Avvocati: l'equo compenso vale solo nei rapporti con i grandi clienti

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Autore: Paolo Florio

17 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il Consiglio nazionale forense limita l’obbligo di tariffe minime a banche e grandi imprese. Resta la libertà di accordo con i piccoli clienti.

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L’equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti tra i professionisti e i grandi clienti. Il Consiglio nazionale forense ha chiarito questo limite con una nota ufficiale del 16 aprile 2026. La regola generale stabilisce che la tutela del professionista scatta solo di fronte a soggetti con un forte potere economico. Non si tratta di una norma universale che blocca i prezzi per ogni tipo di consulenza legale. L’obiettivo della legge è impedire che colossi come banche o assicurazioni impongano compensi troppo bassi agli avvocati. Negli altri casi, cioè quando il cliente è un privato o una piccola azienda, le parti restano libere di concordare il prezzo che preferiscono. Questo chiarimento serve a rispettare le regole sulla concorrenza chieste dall’

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Antitrust. Chi accetta pagamenti non equi dai giganti del mercato rischia ora una sanzione disciplinare specifica.

L’identikit dei soggetti obbligati all’equo compenso

La normativa sull’equo compenso (L. n. 49/2023) non riguarda tutti i committenti, ma solo una lista precisa di soggetti definiti forti. L’obbligo di pagare il professionista in modo proporzionato al lavoro svolto ricade innanzitutto sulle imprese bancarie e assicurative. La regola si estende anche alle loro società controllate o mandatarie. Sono incluse le grandi aziende che nell’anno precedente all’incarico hanno occupato più di

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cinquanta dipendenti o hanno registrato ricavi superiori a 10 milioni di euro. Infine, la tutela si applica sempre nei confronti della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016). In questi casi, il contratto non può prevedere cifre simboliche o eccessivamente basse. Un esempio pratico aiuta a capire:

  • un avvocato riceve l’incarico di gestire migliaia di pratiche di recupero crediti per una grande banca;

  • la banca propone un compenso fisso di pochi euro a pratica;

  • in questa situazione la banca viola la legge perché non rispetta i parametri forensi minimi.

Il ruolo dell’Antitrust e la tutela della concorrenza

Il chiarimento del Consiglio nazionale forense

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(CNF) è arrivato dopo alcune osservazioni sollevate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust temeva che l’equo compenso potesse trasformarsi in un limite generale alla libertà di mercato, in violazione delle norme europee (art. 101 TFUE). Il rischio era che i professionisti interpretassero la norma come un obbligo di applicare tariffe fisse anche ai clienti piccoli o medi. Per evitare sanzioni e blocchi alla concorrenza, il CNF ha modificato il Codice deontologico forense (art. 25 bis). La nuova formulazione della norma stabilisce un confine netto. Se il cliente non rientra nelle categorie dei colossi economici, l’avvocato può negoziare liberamente la propria parcella. L’Autorità ha accolto positivamente questi impegni e ha chiuso il procedimento con la delibera n. 959/2026.
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La sanzione della censura per chi accetta compensi bassi

Chi non rispetta le regole sull’equo compenso va incontro a conseguenze disciplinari serie. Se un avvocato accetta un incarico da un grande cliente concordando un prezzo che non sia giusto, equo e proporzionato, commette un illecito. La sanzione prevista è quella della censura. Questo provvedimento disciplinare scatta quando il compenso non è determinato in base ai parametri forensi vigenti. La sanzione ha uno scopo deterrente. Serve a dare forza ai professionisti che si trovano a trattare con partner commerciali molto più potenti di loro. Spesso i grandi gruppi industriali o le banche hanno una forza contrattuale tale da poter imporre condizioni svantaggiose. La censura punisce l’avvocato che cede a queste pressioni, poiché il rispetto della dignità professionale è un dovere che l’iscritto all’albo deve sempre garantire.

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La libertà di accordo nei rapporti con i piccoli clienti

Al di fuori del perimetro dei grandi committenti, rimane valida la piena libertà negoziale. Questo significa che per i cittadini privati, le micro-imprese o i piccoli professionisti la tariffa resta oggetto di libera trattativa tra le parti. Un avvocato e un cliente privato possono quindi accordarsi per un compenso forfettario o basato su criteri diversi dai parametri ministeriali. Questa distinzione è fondamentale per garantire l’accesso alla giustizia. Se l’equo compenso fosse obbligatorio per tutti, molte persone non potrebbero permettersi un’assistenza legale a causa dei costi fissi troppo elevati. In sintesi, le regole del gioco sono le seguenti:

  • nei rapporti con i soggetti forti il compenso deve essere sempre equo;

  • la violazione comporta la censura per il professionista;

  • nei rapporti con i soggetti deboli vige il libero accordo;

  • i parametri forensi diventano obbligatori solo quando manca un contratto scritto tra le parti.

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