Decreto sicurezza: stop al marchio di indagato per la legittima difesa
Il Governo ottiene la fiducia alla Camera: cambiano le indagini per chi agisce per dovere o difesa e arrivano pene dure per il porto di lame.
La Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul Decreto sicurezza, segnando un punto di svolta nelle regole che disciplinano l’ordine pubblico e l’attività giudiziaria. La regola generale che emerge da questo provvedimento è la tutela dell’onore e della professionalità di chi agisce in presenza di una causa di giustificazione. Lo Stato stabilisce che non si può essere trattati come criminali comuni se il fatto è avvenuto per legittima difesa, stato di necessità o adempimento di un dovere. Questa novità mira a eliminare lo stigma sociale e processuale che colpisce cittadini e forze dell’ordine prima ancora che un giudice si esprima. Il testo affronta anche il degrado urbano e la criminalità diffusa, inasprendo le sanzioni per il porto di armi bianche e introducendo strumenti investigativi avanzati per le carceri. Si tratta di un intervento massiccio che riscrive il rapporto tra autorità e cittadini in situazioni di emergenza o pericolo.
Indice
La fine dell’iscrizione automatica nel registro degli indagati
La novità più rilevante per il sistema processuale riguarda il modo in cui i magistrati gestiscono le notizie di reato (d.l. n. 23/2026). Fino a oggi, chiunque fosse coinvolto in un episodio violento, anche se per difendersi, finiva immediatamente iscritto nel registro degli indagati, il cosiddetto modello 21
Operazioni sotto copertura estese alla Polizia Penitenziaria
Il provvedimento potenzia gli strumenti di indagine all’interno degli istituti di pena (art. 15). Gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, in particolare quelli del Nucleo Investigativo Centrale, possono ora condurre operazioni sotto copertura. In passato, questa possibilità era riservata solo a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli agenti potranno infiltrarsi per scoprire e colpire reati che avvengono dietro le sbarre senza rischiare sanzioni per le azioni compiute durante l’operazione. L’obiettivo è contrastare fenomeni gravi che minano la sicurezza delle carceri, come ad esempio:
il traffico di sostanze stupefacenti tra detenuti;
le rivolte organizzate con finalità intimidatorie;
la corruzione di pubblici ufficiali;
il terrorismo e il reclutamento di affiliati (cod. pen.).
In questo modo, lo Stato dota l’amministrazione penitenziaria di mezzi tecnologici e investigativi moderni per prevenire le violenze e smantellare le reti criminali che operano dall’interno delle celle.
Nuovi limiti per i permessi premio e il porto di coltelli
Il decreto interviene pesantemente sulle norme penali sostanziali e sulla gestione dei detenuti pericolosi. Per chi è recluso per fatti di terrorismo, la concessione dei permessi di necessità diventa più rigorosa e richiede il coinvolgimento del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (art. 16). Parallelamente, cambia la disciplina per chi circola con armi bianche (art. 1). Il porto ingiustificato di uno strumento con una
i coltelli a scatto e quelli definiti “a farfalla”;
ogni oggetto appuntito che sia camuffato da altro strumento;
l’uso di lame durante manifestazioni o in luoghi pubblici senza motivo (art. 1).
Per i minorenni trovati in possesso di questi oggetti, il tribunale prevede la confisca obbligatoria dello strumento e sanzioni in denaro per i genitori che non hanno vigilato.
Sicurezza urbana e contrasto ai furti sui trasporti pubblici
Per combattere il degrado nelle città, il Governo potenzia il Daspo urbano e le zone a vigilanza rafforzata (art. 4). Una novità importante riguarda la possibilità di effettuare l’arresto in flagranza differita per chi commette danneggiamenti durante le manifestazioni pubbliche. Se un soggetto viene ripreso dalle telecamere mentre distrugge arredi urbani o vetrine, la polizia può arrestarlo anche nelle ore successive, una volta identificato tramite i video. Viene inoltre inasprita la punizione per i reati che colpiscono i cittadini nella vita quotidiana (art. 3). Le pene per il furto con destrezza, tipico dei borseggiatori sui bus o nelle metropolitane, e per la rapina commessa da gruppi organizzati sono state aumentate. Lo scopo è creare un effetto deterrente contro le bande specializzate che agiscono nelle grandi stazioni ferroviarie o nei luoghi turistici, garantendo una maggiore protezione a chi utilizza i trasporti collettivi.
La polemica sugli avvocati e i programmi di rimpatrio
Il punto più discusso del testo riguarda l’articolo 30-bis, che coinvolge gli avvocati nei processi di rimpatrio volontario assistito. La norma prevede che il Consiglio Nazionale Forense collabori con il Ministero dell’Interno per gestire il rientro dei cittadini stranieri nei loro Paesi di origine. La controversia nasce dal fatto che il compenso per il legale verrebbe erogato solo se la partenza dello straniero avviene effettivamente. Questa previsione ha sollevato dubbi di natura deontologica, poiché potrebbe spingere l’avvocato a suggerire la partenza al proprio cliente per incassare la parcella, invece di valutare altre forme di protezione legale. Per fare un esempio, un professionista potrebbe trovarsi in conflitto di interesse tra il suo dovere di difesa e il guadagno legato all’espulsione (Atto Camera n. 2886). Consapevole delle critiche e delle perplessità espresse anche dal Quirinale, il Governo ha annunciato che interverrà immediatamente con un nuovo decreto-legge per modificare questa specifica disposizione e garantire la piena indipendenza della funzione difensiva.