Assegno divorzile: deducibili le tasse pagate al posto dell'ex

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Autore: Angelo Greco

06 maggio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione conferma che le somme versate per coprire il carico fiscale dell’ex coniuge sono oneri deducibili. Respinto il ricorso del Fisco.

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Le somme versate all’ex coniuge per compensare le tasse dovute sull’assegno divorzile sono oneri deducibili dal reddito. Questa è la regola definitiva stabilita dalla legge attraverso l’interpretazione dei giudici di legittimità. Quando un soggetto si impegna a pagare non solo la quota di mantenimento, ma anche l’importo necessario a coprire le imposte che l’ex partner dovrà versare su quella cifra, l’intera somma può essere sottratta dal reddito imponibile. Si tratta di un principio che garantisce un risparmio fiscale concreto a chi sostiene l’onere economico del divorzio. La Corte di Cassazione, con la

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sentenza n. 9452 del 2026, ha chiarito che queste somme non sono semplici regali o pattuizioni private prive di valore fiscale. Al contrario, esse costituiscono parte integrante dell’assegno di mantenimento e, come tali, godono dello stesso trattamento di favore previsto per gli oneri deducibili.

La regola generale sulla deducibilità delle imposte rimborsate

Chi versa un assegno all’ex coniuge ha diritto di dedurre tali importi dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef. La novità confermata dai giudici riguarda l’estensione di questa deducibilità anche alle somme pagate per “neutralizzare” il carico fiscale del beneficiario. Spesso, negli accordi di divorzio, le parti stabiliscono che l’assegno debba essere percepito “al netto” delle tasse. Per ottenere questo risultato, l’obbligato versa una quota aggiuntiva che serve proprio a pagare le imposte dell’altro. La

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sentenza 9452/2026 stabilisce che anche questa integrazione economica è deducibile. Non importa se la somma è distinta formalmente dall’assegno principale: se la finalità è quella di garantire il sostentamento dell’ex coniuge secondo quanto stabilito dal giudice o dagli accordi, il fisco deve riconoscerne la deducibilità totale.

Il contrasto interpretativo con l’Agenzia delle Entrate

La controversia è nata perché l’amministrazione finanziaria sosteneva una tesi molto più restrittiva. Secondo l’ufficio, solo l’assegno di mantenimento propriamente detto poteva essere dedotto. Le somme aggiuntive versate per coprire le tasse erano considerate dall’Agenzia come frutto di una “pattuizione privata” esterna agli obblighi di legge. In pratica, il Fisco riteneva che il rimborso delle imposte fosse un accordo tra privati che non poteva avere effetti sulla dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha respinto questa visione, dando ragione a un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento. I giudici hanno spiegato che l’integrazione per le tasse partecipa della stessa natura dell’assegno divorzile. Se l’obbligo di versamento nasce dalla crisi del matrimonio, la sua funzione è quella di assistenza materiale e non può essere smembrata in pezzi diversi ai fini delle tasse.

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L’assegno divorzile come prestazione economica unitaria

Per comprendere meglio il concetto, è utile fare un esempio pratico. Immaginiamo che un avvocato debba versare all’ex moglie 2.000 euro al mese di assegno. Se l’accordo prevede che l’uomo paghi anche i 500 euro di tasse che la donna deve versare allo Stato su quel reddito, il costo reale per l’uomo è di 2.500 euro. La Cassazione afferma che l’avvocato può dedurre tutti i 2.500 euro. Questo accade perché la somma versata per le imposte non è un lusso, ma un mezzo necessario per assicurare all’ex coniuge la disponibilità effettiva della cifra pattuita. Il diritto alla deduzione spetta quindi per l’intera spesa sostenuta, a condizione che l’obbligo risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o da un accordo di separazione o divorzio (D.P.R. 917/1986).

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Il valore del giudicato esterno nelle liti con il Fisco

Un aspetto tecnico molto importante della sentenza riguarda il cosiddetto giudicato esterno. Nel caso specifico, il contribuente aveva già vinto cause simili contro l’Agenzia delle Entrate per gli anni precedenti. La Cassazione ha ricordato che, se un giudice ha già accertato con una sentenza definitiva che una certa somma è deducibile, l’amministrazione finanziaria non può continuare a contestare lo stesso elemento negli anni successivi. Una volta stabilito che quel tipo di rimborso fiscale è deducibile tra quelle specifiche parti, la questione si considera risolta per sempre. Questo principio serve a garantire la certezza del diritto ed evita che il cittadino debba affrontare un processo ogni anno per lo stesso motivo. Il Fisco è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali per aver insistito in un ricorso considerato infondato.

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Conseguenze pratiche e rimborsi Irpef per i contribuenti

Questa decisione apre la strada a possibili rimborsi per molti contribuenti che si trovano in situazioni simili. Chi ha versato somme per coprire le tasse dell’ex coniuge e non le ha indicate tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi potrebbe valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa. La deduzione dell’intero importo riduce infatti la base imponibile su cui si calcola l’Irpef, portando a un risparmio fiscale che cresce proporzionalmente al reddito del soggetto obbligato. La prova del versamento deve essere però rigorosa: occorre dimostrare che le somme sono state effettivamente pagate e che il titolo di tale pagamento risiede negli accordi di divorzio. La tracciabilità bancaria dei bonifici e la copia della sentenza di divorzio restano i documenti fondamentali per evitare contestazioni future da parte degli uffici.

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