzosa e sanzionabile segue confini soggettivi molto precisi.

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La circolare del CNF mette fine ai dubbi interpretativi

L’intervento dell’otto aprile 2026 da parte del Consiglio Nazionale Forense (circolare n. 1-C-2026) nasce dalla necessità di fare chiarezza su un punto che ha generato forti tensioni con l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. In passato, la formulazione delle norme deontologiche sembrava suggerire che l’avvocato dovesse sempre pretendere un compenso “equo” da chiunque, pena una sanzione disciplinare. Questa interpretazione estensiva è stata contestata perché rischiava di bloccare il mercato e di imporre prezzi fissi anche dove non c’è uno squilibrio di potere tra le parti. Il

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Consiglio Nazionale Forense ha così modificato il Codice deontologico forense (art. 25 bis cdf) per allinearlo perfettamente alla legge nazionale. La modifica, entrata in vigore il 7 aprile 2026, vincola ora l’azione dei consigli distrettuali di disciplina. Questi ultimi non possono più punire i legali che concordano tariffe ridotte con privati cittadini o piccole società, poiché la norma si limita a sanzionare solo i rapporti con i cosiddetti contraenti forti.

Chi sono i grandi committenti soggetti alla normativa

Il perimetro di applicazione della legge è definito in modo rigoroso e non ammette interpretazioni creative. L’obbligo di rispettare l’equo compenso e i relativi divieti deontologici operano esclusivamente quando l’avvocato presta la propria opera in favore di soggetti che hanno una forza contrattuale tale da poter imporre condizioni unilaterali. La disciplina riguarda:

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  • imprese bancarie e assicurative e le loro società controllate o mandatarie;

  • aziende che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di cinquanta lavoratori;

  • imprese che hanno presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro;

  • la Pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

Questa lista rappresenta l’intero ambito soggettivo previsto dalla legge n. 49/2023. Se il cliente dell’avvocato non rientra in una di queste categorie, le parti restano libere di negoziare il compenso secondo le logiche di mercato, senza che l’ordine professionale possa intervenire per contestare il prezzo pattuito. Per fare un esempio, se un avvocato decide di assistere un pensionato o una piccola bottega artigiana per una cifra simbolica, non rischia alcuna conseguenza sul piano della propria onorabilità professionale.

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Niente sanzioni per i compensi con i piccoli clienti

La scelta di delimitare il campo d’azione del Codice deontologico forense serve a proteggere il principio della libera determinazione dei compensi. Il legislatore e il Consiglio Nazionale Forense riconoscono che il rapporto con un privato o una microimpresa è basato su una negoziazione paritaria. In questi casi, imporre un compenso minimo obbligatorio significherebbe limitare la libertà di scelta del cliente e la libertà professionale dell’avvocato. La circolare sottolinea che l’equo compenso non è una regola generale di determinazione della tariffa, ma una misura di protezione specifica. Se l’avvocato accetta un incarico da un soggetto diverso dai grandi committenti, non è tenuto a verificare se la somma rispetti i parametri ministeriali ai fini della propria responsabilità etica. La funzione di chiusura interpretativa della circolare impedisce quindi che si crei un sistema di tariffe minime mascherate, che sarebbe in contrasto con le direttive europee sulla concorrenza.

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Obblighi e responsabilità per gli iscritti agli albi

Nonostante la limitazione soggettiva, l’attenzione del professionista deve restare alta quando interagisce con i soggetti forti. Nei confronti di questi ultimi, l’avvocato ha il divieto assoluto di pattuire compensi che non siano equi. Se un legale accetta un incarico da una banca o da un comune accettando tariffe eccessivamente basse, l’Ordine degli avvocati ha il dovere di intervenire. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti raccomandato ai vari ordini territoriali di dare la massima diffusione a queste indicazioni e di vigilare strettamente affinché gli iscritti si attengano ai nuovi confini del codice. La responsabilità disciplinare resta dunque uno strumento efficace, ma mirato a colpire solo le condotte che alimentano lo squilibrio contrattuale a danno della dignità della professione davanti ai grandi centri di potere economico. Per i rapporti con la clientela ordinaria, il riferimento resta la libera pattuizione scritta, che garantisce trasparenza e chiarezza tra le parti senza le rigidità previste per i colossi industriali e finanziari.

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