Come rinunciare alla specializzazione di avvocato e mantenerla negli anni?

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Autore: Paolo Florio

21 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

L’avvocato può rinunciare alla specializzazione in qualsiasi momento. Per mantenerla occorrono 75 crediti di formazione ogni tre anni. L’insegnamento universitario non conta come formazione specialistica.

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La carriera di un avvocato è un percorso che cambia nel tempo. Magari avete conseguito la specializzazione in diritto civile perché vi appassionava, vent’anni fa. Ma adesso vi rendete conto che il vostro lavoro vi ha portato sempre più verso il diritto del lavoro. Oppure avete due specializzazioni e volete tenerne solo una. Oppure, più semplicemente, la specializzazione vi costa troppo in termini di tempo e denaro, e volete liberarvene. Potete farlo? E se lo fate, potete cambiar idea e riprendere la specializzazione più tardi? E come si mantiene una specializzazione, una volta che l’avete?

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Queste sono domande pratiche che molti avvocati si pongono, ma che spesso rimangono senza risposta, perché le norme sulla specializzazione sono tecniche e frammentate in diversi decreti ministeriali. Per questo motivo, il Consiglio Nazionale Forense ha emesso un parere chiarificatore nel 2026, il parere numero 16/2026, che fornisce risposte precise a queste domande. In questo articolo analizzeremo come funziona il sistema della rinuncia alla specializzazione, come si richiede di nuovo, e quali sono i veri requisiti per mantenerla nel tempo. Scoprirete che il sistema è meno rigido di quello che molti credono, ma che ha anche delle trappole che bisogna evitare.

Che cosa dice la legge sulla specializzazione degli avvocati?

Prima di parlare di rinuncia e mantenimento, bisogna capire come funziona il sistema della specializzazione per gli avvocati italiani. La specializzazione non è obbligatoria. Un avvocato può lavorare per tutta la vita senza specializzarsi. Ma se vuol specializzarsi, deve rispettare certe regole.

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La regola principale è che un avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione(art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015). I settori sono cose come diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto tributario, e così via. Quindi, il massimo che potete fare è di specializzarvi in due settori. Non di più.

Questa limitazione ha una ragione: il legislatore non vuole che gli avvocati si sparpaglino troppo. Vuole che se vi specializzate, vi specializzate seriamente, non che diventate esperti di tutto. Per questo, il massimo è due settori.

Ora, il decreto ministeriale che regola la specializzazione prevede anche che gli specialisti devono svolgere una certa quantità di attività, devono seguire corsi di formazione, devono mantenersi aggiornati. Non è una qualifica che si consegue una volta e poi ci si dimentica. È una qualifica che richiede impegno continuo.

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Come si rinuncia a una specializzazione e chi riceve la richiesta?

Questo è il primo punto che il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito nel parere 16/2026. La risposta è semplice: un avvocato può sempre rinunciare al titolo di specialista, in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazione e senza limite di tempo. Non importa se avete la specializzazione da venti anni. Non importa se l’avete conseguita in un solo settore oppure in due. Potete sempre rinunciare.

Come si fa? La rinuncia deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della vostra provincia, cioè l’ente locale che tiene l’elenco di tutti gli avvocati specialisti. È il Consiglio dell’Ordine che ha le liste di chi è specializzato e chi no. Quindi, la richiesta di rinuncia deve andare lì.

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Cosa fa il Consiglio dell’Ordine quando riceve la vostra richiesta? Il parere dice che il Consiglio “senza indugio”, cioè senza ritardi, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense, che poi delibera sulla cancellazione. Quindi, la procedura è questa: voi presentate richiesta al Consiglio dell’Ordine locale, il Consiglio la trasmette al CNF, il CNF decide e cancella il vostro nome dall’elenco dei specialisti.

Quanto tempo ci vuole? Il parere non lo specifica. Ma dice “senza indugio”, quindi dovrebbe essere relativamente rapido, probabilmente pochi giorni o poche settimane.

Cosa accade se rinunzio all’unico titolo che ho oppure a uno di due?

Il parere del CNF distingue due situazioni. Prima situazione: avete un’unica specializzazione e decidete di rinunciare. In questo caso, semplicemente perdete la qualifica di specialista. Non siete più nell’elenco dei specialisti. Diventate un avvocato ordinario. È semplice.

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Seconda situazione: avete due specializzazioni e decidete di rinunciare a una delle due. In questo caso, la specializzazione che tenete rimane ferma. Non è che perché rinunciate a una, perdete automaticamente anche l’altra. No. Se avete specializzazioni in diritto civile e diritto tributario, e rinunciate a quella tributaria, rimane ferma quella in diritto civile.

Questo è un punto importante, perché molti avvocati potrebbero credere che rinunciare a una specializzazione significhi perdere tutte le specializzazioni. Non è così. Potete rinunciare a una senza perdere le altre.

