Banche e assicurazioni, addio al divieto di incarichi incrociati

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Autore: Paolo Florio

08 maggio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Addio all’interlocking: la riforma del TUF elimina il divieto di incarichi incrociati tra banche e assicurazioni concorrenti per ridurre la burocrazia.

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Dimenticate il vecchio tabù della doppia poltrona nei vertici della finanza. In Italia non esiste più il divieto di assumere contemporaneamente incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese concorrenti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario. La riforma del Testo unico della finanza (Dlgs 47/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 2026) ha infatti cancellato ufficialmente la norma che bloccava il cosiddetto interlocking. Si tratta di una svolta pratica immediata: chi guida una banca potrà ora sedere anche nel consiglio di un altro istituto finanziario senza incappare in un divieto automatico e speciale. Il legislatore ha deciso che quel blocco, nato nel 2011 per proteggere la concorrenza, è ormai un inutile doppione burocratico. Non è un invito all’anarchia gestionale, ma il riconoscimento che le attuali norme sui requisiti dei manager sono già sufficientemente robuste per gestire eventuali conflitti di interesse senza bisogno di leggi speciali.

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La fine del blocco speciale per le doppie poltrone

La novità principale della riforma risiede nell’abrogazione dell’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 36 Dl n. 201/2011). Questa vecchia norma impediva a una stessa persona di cumulare ruoli di vertice in società che operano negli stessi mercati. L’idea di fondo era semplice: se un amministratore siede contemporaneamente nei consigli di due banche rivali, potrebbe favorire lo scambio di

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informazioni sensibili o creare accordi sottobanco che danneggiano i clienti e il mercato. Per anni, questo sistema ha imposto un limite rigido. Oggi, con il nuovo decreto legislativo (Dlgs 47/2025), quel limite sparisce. La legge cancella un divieto ritenuto non più necessario come presidio autonomo. Il mercato finanziario del 2026 è molto diverso da quello del 2011 e il legislatore ha preso atto che le sovrapposizioni normative creano solo confusione e costi inutili per le imprese.

Perché le regole sulla concorrenza sono cambiate

Molti potrebbero pensare che questa scelta indebolisca la trasparenza dei mercati, ma la realtà è differente. Il motivo della cancellazione risiede nel fatto che oggi esistono altre regole, molto più evolute, che sorvegliano l’idoneità degli esponenti aziendali. Queste norme sono definite

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prudenziali e hanno l’obiettivo di garantire che chi guida un intermediario sia all’altezza del ruolo. Anche se queste regole nascono con finalità diverse rispetto alla tutela della concorrenza, nella pratica producono effetti simili. Invece di un divieto secco e generale di “incroci”, il sistema si affida ora a una valutazione più ampia e moderna sulla qualità dei manager. Si guarda alla loro capacità di giudizio e alla loro indipendenza reale, non solo a una lista di cariche incompatibili sulla carta.

Meno oneri di controllo per banche e assicurazioni

Uno dei vantaggi immediati di questa riforma è la riduzione degli oneri di compliance. Fino a ieri, gli intermediari dovevano attivare procedure lunghe e costose per verificare che nessuno dei propri amministratori violasse la normativa sull’interlocking. Era un controllo specifico e minuzioso che appesantiva la gestione societaria. Con l’abrogazione della norma del 2011, le banche e le assicurazioni risparmiano tempo e risorse. Non devono più misurarsi con questa verifica particolare, poiché il quadro attuale è già capace di intercettare le situazioni delicate. Per spiegare meglio con un esempio:

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  • prima della riforma, un esperto di finanza non poteva accettare un incarico in una compagnia assicurativa se già sedeva nel board di una banca concorrente;

  • oggi, quell’esperto può accettare l’incarico, purché dimostri di avere abbastanza tempo da dedicare a entrambi i ruoli e di poter agire con indipendenza di giudizio.

I nuovi pilastri della responsabilità dei manager

La riforma non significa che la tutela della concorrenza sia passata in secondo piano. Semplicemente, cambia lo strumento di controllo. Lo Stato non usa più un divieto “speciale e settoriale”, ma si fida dei controlli ordinari previsti per gli esponenti aziendali. I presidi che restano in vigore e che garantiscono la serietà del sistema sono:

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  • i limiti numerici al cumulo degli incarichi;

  • i vincoli di impegno temporale, conosciuti come time commitment;

  • i criteri di indipendenza formale stabiliti dagli statuti;

  • la capacità di mantenere un’indipendenza di giudizio autonoma.

Il legislatore ha preferito concentrare i controlli dove essi appaiono oggi più coerenti ed efficaci. Questa scelta semplifica il sistema ed elimina le sovrapposizioni tra diverse leggi che spesso dicevano la stessa cosa in modi diversi.

Una gestione della finanza più snella ed efficace

L’intervento sull’interlocking rappresenta perfettamente lo spirito di tutta la riforma del Testo unico della finanza. L’obiettivo è rendere il sistema finanziario italiano più agile e competitivo a livello internazionale. Eliminare i divieti che non hanno più una ragione d’essere permette alle società di scegliere i migliori talenti sul mercato senza restrizioni burocratiche ormai sorpassate. Il controllo non sparisce, ma si sposta dal piano del “divieto a priori” a quello della “valutazione concreta” dei requisiti. È un atto di fiducia verso il sistema dei controlli interni e verso la capacità delle autorità di vigilanza di monitorare i comportamenti degli amministratori senza bisogno di una legge rigida che blocchi ogni possibile incrocio di competenze.

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