730 e bonus: gli estratti conto sostituiscono le ricevute Pos

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Autore: Angelo Greco

27 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Con il Dl 19/2026 gli estratti conto valgono come prova per le detrazioni nel 730. Addio alle ricevute Pos: ecco le regole per blindare i bonus fiscali.

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La dichiarazione dei redditi volta pagina e si adegua definitivamente alla rivoluzione digitale. La regola generale che emerge con forza dalle ultime novità normative è la piena fungibilità tra documenti bancari e ricevute fisiche: per blindare le detrazioni fiscali e le deduzioni, l’evidenza informatica del flusso finanziario ha ormai lo stesso valore legale della carta. Con la conversione in legge del decreto Pnrr (Dl 19/2026), il legislatore stabilisce che per beneficiare dei bonus nel 730 precompilato non è più necessario conservare i piccoli tagliandi cartacei emessi dai terminali Pos. Gli

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estratti conto e la documentazione bancaria diventano prove autosufficienti per attestare l’utilizzo di pagamenti tracciabili, semplificando la vita dei contribuenti e riducendo il rischio di perdere agevolazioni a causa di scontrini sbiaditi o smarriti.

La nuova gerarchia delle prove nei pagamenti tracciabili

L’articolo 8 del Dl 19/2026 segna un cambio di passo rispetto al passato, quando l’estratto conto era considerato uno strumento probatorio solo residuale. Fino a ieri, la prassi dell’Agenzia delle Entrate vedeva questo documento come un’ultima spiaggia in assenza di altro; oggi, la legge 50/2026 lo eleva a prova principale. Tuttavia, la documentazione bancaria interviene solo quando il documento commerciale “parlante” o la fattura elettronica non siano già di per sé completi.

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Se il negoziante o il professionista annota correttamente la modalità di versamento sul giustificativo, il contribuente non ha bisogno di allegare altro. Dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che non indicheranno correttamente se il pagamento è avvenuto in contanti o con sistemi elettronici andranno incontro a una specifica sanzione. Questo meccanismo mira a creare documenti fiscali “autosufficienti”, capaci di contenere:

  • i dati dell’emittente e la partita Iva;

  • il codice fiscale dell’acquirente;

  • la descrizione del bene o servizio;

  • la data e il corrispettivo;

  • l’indicazione esplicita del mezzo di pagamento tracciabile;

Requisiti tecnici per la documentazione bancaria

Quando il documento di spesa non contiene l’annotazione del pagamento, entra in gioco l’estratto conto. Per essere considerato valido ai fini dei controlli fiscali, questo deve riportare informazioni precise e dettagliate. Non basta una generica riga di addebito, ma serve un documento, anche in formato digitale, che espliciti:

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  • la data esatta dell’operazione;

  • l’importo corrispondente a quello della fattura o ricevuta;

  • il beneficiario del pagamento, così da permettere al Fisco l’identificazione certa del destinatario;

Sul fronte della conservazione, le regole si fanno rigide. I documenti bancari devono essere custoditi per almeno dieci anni, seguendo le prescrizioni dell’articolo 2220 del Codice civile. Se si opta per l’archiviazione digitale, questa deve avvenire tramite sistemi di conservazione elettronica certificata per mantenere il valore legale nel tempo.

Guida alle detrazioni: i documenti necessari caso per caso

Nonostante la semplificazione, le regole variano in base al tipo di bonus richiesto nella dichiarazione attesa per il 30 aprile 2026. Ecco un’analisi dettagliata per le dieci categorie più comuni:

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  • spese sanitarie: serve la fattura o lo scontrino fiscale. Per le strutture private non accreditate, è obbligatoria l’annotazione della tracciabilità o l’estratto conto, mentre per farmaci e Ssn il contante è ancora ammesso;

  • spese scolastiche: per la mensa o altri servizi serve la ricevuta o l’attestazione della scuola con i dati dell’alunno e la prova del pagamento tracciabile;

  • attività sportive ragazzi: è necessario il bollettino o la fattura che riporti la denominazione della Asd, l’attività svolta e il codice fiscale di chi sostiene la spesa;

  • recupero edilizio: oltre alle fatture, è indispensabile il bonifico “tracciabile” (cosiddetto parlante) e la dichiarazione sostitutiva sull’inizio dei lavori;

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  • bonus mobili: si devono conservare la fattura, la ricevuta del bonifico ordinario o della transazione con carta e i dati sulla classe energetica;

  • affitti universitari: servono la copia del contratto registrato e le quietanze che dimostrino il pagamento elettronico;

  • inquilini a basso reddito: è sufficiente il contratto e l’autocertificazione per l’abitazione principale, con ammissione dei contanti;

  • intermediazione immobiliare: occorre la fattura con annotazione di tracciabilità, il preliminare e il rogito che certifichi i requisiti di legge;

  • assicurazione vita: è richiesta la ricevuta di pagamento del premio o l’attestazione della compagnia che confermi la modalità tracciabile;

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  • spese funebri: serve la fattura con l’annotazione specifica del pagamento avvenuto via banca, posta o carta;

Termini di conservazione e stop ai controlli documentali

Un punto fermo per il contribuente riguarda la durata dell’obbligo di custodia. Per le spese ordinarie del 730 presentato nel 2026, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2031. Tuttavia, per i bonus edilizi ripartiti in quote, il countdown riparte dall’ultima rata detratta. Un lavoro pagato nel 2025 e detratto in dieci anni costringe a conservare le carte fino al 31 dicembre 2040.

Il vantaggio principale del sistema attuale resta il “visto di conformità” implicito della precompilata: se il cittadino accetta i dati trasmessi da soggetti terzi (come mutui o spese sanitarie comunicate dal sistema TS – Tessera Sanitaria) senza modificarli, l’Agenzia delle Entrate non procederà a controlli documentali su quelle voci. Se invece si interviene per integrare o modificare un onere, i controlli scatteranno esclusivamente sui documenti che hanno giustificato la variazione, ferma restando la possibilità per il Fisco di verificare sempre i requisiti soggettivi del beneficiario.

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