Se rinuncio, posso chiedere nuovamente la specializzazione in futuro?

Questa è una domanda che molti si pongono: se rinuncio adesso, posso rifare la richiesta di specializzazione tra cinque anni, se cambia la mia situazione? La risposta del CNF è sì, potete ripresentare una nuova domanda.

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Il parere dice che resta ferma “la possibilità di presentare una nuova domanda ai sensi dell’art. 6 del d.m. 144/2015, dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3”.

Cosa significa? Significa che se voi rinunciate e poi, anni dopo, cambiate idea, potete fare una nuova richiesta di specializzazione. Ma dovrete soddisfare tutti i requisiti che richiede la legge per ottenere una specializzazione nuova. Dovrete avere i titoli, la formazione, l’esperienza. E dovrete rispettare il limite dei due settori massimi.

In altre parole, non potete rinunciare e poi ripresentare la domanda immediatamente dopo, senza aver fatto niente. Dovete attendere un periodo ragionevole e dovete aver accumulato i requisiti necessari.

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Il parere dice anche che non è necessario attendere il termine di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c). In altre parole, se rinunciate, non dovete aspettare il termine massimo previsto dalla legge per potere fare una nuova richiesta. Potete fare una nuova richiesta quando siete pronti, a patto che abbiate i requisiti.

Quello che non è chiaro è quanto tempo dovete aspettare. Il parere non lo specifica. Presumibilmente, dovete aspettare un tempo ragionevole affinché sia chiaro che vi siete riqualificati e che volete davvero specializzarvi di nuovo. Ma il parere non dice quale sia questo tempo. Probabilmente bisognerebbe consultare il Consiglio dell’Ordine per avere chiarimenti specifici.

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Quali sono i requisiti per mantenersi specialista nel tempo?

Adesso arriviamo al secondo tema affrontato dal CNF nel parere. Una volta che siete specialisti, come fate a mantenervi specialisti? Quali sono gli obblighi?

Il primo obbligo è quello della formazione permanente. Il decreto ministeriale dice che ogni avvocato specialista deve dichiarare e documentare, ogni tre anni, l’adempimento degli obblighi di formazione permanente. Questo significa che non potete starvene seduti e dire “io sono specialista, punto”. Dovete continuare a formarvi, a stare aggiornati, a seguire i cambiamenti nella vostra area di specializzazione.

Il secondo obbligo è più specifico: dovete seguire scuole o corsi di alta formazione. E dovete accumulare crediti di formazione.

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Almeno 75 crediti nel triennio, e almeno 25 crediti per ciascun anno. Questo significa che dovete seguire almeno 25 ore di formazione ogni anno, altrimenti risolvete il vostro impegno.

Come fanno i crediti? Ogni corso ha un numero di crediti associato. Se seguite un corso di 10 ore, potete accumulare 10 crediti (anche se il calcolo è un po’ più complicato, perché non tutti i corsi hanno lo stesso numero di crediti per ora). La cosa importante è che dovete accumulare almeno 25 crediti all’anno, e almeno 75 crediti nel triennio.

Se non raggiungete questo totale, la vostra specializzazione è a rischio. Il Consiglio dell’Ordine potrebbe escludervi dall’elenco dei specialisti.

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L’insegnamento universitario conta come formazione specialistica?

Adesso arriviamo al punto più controverso affrontato dal CNF nel parere. La domanda è stata: se io sono professore universitario a contratto, e insegno nella materia della mia specializzazione, questo conta come formazione specialistica ai fini del mantenimento della specializzazione?

La risposta del CNF è no. L’insegnamento universitario non conta come formazione specialistica.

Il parere dice: “il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.

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In parole semplici: anche se insegnate all’università nella materia della vostra specializzazione, questo non vi conteggia come formazione specialistica. Dovete comunque seguire i corsi e accumulare i crediti come fanno gli altri specialisti.

Perché? Il parere non lo spiega esplicitamente. Ma la ragione è probabilmente questa: la formazione specialistica è uno sforzo specifico che l’avvocato deve fare per mantenersi aggiornato nella sua materia. L’insegnamento universitario è un’attività diversa, che ha obiettivi diversi. Uno studente universitario immanzi un professore impara il diritto in modo diverso rispetto a un avvocato che segue un corso di formazione specialistica. Il corso di formazione specialistica è orientato alla pratica, agli ultimi sviluppi della giurisprudenza, alla casistica contemporanea. L’insegnamento universitario è più generale, più teorico.

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Inoltre, il parere presume che un professore universitario a contratto non sia un professore di ruolo. Un professore a contratto è una figura temporanea, che insegna per un certo periodo. Questo non garantisce continuità formativa. Mentre la formazione specialistica è strutturata e garantisce che l’avvocato si mantenga aggiornato nel tempo.

