Quando spetta il bonus sicurezza?

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Autore: Angelo Forte

18 aprile 2026

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Devo sostituire i bracci ed il motore del cancello già installato a protezione della mia villa. Ho diritto al cosiddetto bonus sicurezza?

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Il cosiddetto bonus sicurezza non è altro che la possibilità di portare in detrazione, per dieci anni, la somma (entro i limiti di spesa fissati dalle norme) spesa per “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (così stabilisce l’articolo 16 bis, n. 1, lettera f), del d.p.r. n. 917 del 1986).

La legge, però, non stabilisce nel dettaglio quali siano in concreto gli interventi che possono fruire della detrazione.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate, sia in una circolare (la n. 13 del 6 febbraio 2001), sia nella Guida del febbraio 2026 sulle

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agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, individua a titolo esemplificativo, fra gli interventi che danno titolo alla detrazione, quelli che rafforzano, sostituiscono o installano le cancellate degli edifici.

Da un lato, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono fruire delle detrazioni quegli interventi su singole parti di una cancellata e dall’altro, più in generale, tutte quelle misure che non rafforzano la cancellata già esistente o non la sostituiscono integralmente.

Stante questo indirizzo (consolidato nel tempo), si ritiene che portare in detrazione la spesa per la semplice sostituzione di bracci e motore di una cancellata già installata, esporrebbe al rischio di un

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avviso di accertamento con cui verrebbe contestata la fruibilità della detrazione medesima.

In tal caso ci si troverebbe nell’alternativa di pagare quanto richiesto o di impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado rimettendo al giudice la valutazione sulla correttezza dell’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate ha dato alla legge (consistente in pratica nella fruibilità della detrazione solo se l’intervento mira ad installare ex novo un’opera che prevenga il rischio di atti illeciti di terzi oppure a rafforzare opere già installate e non se l’intervento è di semplice manutenzione dell’esistente o di sostituzione di parti di opere già installate con altre parti identiche a quelle sostituite).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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