Avvocati: vietato registrare i colleghi senza consenso

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Autore: Paolo Florio

22 aprile 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il CNF fissa i paletti sulle registrazioni nascoste tra legali: la tutela del cliente non giustifica sempre la violazione della correttezza.

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L’avvocato non può registrare di nascosto una conversazione con un collega. Questa è la regola generale che disciplina i rapporti professionali e garantisce la lealtà tra i membri dell’avvocatura. Tuttavia esistono dei casi limite in cui questa condotta non viene punita. Il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato di nuovo il tema con il parere n. 12/2026, pubblicato il 13 aprile 2026. Tutto nasce da un quesito posto dall’Ordine degli Avvocati di Torino. Il dubbio riguardava la possibilità di azionare un registratore all’insaputa dei presenti durante una

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procedura esecutiva. L’obiettivo del legale era dimostrare una violazione del diritto di difesa e la possibile commissione di un reato da parte di un ufficiale giudiziario. Il CNF ha ribadito che il rispetto del collega viene prima di tutto, tranne quando c’è un pericolo immediato e concreto per l’assistito.

Il divieto previsto dal Codice Deontologico Forense

La norma di riferimento per tutti i professionisti è l’art. 38, comma 2, del Codice Deontologico Forense

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(cod. deon. for.). Questo articolo stabilisce chiaramente che il rapporto di colleganza impedisce di registrare clandestinamente i colloqui tra avvocati. Il principio serve a tutelare la spontaneità del confronto professionale e la reciproca fiducia. Se un legale potesse temere di essere registrato in ogni momento, il dialogo tra le parti diventerebbe impossibile o estremamente rigido. La violazione di questo dovere comporta una sanzione disciplinare. Il Consiglio Nazionale Forense sottolinea che questa regola si applica sia alle conversazioni telefoniche sia a quelle che avvengono in presenza. La riservatezza è un pilastro della professione e non può essere sacrificata con leggerezza per ottenere un vantaggio processuale.
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Il caso della procedura esecutiva a Torino

Il quesito del COA di Torino chiedeva se fosse lecito registrare un collega e altre persone presenti durante l’accesso di un ufficiale giudiziario. L’avvocato in questione voleva raccogliere prove perché riteneva che il diritto di difesa del suo cliente fosse calpestato. Inoltre, sospettava che l’ufficiale giudiziario stesse commettendo dei reati nel momento in cui proibiva l’accesso ai locali. Il CNF ha risposto che la valutazione deve sempre avvenire sul caso concreto. Non esiste una autorizzazione automatica alla registrazione solo perché si avverte una tensione o una irregolarità. La condotta di chi registra senza il preventivo consenso

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e all’insaputa dei presenti resta, in linea di massima, un comportamento scorretto che lede la dignità della professione.

Le eccezioni per evitare un danno ingiusto al cliente

Nonostante il divieto, la giurisprudenza forense ha individuato nel tempo alcune deroghe. Una decisione storica del Consiglio Nazionale Forense (sent. n. 118/1995) ha stabilito un principio importante. Non tutte le registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore sono da condannare. La condotta diventa legittima se il legale agisce per evitare un danno ingiusto al proprio assistito. In questo caso, il diritto alla difesa prevale sul dovere di riservatezza verso il collega. Se un avvocato si accorge che il comportamento della controparte sta danneggiando gravemente la posizione del suo cliente in modo illecito, può decidere di documentare l’accaduto. Questa scelta deve però essere l’ultima risorsa disponibile per proteggere gli interessi del cittadino.

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Il pericolo concreto di reato e il limite dei fini perlustrativi

Una sentenza più recente ha meglio definito i confini di questa libertà (sent. n. 142/2024). L’illecito disciplinare non scatta se esiste un pericolo concreto di commissione di un reato. La registrazione deve servire a impedire che il fatto illecito venga portato a compimento o a fornirne la prova immediata. Al contrario, il CNF vieta l’uso del registratore se lo scopo è puramente perlustrativo. Questo significa che un avvocato non può registrare il collega solo per vedere se dice qualcosa di utile o per “andare a pesca” di prove. La registrazione non può essere un’abitudine preventiva ma solo una risposta a una situazione di emergenza giuridica. Per capire meglio la differenza, si possono osservare queste situazioni:

  • l’avvocato registra il collega che minaccia esplicitamente di compiere un atto illegale ai danni del cliente;

  • il legale attiva il registratore durante una normale discussione sperando che l’altro confessi un errore tecnico;

  • la registrazione serve a dimostrare che un pubblico ufficiale impedisce con la forza l’esercizio di un diritto.

In conclusione, la registrazione resta vietata se non c’è una necessità estrema e documentata di difesa. Il parere n. 12/2026 conferma che il principio di correttezza resta la bussola per ogni avvocato. Ogni eccezione deve essere interpretata in modo rigoroso e circoscritto.

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