Quindi, se siete un avvocato specialista e insegnate anche all’università, dovete comunque seguire i corsi di formazione specialistica. L’insegnamento non vi scusa da questo obbligo.

Quali corsi e scuole contano come formazione specialistica?

Il parere non entra nei dettagli di quali corsi contano e quali no. Ma la norma da cui deriva (art. 10, comma 2, del d.m. 144/2015) parla di “scuole o corsi di alta formazione”. Questo significa che non tutti i corsi contano. Contano solo quelli che sono riconosciuti come corsi di alta formazione.

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In genere, contano:

Non contano, invece:

Ma la lista non è precisa, e bisognerebbe consultare il Consiglio dell’Ordine per avere chiarimenti specifici su ogni corso.

Come si documenta la formazione e cosa succede se non raggiungete i crediti?

Ogni tre anni, dovete dichiarare e documentare che avete seguito i corsi di formazione specialistica. Come si fa? Dovete raccogliere gli attestati dei corsi che avete seguito, contarli i crediti, e inviarli al Consiglio dell’Ordine.

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Il Consiglio dell’Ordine controlla che abbiate raggiunto i 75 crediti nel triennio (o comunque 25 crediti per ogni anno del triennio). Se avete raggiunto questo numero, va bene, potete continuare a essere specialista. Se non avete raggiunto il numero, il Consiglio dell’Ordine vi notifica il problema e vi chiede di regolarizzare la situazione.

Cosa succede se non regolarizzate? Presumibilmente, il Consiglio dell’Ordine cancella il vostro nome dall’elenco dei specialisti. Perdete la qualifica di specialista.

Però, il parere non specifica bene quali sono le conseguenze della mancanza di crediti. Presume che ci sia un periodo di tolleranza, durante il quale potete recuperare i crediti mancanti. Ma il parere non lo dice esplicitamente.

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Come si contano i crediti di formazione?

Questo è un aspetto pratico importante. Se dovete accumulare 75 crediti nel triennio, come fate a sapere quanti crediti ha ogni corso?

In genere, ogni corso ha un certificato di partecipazione che specifica il numero di crediti. Se non lo specifica, potete chiedere al fornitore del corso. Il numero di crediti è di solito legato al numero di ore, ma non sempre uno a uno. Per esempio, un corso di 10 ore potrebbe valere 8 crediti, a seconda di come è strutturato.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito dei criteri per il conteggio dei crediti, ma il parere non li specifica. Dovete consultare il sito del CNF o contattare il Consiglio dell’Ordine per avere chiarimenti specifici.

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Comunque, 75 crediti nel triennio significa mediamente 25 crediti all’anno. Se vi iscrivete a due corsi da 12-13 crediti l’uno, ogni anno, raggiungete facilmente il totale. Non è difficile, se ve lo proponete.

Cosa succede se cambio specializzazione durante il mio percorso?

Il parere del CNF non affronta direttamente questo aspetto. Ma la norma prevede che un avvocato può specializzarsi in non più di due settori. Se avete una specializzazione e volete acquisirne un’altra, potete farlo, a patto che non superiate il limite di due.

Se poi volete cambiare una specializzazione (per esempio, avete civile e tributario, e volete cambiare tributario con lavoro), potete rinunciare a tributario e richiedere la specializzazione in lavoro. I crediti di formazione che avete accumulato per tributario non contano più. Dovete accumulare nuovi crediti per la nuova specializzazione.

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Almeno, questo è quello che si desume logicamente dal parere. Ma non è specificato esplicitamente.

Quali sono i difetti del sistema attuale di mantenimento della specializzazione?

Il parere del CNF e le norme che lo supportano creano alcune situazioni che meritano critiche. La prima critica è quella che il parere affronta: perché l’insegnamento universitario non conta come formazione?

Se voi insegnate all’università, dovete comunque seguire corsi di formazione specialistica. Questo significa che se siete un avvocato con poco tempo, e passate 20 ore alla settimana insegnando la vostra materia, dovete trovare 25 ore all’anno anche per i corsi di formazione. È una duplicazione di sforzo.

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Una seconda critica è che il sistema dei crediti è burocratico e non misura davvero la competenza. Se voi seguite un webinar di un’ora e prendete un credito, ma non imparate niente, il credito non vi serve a niente. Ma ve lo conteggia comunque. In altre parole, il sistema misura la partecipazione, non l’apprendimento.

Una terza critica è che il sistema non tiene conto della pratica professionale reale. Se voi per anni siete dedito a casi complessi nella vostra materia di specializzazione, il vostro apprendimento è continuo e profondo. Ma il sistema non vi conteggia questo. Vi conta solo i corsi formali che seguite.

Però, il parere del CNF è quello che è. Dovete rispettare il sistema, anche se ha difetti.

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