Ferie: lo stipendio resta pieno anche con turni e buoni pasto

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Autore: Angelo Greco

18 maggio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione stabilisce che le ferie devono includere indennità di turno e buoni pasto. Nulle le clausole dei contratti che le escludono.

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Le ferie non possono comportare una riduzione della busta paga. Il lavoratore che si assenta per il meritato riposo deve percepire la stessa retribuzione che riceve quando svolge le sue mansioni ordinarie. Questo è il principio cardine ribadito dalla Cassazione. Non importa se i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedono diversamente: le clausole che escludono indennità di turno o buoni pasto dal calcolo feriale sono nulle. Lo scopo della legge è evitare che il dipendente sia penalizzato economicamente per il solo fatto di non lavorare. Se lo stipendio scendesse durante le ferie, il lavoratore potrebbe essere tentato di rinunciare al riposo per non perdere soldi. La giurisprudenza protegge quindi l’integrità del salario normale, includendo tutte le voci che sono collegate in modo fisso alle mansioni svolte.

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La nullità degli accordi collettivi contrari alla legge

Il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione feriale completa non può essere limitato dalla contrattazione tra sindacati e imprese. La Corte di Cassazione (ord. n. 5051/26) ha confermato che sono nulli gli accordi regionali, aziendali o nazionali nella parte in cui escludono alcune voci accessorie dal calcolo dello stipendio durante le ferie. Nel caso specifico, i giudici hanno annullato le clausole di diversi contratti collettivi che impedivano il computo di indennità legate ai turni o alla mensa. La legge impone che il periodo di riposo sia pagato esattamente come il periodo di servizio. Se un contratto stabilisce una regola meno favorevole per il dipendente, quella regola perde valore legale e viene sostituita dalla normativa generale. Il lavoratore ha quindi il diritto di chiedere gli arretrati se l’azienda ha pagato meno del dovuto negli anni passati.

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Quali indennità devono essere pagate durante il riposo

La retribuzione normale che serve come base di calcolo per le ferie deve comprendere tutte le somme che il dipendente riceve regolarmente per il lavoro che svolge. Non si tratta solo dello stipendio base, ma anche di tutte le indennità che sono connesse alle mansioni specifiche o all’organizzazione del tempo di lavoro. I giudici hanno stabilito che devono essere incluse nella busta paga delle ferie le seguenti voci:

  • l’indennità perequativa;

  • l’indennità compensativa;

  • il buono pasto o i ticket mensa;

  • l’indennità di turno.

Questi importi non sono premi occasionali, ma componenti fisse del guadagno del dipendente. Ad esempio, se un infermiere o un operaio riceve ogni mese un supplemento perché lavora su turni, questo supplemento deve essere pagato anche quando la persona è al mare o in montagna. Escludere queste somme significherebbe tagliare lo stipendio proprio nel momento in cui il lavoratore esercita un suo diritto costituzionale.

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Il trattamento economico delle festività soppresse

Il principio della retribuzione piena non riguarda solo le ferie estive o invernali, ma si estende anche ad altri periodi di assenza giustificata. La Cassazione ha chiarito che lo stesso criterio si applica ai giorni di permesso previsti dalla contrattazione per le cosiddette festività soppresse. Secondo la legge (L. n. 90/54 che ha sostituito l’art. 5 L. 260/49), queste giornate devono essere pagate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie quando il dipendente non può goderne. Se le indennità di turno e i buoni pasto entrano nel calcolo delle ferie, allora devono entrare necessariamente anche nel pagamento di questi permessi. Si crea così un sistema di calcolo unitario e coerente che evita discriminazioni tra le diverse tipologie di riposo previste dai contratti di lavoro.

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Esempi pratici e calcolo delle differenze retributive

Per capire meglio l’impatto di questa decisione, basta pensare a un dipendente che guadagna mediamente cento euro al mese di indennità di turno e riceve buoni pasto per un valore di circa centoventi euro mensili. Se l’azienda applicasse un accordo che esclude queste voci, il lavoratore perderebbe una parte significativa del suo reddito durante le tre o quattro settimane di ferie annuali. Grazie a questo orientamento della magistratura, l’azienda è obbligata a versare le differenze retributive. Il dipendente può quindi agire in giudizio per recuperare quanto non percepito negli ultimi anni. Nel caso affrontato dai giudici, la società è stata condannata a rimborsare un lavoratore per un periodo di quasi quattro anni, garantendo che ogni giorno di ferie fosse retribuito al pari di un giorno di lavoro effettivo. La trasparenza nel calcolo della busta paga diventa così un obbligo preciso del datore di lavoro.

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