Come bloccare le chiamate indesiderate dei call center dopo aver cambiato fornitore?

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Autore: Angelo Greco

30 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Iscrizione al Registro delle opposizioni, segnalazione al Garante e reclamo ad Agcom sono gli strumenti disponibili. Il Dl 21/2026 vieta le chiamate commerciali su energia senza consenso preventivo esplicito.

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Sessanta chiamate in una settimana, tra mute e con operatore, da call center e associazioni di consumatori. Il numero è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni fin dall’inizio. Nessun consenso è mai stato rilasciato a contatti commerciali. La segnalazione al Garante è già stata fatta. Ma non basta?

La domanda che molti utenti esasperati si pongono è come bloccare le chiamate indesiderate dei call center dopo aver cambiato fornitore di luce e gas: la risposta richiede di agire su più fronti contemporaneamente — la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, il reclamo ad Agcom, e la richiesta diretta al fornitore che effettua le chiamate di documentare il consenso su cui si basa. La normativa si è recentemente rafforzata con il Dl n. 21 del 2026, che vieta espressamente le chiamate commerciali nel settore energia senza un consenso preventivo esplicito.

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Il Registro pubblico delle opposizioni: cosa garantisce e cosa no

L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni annulla i consensi eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali. Dopo l’iscrizione, è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di trenta giorni, oppure quelle per cui l’interessato abbia rilasciato uno specifico consenso successivamente alla data di iscrizione.

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Chi riceve chiamate indesiderate pur essendo iscritto all’Rpo ha un argomento forte: il chiamante avrebbe dovuto verificare prima di contattarlo se il numero fosse nel registro. Ci sono già diversi precedenti di società sanzionate dal Garante per non aver effettuato questa verifica prima di avviare le attività promozionali.

L’utente può iscrivere al Registro tutti i propri numeri — fissi e mobili. Se alcuni numeri non fossero ancora iscritti, è il momento di farlo.

Come contattare il fornitore e cosa chiedere

Prima di ogni altra azione, è utile identificare il fornitore che effettua le chiamate e contattarlo direttamente chiedendo se e in quali modi ha acquisito il consenso al contatto commerciale. Se non esiste un consenso valido, il fornitore deve cessare immediatamente le chiamate. Se continua nonostante la richiesta, la posizione dell’utente in sede di reclamo al Garante diventa ancora più solida.

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In caso di reclamo al Garante, è il fornitore a dover documentare di aver raccolto validamente il consenso — non l’utente a dover dimostrare di non averlo mai rilasciato. Questa inversione dell’onere probatorio, prevista dal d.lgs. n. 196 del 2003 coordinato con il Regolamento UE n. 2016/679, è uno degli strumenti più efficaci a disposizione dell’utente.

La segnalazione al Garante: cosa aspettarsi

La segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, già avviata dal lettore, è la via principale. All’esito dell’istruttoria il Garante può irrogare sanzioni amministrative significative ai fornitori che violano le norme sul trattamento dei dati personali e sul telemarketing.

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È importante conservare tutta la documentazione disponibile: i registri delle chiamate ricevute, le date e gli orari, i numeri chiamanti quando disponibili, qualsiasi comunicazione scritta ricevuta. Questi elementi rafforzano la segnalazione e rendono più agevole l’istruttoria del Garante.

Il Dl 21/2026: il divieto specifico per le chiamate su energia

Una novità legislativa recente riguarda direttamente il caso descritto. Il Dl n. 21 del 2026 vieta espressamente le chiamate e i messaggi commerciali per la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e gas senza un esplicito contatto preventivo. Chi ha cambiato fornitore e viene subissato di chiamate da altri operatori del settore può invocare direttamente questa norma.

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Il Garante per la protezione dei dati può intervenire sanzionando le condotte illecite. L’Agcom può disporre la sospensione immediata delle linee telefoniche utilizzate per le chiamate irregolari.

Il reclamo ad Agcom: la delibera del 2025

Il 30 aprile 2025 Agcom ha adottato con la delibera n. 106/25/Cons un nuovo regolamento a tutela degli utenti, che abroga e sostituisce il precedente del 2016. Tra le novità, gli operatori telefonici dovranno bloccare le chiamate verso utenti italiani provenienti dall’estero che espongono illegittimamente un identificativo corrispondente a un numero italiano — una pratica comune nel telemarketing aggressivo per aggirare i blocchi.

L’utente può segnalare ad Agcom le chiamate illecite, in particolare quelle che sembrano provenire da numeri italiani ma in realtà originano dall’estero. Agcom ha poteri diretti sugli operatori telefonici e può intervenire con misure più immediate rispetto al Garante.

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