Modello 730/2026, novità detrazioni: chi perde i rimborsi Irpef

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Autore: Redazione

09 maggio 2026

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La stagione del 730/2026 introduce il tetto alle detrazioni per i redditi sopra i 75mila euro. Scopri come figli e imponibile riducono i rimborsi fiscali Irpef.

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Il panorama fiscale per i contribuenti italiani cambia radicalmente con l’invio del modello 730/2026. La novità più rilevante è la rimodulazione delle detrazioni, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 attraverso l’inserimento dell’articolo 16-ter nel Tuir. Questa norma stabilisce una regola generale valida per tutti i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro: il diritto ad abbattere l’imposta lorda non è più illimitato, ma viene vincolato a massimali di spesa calcolati in base alla ricchezza prodotta e alla numerosità del nucleo familiare. L’

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Agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E del 2025, ha chiarito che questa “stretta” impone un calcolo preventivo sulla spesa massima ammissibile, rendendo di fatto i rimborsi fiscali meno generosi per chi non ha figli a carico o supera determinate soglie di guadagno.

Il calcolo dei massimali di spesa

Il nuovo sistema non interviene direttamente sull’aliquota della detrazione, ma agisce a monte, limitando l’importo degli oneri sui quali è possibile calcolare il bonus. Per le sole persone fisiche che superano i 75.000 euro di imponibile (escludendo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze), si applica un

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importo base di spesa che funge da soffitto invalicabile. Questo valore è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 75.000 e 100.000 euro;

  • 8.000 euro, se il reddito complessivo supera la soglia dei 100.000 euro;

Tale importo base non è però fisso, poiché deve essere moltiplicato per specifici coefficienti legati alla situazione familiare. Se il reddito resta entro i 75.000 euro, queste limitazioni non scattano e restano valide le regole ordinarie di ogni singola agevolazione.

I coefficienti familiari e i figli a carico

La vera variabile che determina l’ampiezza dello scivolo fiscale è il numero di figli. Il legislatore ha previsto quattro coefficienti correttivi da applicare all’importo base di 14.000 o 8.000 euro:

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  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Tuir;

  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992;

Ai fini della determinazione del coefficiente, si considerano i figli a carico nell’anno di sostenimento della spesa, anche se lo sono stati solo per una parte del periodo d’imposta, come accade in caso di nuove nascite. Rilevano inoltre anche i figli per i quali il contribuente percepisce l’Assegno unico e universale (Auu) o quelli che hanno superato i requisiti anagrafici standard ma restano fiscalmente a carico.

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La definizione del reddito di riferimento

Per stabilire se un contribuente ricade nella tagliola dell’articolo 16-ter del Tuir, è necessario calcolare con precisione il reddito di riferimento. Non basta guardare l’imponibile Irpef ordinario; la norma richiede infatti di includere diverse voci che solitamente godono di regimi sostitutivi. Nel calcolo devono essere integrati:

  • i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti;

  • i proventi rientranti nel regime forfettario per le partite Iva;

  • la quota di agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica);

  • le mance percepite dai lavoratori del settore turistico e della somministrazione, soggette a imposta sostitutiva;

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Un dettaglio fondamentale riguarda chi ha aderito al Concordato preventivo biennale (Cpb): in questo caso, per verificare il superamento dei 75.000 o 100.000 euro, l’amministrazione finanziaria terrà conto del reddito effettivo prodotto e non di quello concordato con il fisco.

Oneri esclusi dal riordino e spese salvaguardate

Non tutte le spese finiscono nel “frullatore” del nuovo limite di spesa. Esistono infatti degli oneri protetti che possono essere detratti integralmente (secondo le rispettive percentuali) senza intaccare il plafond dei 14.000 o 8.000 euro. Tra le esclusioni principali troviamo:

  • le spese sanitarie, che restano detraibili con la franchigia di 129,11 euro;

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  • gli oneri derivanti da prestiti o mutui agrari e fondiari contratti entro il 31 dicembre 2024;

  • i premi per assicurazioni legati a contratti stipulati fino alla fine del 2024;

  • le rate residue di spese per interventi edilizi (articolo 16-bis del Tuir) sostenute entro il 31 dicembre 2024;

  • le spese che danno diritto a detrazioni forfettarie;

Questa distinzione è fondamentale per la compilazione del quadro E del modello 730/2026, poiché il contribuente dovrà separare ciò che è “vecchio” e salvaguardato da ciò che è “nuovo” e soggetto al tetto.

Le opzioni in dichiarazione e il doppio binario

Il contribuente che si trova con oneri superiori alla propria capacità di detrazione dovrà compiere una scelta strategica. Nelle istruzioni ministeriali è specificato che conviene inserire prioritariamente le spese che offrono l’aliquota di detrazione più elevata, così da massimizzare il risparmio fiscale entro il limite di spesa consentito. Nel quadro E della dichiarazione è presente la casella «Riordino delle detrazioni non automatizzato»: sbarrandola, il cittadino sceglie di individuare autonomamente quali oneri imputare nel calcolo.

Infine, va ricordato che questa nuova normativa si somma al preesistente meccanismo di “decalage” previsto dall’articolo 15 del Tuir. Quest’ultimo prevede già che le detrazioni spettino per l’intero importo fino a 120.000 euro di reddito, per poi ridursi progressivamente fino ad azzerarsi a quota 240.000 euro. I due limiti convivono: il contribuente dovrà prima verificare il tetto di spesa massimo dell’articolo 16-ter e poi applicare la riduzione proporzionale se il suo reddito supera i 120.000 euro.

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