Pensioni integrative: sale a 5.300 euro la deduzione fiscale

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Autore: Angelo Greco

11 maggio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Legge di Bilancio 2026 aumenta il limite di deducibilità per la previdenza complementare a 5.300 euro. Nuove regole anche per il recupero del plafond.

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Dal primo gennaio 2026 cambiano le regole sulla previdenza complementare. La legge di Bilancio 2026 innalza in modo ufficiale il limite massimo di deducibilità fiscale per i contributi versati ai fondi pensione. I contribuenti possono ora scaricare dalle tasse un importo maggiore rispetto al passato. Questa novità interessa sia le quote a carico del lavoratore dipendente sia quelle a carico del datore di lavoro, con la sola esclusione del Trattamento di fine rapporto (Tfr). L’aumento offre una spinta ulteriore a chi desidera costruire una pensione integrativa e ridurre al contempo il proprio carico fiscale annuale.

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Il nuovo limite di deduzione fiscale

La normativa recente, introdotta con la Legge 199 del 2025, modifica in modo permanente il tetto massimo dei versamenti agevolati. Fino allo scorso anno, la soglia invalicabile si fermava a 5.164,57 euro. Oggi, in virtù del comma 201 dell’articolo 1, la somma massima deducibile sale alla cifra tonda di 5.300 euro. Qualsiasi versamento oltre questo tetto non genera alcuno sconto fiscale in dichiarazione dei redditi. Esiste un’unica e rara eccezione a tale preclusione. La legge fa salvo il caso dei fondi pensione che dichiarano uno stato di dissesto finanziario. Solo in tale ipotesi di crisi le quote eccedenti ottengono comunque un pieno riconoscimento ai fini del beneficio fiscale.

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Il meccanismo di recupero per i lavoratori di prima occupazione

Il legislatore rivolge un’attenzione particolare ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. La manovra economica interviene in modo diretto sul comma 6 dell’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 e aggiorna i parametri per chi non sfrutta subito tutto il plafond a disposizione.

I soggetti che, nei primi cinque anni di partecipazione al fondo, versano quote inferiori al limite massimo, vantano un preciso diritto di recupero. Nei venti anni successivi al primo quinquennio, essi possono dedurre dal reddito complessivo i contributi non versati in passato.

Con l’innalzamento del tetto principale a 5.300 euro, si adeguano di conseguenza i massimali per le somme da recuperare. Le regole attuali stabiliscono che:

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  • il lavoratore può recuperare un importo non superiore alla metà del nuovo limite annuo, per una quota extra pari a 2.650 euro;

  • la somma totale deducibile in un singolo anno di recupero raggiunge l’importo complessivo di 7.950 euro;

  • la deduzione maggiorata opera in favore del lavoratore per un arco temporale massimo di venti anni.

    In mancanza di un regime transitorio specifico, la norma estende la sua validità anche ai lavoratori di prima occupazione già iscritti alla data del primo gennaio 2026. Essi mantengono intatto il diritto a utilizzare lo spazio di extra-deducibilità appena il quinquennio iniziale giunge al termine.

Le tempistiche e i chiarimenti degli esperti

Il testo normativo presenta una apparente discrasia sulle date di entrata in vigore. Il comma 201 fissa la decorrenza a partire dall’intero “periodo d’imposta 2026”. Il comma 202, al contrario, afferma che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal primo luglio 2026. Entro la stessa data estiva, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) deve adeguare le proprie istruzioni operative per i mercati.

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Questa doppia indicazione ha generato leciti dubbi tra i risparmiatori e gli addetti ai lavori. L’associazione di categoria Assogestioni, attraverso la circolare numero 15 dell’11 marzo 2026, scioglie il nodo interpretativo. Gli esperti affermano in modo netto che l’aumento da 5.164,57 a 5.300 euro retroagisce senza dubbio al primo gennaio 2026. Una diversa applicazione spezzerebbe a metà l’anno fiscale. Tale anomalia violerebbe il principio di unitarietà del periodo di imposta, cardine basilare del nostro ordinamento tributario. Il reddito si calcola su base annuale e le deduzioni seguono la medesima logica complessiva per tutti i dodici mesi. Si attende in ogni caso una circolare ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate per ratificare in via definitiva questa impostazione a vantaggio dei contribuenti.

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