Decreto sicurezza: stop al marchio di indagato per la legittima difesa

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Autore: Raffaella Mari

23 aprile 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Il Governo ottiene la fiducia alla Camera: cambiano le indagini per chi agisce per dovere o difesa e arrivano pene dure per il porto di lame.

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La Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul Decreto sicurezza, segnando un punto di svolta nelle regole che disciplinano l’ordine pubblico e l’attività giudiziaria. La regola generale che emerge da questo provvedimento è la tutela dell’onore e della professionalità di chi agisce in presenza di una causa di giustificazione. Lo Stato stabilisce che non si può essere trattati come criminali comuni se il fatto è avvenuto per legittima difesa, stato di necessità o adempimento di un dovere. Questa novità mira a eliminare lo stigma sociale e processuale che colpisce cittadini e forze dell’ordine prima ancora che un giudice si esprima. Il testo affronta anche il degrado urbano e la criminalità diffusa, inasprendo le sanzioni per il porto di armi bianche e introducendo strumenti investigativi avanzati per le carceri. Si tratta di un intervento massiccio che riscrive il rapporto tra autorità e cittadini in situazioni di emergenza o pericolo.

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La fine dell’iscrizione automatica nel registro degli indagati

La novità più rilevante per il sistema processuale riguarda il modo in cui i magistrati gestiscono le notizie di reato (d.l. n. 23/2026). Fino a oggi, chiunque fosse coinvolto in un episodio violento, anche se per difendersi, finiva immediatamente iscritto nel registro degli indagati, il cosiddetto modello 21

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. Questa procedura comportava conseguenze pesanti sulla vita privata e lavorativa della persona. Con la nuova norma (art. 12), se la presenza di una causa di giustificazione appare evidente, il pubblico ministero non procede con l’iscrizione ordinaria. Viene invece utilizzata una annotazione preliminare in un registro separato. Questo meccanismo serve a proteggere chi ha agito correttamente, come un agente di polizia che usa la forza per fermare un crimine o un privato che respinge un’aggressione in casa propria. Il magistrato ha tempi certi per decidere: deve chiedere l’archiviazione entro trenta giorni oppure concludere accertamenti più approfonditi entro centoventi giorni. Il Ministero della Giustizia ha sessanta giorni per adeguare i sistemi informatici a questo nuovo modello (art. 13).
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Operazioni sotto copertura estese alla Polizia Penitenziaria

Il provvedimento potenzia gli strumenti di indagine all’interno degli istituti di pena (art. 15). Gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, in particolare quelli del Nucleo Investigativo Centrale, possono ora condurre operazioni sotto copertura. In passato, questa possibilità era riservata solo a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli agenti potranno infiltrarsi per scoprire e colpire reati che avvengono dietro le sbarre senza rischiare sanzioni per le azioni compiute durante l’operazione. L’obiettivo è contrastare fenomeni gravi che minano la sicurezza delle carceri, come ad esempio:

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  • il traffico di sostanze stupefacenti tra detenuti;

  • le rivolte organizzate con finalità intimidatorie;

  • la corruzione di pubblici ufficiali;

  • il terrorismo e il reclutamento di affiliati (cod. pen.).

In questo modo, lo Stato dota l’amministrazione penitenziaria di mezzi tecnologici e investigativi moderni per prevenire le violenze e smantellare le reti criminali che operano dall’interno delle celle.

Nuovi limiti per i permessi premio e il porto di coltelli

Il decreto interviene pesantemente sulle norme penali sostanziali e sulla gestione dei detenuti pericolosi. Per chi è recluso per fatti di terrorismo, la concessione dei permessi di necessità diventa più rigorosa e richiede il coinvolgimento del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (art. 16). Parallelamente, cambia la disciplina per chi circola con armi bianche (art. 1). Il porto ingiustificato di uno strumento con una

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lama affilata superiore a otto centimetri non è più una lieve infrazione ma diventa un delitto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica per le lame pieghevoli di almeno cinque centimetri che hanno un blocco o che si aprono con una sola mano. La legge vieta esplicitamente:

  • i coltelli a scatto e quelli definiti “a farfalla”;

  • ogni oggetto appuntito che sia camuffato da altro strumento;

  • l’uso di lame durante manifestazioni o in luoghi pubblici senza motivo (art. 1).

Per i minorenni trovati in possesso di questi oggetti, il tribunale prevede la confisca obbligatoria dello strumento e sanzioni in denaro per i genitori che non hanno vigilato.

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Sicurezza urbana e contrasto ai furti sui trasporti pubblici

Per combattere il degrado nelle città, il Governo potenzia il Daspo urbano e le zone a vigilanza rafforzata (art. 4). Una novità importante riguarda la possibilità di effettuare l’arresto in flagranza differita per chi commette danneggiamenti durante le manifestazioni pubbliche. Se un soggetto viene ripreso dalle telecamere mentre distrugge arredi urbani o vetrine, la polizia può arrestarlo anche nelle ore successive, una volta identificato tramite i video. Viene inoltre inasprita la punizione per i reati che colpiscono i cittadini nella vita quotidiana (art. 3). Le pene per il furto con destrezza, tipico dei borseggiatori sui bus o nelle metropolitane, e per la rapina commessa da gruppi organizzati sono state aumentate. Lo scopo è creare un effetto deterrente contro le bande specializzate che agiscono nelle grandi stazioni ferroviarie o nei luoghi turistici, garantendo una maggiore protezione a chi utilizza i trasporti collettivi.

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La polemica sugli avvocati e i programmi di rimpatrio

Il punto più discusso del testo riguarda l’articolo 30-bis, che coinvolge gli avvocati nei processi di rimpatrio volontario assistito. La norma prevede che il Consiglio Nazionale Forense collabori con il Ministero dell’Interno per gestire il rientro dei cittadini stranieri nei loro Paesi di origine. La controversia nasce dal fatto che il compenso per il legale verrebbe erogato solo se la partenza dello straniero avviene effettivamente. Questa previsione ha sollevato dubbi di natura deontologica, poiché potrebbe spingere l’avvocato a suggerire la partenza al proprio cliente per incassare la parcella, invece di valutare altre forme di protezione legale. Per fare un esempio, un professionista potrebbe trovarsi in conflitto di interesse tra il suo dovere di difesa e il guadagno legato all’espulsione (Atto Camera n. 2886). Consapevole delle critiche e delle perplessità espresse anche dal Quirinale, il Governo ha annunciato che interverrà immediatamente con un nuovo decreto-legge per modificare questa specifica disposizione e garantire la piena indipendenza della funzione difensiva.

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